Specializzandi

Contenzioso concernente il mancato recepimento da parte dello Stato Italiano della Direttiva CEE n.82/1976 nell'arco temporale decorrente dal 1.1.1983 al 31.10.1991. Tale Direttiva disponeva misure di carattere generale intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libero svolgimento di attività sanitaria da parte dei medici comunitari, garantendo anche una formazione specialistica uniforme da parte degli stati membri mediante la fissazione di requisiti minimi. Strumentale a detta formazione era la previsione di emolumenti periodici, quali borse di studio, da erogare agli interessati per tutta la durata del corso di specializzazione, a fronte di un impegno orario pari a quello previsto per il personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno.
Alla normativa nazionale dei singoli stati aderenti venivano demandate, con largo margine di discrezionalità, le determinazioni in ordine all'assetto organizzativo, programmatico e di funzionamento delle scuole, ai diritti e doveri degli specializzandi nonché all'ammontare e alle modalità di erogazione delle borse di studio sopra menzionate, da adottarsi entro il termine perentorio del 31.12.1982.
Lo Stato Italiano ha recepito la direttiva comunitaria solo con il D.Lgs. 8.8.1991 n.257, emanando precise disposizioni ma limitandone l'applicazione ai medici ammessi ai corsi di specializzazione dall'anno accademico 1991/92. Tali disposizioni concernevano :
- un elenco delle specializzazioni riconosciute (art.1);
- un numero chiuso degli ammessi ai corsi di specializzazione, determinato secondo le esigenze sanitarie del Paese e le capacità recettive delle strutture (art.29);
- la fissazione di un impegno a tempo pieno degli specializzandi, almeno pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N. (art.4);
- la sottoposizione degli specializzandi a esami finali annuali (art.4);
- l'incompatibilità con l'esercizio di attività libero-professionali esterne (art.5);
- la concessione di una borsa di studio (art.6) fissata in L. 21.500.000.= annue e non la costituzione di un rapporto di impiego (art.4), condizionata al superamento, nei termini fissati, degli esami.
Per gli specializzandi che hanno frequentato le scuole di specializzazione ad indirizzo sanitario nell'arco di tempo decorrente dal 1.1.1983 al 31.10.1991 sono rimasti in vigore gli ordinamenti anteriori all'emanazione del D.Lgs. 257/91 che prevedevano invece, nella maggioranza dei casi, una frequenza obbligatoria di 800 ore annue e non precludevano l'esercizio di attività libero professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si effettuava la specializzazione .

Contenzioso concernente la ritardata applicazione del D.Lgs. 17 agosto 1999 n.368, attuativo della Direttiva CEE n. 16/1993, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli.
Il D.Lgs. 368/99, abrogativo del precedente D.Lgs. 257/91, ha introdotto all'atto dell'iscrizione dei medici in formazione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica, stabilendo altresì all'art.39, per tutta la durata del corso, un trattamento economico annuo onnicomprensivo, determinato annualmente con D.P.C.M., costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile. Tale trattamento economico viene corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.
Nello stesso Decreto Legislativo si dispone all'art.46 che le suddette disposizioni non possano applicarsi prima dell'entrata in vigore di un apposito provvedimento legislativo di copertura finanziaria.
Il quadro normativo per l'applicazione agli specializzandi in discipline mediche del nuovo trattamento economico-giuridico si è definito solo con il varo della Legge Finanziaria del 2006 (Legge 23.12.2005 n.266) ove all'art.1 comma 300 viene stabilito che " le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 .... Fino all'anno accademico 2005/2006 si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1991 n.257".

Di conseguenza, per gli specializzandi che hanno frequentato le scuole di specializzazione fino al 31.10.2006 è stata applicata la normativa di cui al D.Lgs. 257/91, con erogazione della prevista borsa di studio.

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Ultimo aggionamento documento: 17-Dec-2009