Tirocini formativi e di orientamento
Normativa
Legge 24 giugno 1997, n° 196 art. 18 "Tirocini formativi e di orientamento"
D. I. 25 marzo 1998, n° 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della legge n° 196/1997.
Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini" (24 gennaio 2013)
Leggi Regionali eventualmente in vigore in materia di tirocini. Per la Regione Toscana: Legge Regionale n. 32/2002 come modificata dalla Legge Regionale n. 3 del 27 gennaio 2012 e relativo Regolamento attuativo n. 11/R del 22 marzo 2012.
Introduzione
Recenti interventi normativi, sia a livello regionale che nazionale, hanno distinto la disciplina riferita ai tirocini non curriculari da quella dei tirocini curriculari. I tirocini formativi e di orientamento di tipo curriculare sono regolamentati dal D.I. 25 marzo 1998 n.142.
I tirocini di tipo non curriculare sono disciplinati dalle leggi regionali eventualmente vigenti in assenza delle quali si applica l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini".
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I tirocini curriculari
- sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, master e dottorato di ricerca;
- sono inclusi nei piani di studio e si svolgono all'interno del periodo di frequenza del corso anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari. Sono pertanto curriculari anche i tirocini finalizzati allo svolgimento della tesi di laurea;
- sono finalizzati ad affinare il processo di apprendimento e di formazione dello studente, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa interna dei singoli Atenei (regolamenti universitari), nel rispetto della normativa nazionale di riferimento (D. I. 25 marzo 1998, n° 142). In ogni caso, la durata massima, incluse eventuali proroghe, non può essere superiore a 12 mesi, salvo quanto previsto dalla normativa per gli studenti disabili;
- il soggetto ospitante non ha l'obbligo di corrispondere un'indennità mensile al tirocinante;
- la gestione amministrativa (stipula di convenzioni con Aziende/Enti pubblici e progetti formativi) è di competenza dei Dipartimenti dell'Ateneo di afferenza dei corsi di studio cui i tirocinanti sono iscritti (per i Dipartimenti di Afferenza dei corsi di laurea e relativi contatti: http://www.unipi.it/index.php/lauree).
I tirocini non curriculari
- sono rivolti ai neolaureati che hanno conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi;
- il tirocinio deve iniziare, e non necessariamente concludersi, entro i 12 mesi dal conseguimento della laurea;
- sono svincolati da percorsi formali di istruzione universitaria in quanto maggiormente finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo e le scelte professionali mediante un periodo di formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- hanno una durata massima di 6 mesi, proroghe comprese, ad eccezione dei soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91 (durata massima 12 mesi) e soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, L. 68/99 (durata massima 24 mesi);
- il soggetto ospitante deve corrispondere un'indennità al tirocinante secondo la normativa vigente nella regione sede del tirocinio. In assenza di specifica legge regionale, dovrà essere corrisposta un'indennità almeno pari ad euro 300,00 lordi mensili. Per i tirocini non curriculari che si svolgono presso aziende ed enti operanti in Toscana dovrà essere corrisposta una indennità lorda mensile pari ad almeno 500,00 euro;
- la normativa di riferimento è quella regionale, dove vigente, in assenza della quale si applica la disciplina contenuta nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini";
- la gestione amministrativa (stipula di convenzioni con Aziende/Enti pubblici e progetti formativi) è di competenza della "Direzione Didattica e Servizi agli Studenti" - Formazione insegnanti, tirocini e apprendistato, via Fermi 8 56126 Pisa.
I tirocini vengono attivati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra l'Azienda/Ente ospitante e l'Università di Pisa. Al momento dell'avvio dello stage, l'Azienda/Ente redige un progetto formativo che riporta gli obbiettivi del tirocinio, sede di svolgimento e durata, posizioni assicurative ed è sottoscritto da un tutor aziendale (che affiancherà il tirocinante sul luogo di lavoro), un tutor accademico (individuato dal tirocinante e responsabile degli aspetti didattico-organizzativi del tirocinio) e dal tirocinante.
Il responsabile aziendale alla fine del suddetto tirocinio dovrà redigere una relazione finale che attesti le competenze acquisite dal tirocinante.
Maggiori informazioni per tirocini attivati in Regione Toscana su
http://www.giovanisi.it/le-opportunita-per-tirocini
Ultimo aggionamento documento: 29-Apr-2013

