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Percorso: Home Page / Ricerca / Tutela animali utilizzati a fini sperimentali / Normativa sulla sperimentazione animale

Normativa sulla sperimentazione animale

Funzioni utili

Le universitā, com'č noto, nell'ambito dell'esercizio delle proprie attivitā istituzionali, svolgono attivitā di ricerca con utilizzazione di animali. In Italia, prima del 1992, la sperimentazione su animali nelle Universitā era regolata dalla legge n. 615 del 1941. La legge conferiva ai direttori degli Istituti e Laboratori scientifici la diretta responsabilitā degli esperimenti su animali che si svolgevano al loro interno. In pratica ai direttori era data totale libertā di autorizzare esperimenti su qualunque specie di animali oltre che le prove a semplice scopo didattico, salvo un generico richiamo alla condizione di inderogabile necessitā posta dalla ricerca in programma, senza che fosse peraltro precisato quale ente o persona dovesse esprimere il giudizio sulla indispensabilitā. Unico vincolo riguardava il titolo che autorizzava a compiere gli esperimenti che era la Laurea in Medicina e Chirurgia, in Medicina Veterinaria, in Scienze Biologiche o Scienze Naturali.
Dalla situazione appena descritta si č passati, con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992 ad una normativa che, riempiendo un vuoto legislativo di decenni, ha profondamente modificato le regole per l'utilizzazione degli animali nella sperimentazione creando un sistema alquanto restrittivo. Tale decreto infatti, attuativo di una direttiva comunitaria (Direttiva C.E.E. n. 86/609 del 24 novembre 1986) ha introdotto un articolato regime di autocontrollo che fa carico a qualsiasi figura di ricercatore, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, del rispetto di precisi e complessi requisiti, limiti e condizioni stabiliti in ciascuna fase di utilizzazione degli animali. Il legislatore ha dunque voluto attribuire carattere di eccezionalitā a tutto il sistema delle disposizioni che rendono lecita la sperimentazione animale, nel senso che al di fuori dei limiti e delle condizioni imposte dalla legge e con le sole deroghe dalla stessa previste, si configura l'illecito di natura amministrativa e nei casi pių gravi, di natura penale.

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