Funzioni utili
Nota della Prof.ssa De Francesco sul nuovo Regolamento Didattico di Ateneo e sugli ordinamenti DM 270
9 maggio 2008
Il CUN ha approvato sia il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo (leggi il testo definitivo del regolamento) sia gli ordinamenti che avevamo inviato con gli adeguamenti.
Il regolamento è stato riscritto per adeguarlo sia alla normativa nazionale che alle regole specifiche della nostra Università, deliberate negli ultimi anni dal Senato accademico. In particolare sono state inglobate nel regolamento le linee guida per la definizione dei corsi di studio con il DM 270, deliberate a luglio 2007. Oltre agli articoli che rispecchiano delibere già prese dal nostro ateneo, il regolamento contiene anche alcuni elementi nuovi, che vi prego di considerare con attenzione.
- È stata perfezionata la distinzione fra Regolamento di corso di studio (Art.14) e Programmazione didattica (Art. 19). Nel vecchio RDA, scritto prima della riforma, c’era molta confusione fra questi due elementi. Con la nuova formulazione si è cercato di lasciare nel regolamento la parte “più stabile” dell’offerta didattica e di riservare alla programmazione la parte da decidere annualmente.
- Il nuovo RDA specifica nuove modalità per l’approvazione dei regolamenti di corso di studio (Art. 14, comma 3). I regolamenti, inseriti sul sito UniRed dell’Ateneo, sono approvati dal Senato accademico in fase di prima istituzione, ma le modifiche, se non strutturali (es. aggiunta di curricula) sono approvate dalle sole Facoltà, o dai soli Corsi di studio per i corsi interfacoltà (Art. 31, comma 3)). Questa procedura ha lo scopo di snellire l’iter di approvazione dei regolamenti nei casi in cui le modifiche siano lievi e non ne stravolgano la struttura.
- Sono state specificate nuove regole per la pubblicazione dei regolamenti di corso di studio (Art. 14, comma 4). Ogni anno i regolamenti di corso di studio devono essere confermati (rispetto all’anno precedente) o modificati mediante inserimento sul sito UniRed con le stesse scadenze temporali della definizione dell’offerta didattica presso il ministero, normalmente il 31 marzo. I regolamenti presenti su UniRed alla data stabilita saranno quindi pubblicati sul sito dell’ateneo. Questa procedura ha come scopo il miglioramento della trasparenza e comparabilità dell’offerta formativa dell’ateneo.
- Il regolamento contiene una specifica per la parte di studio individuale e quella di didattica frontale all’interno di un CFU (25 ore) nelle varie caratteristiche dell’attività formativa (lezioni, esercitazioni etc.) (Art. 16, comma 4). Sono stabiliti, per ogni caratteristica, degli intervalli ammessi per le due parti. In particolare, l’intervallo per le ore di lezione in caso di lezioni frontali è compreso fra 7 e 12. Lo scopo di questa regolamentazione è quello di uniformare a livello di ateneo, seppure con qualche elasticità, le modalità di erogazione della didattica.
- La distanza minima fra due appelli d’esame può essere abbassata da venti a quindici giorni, quando non sia possibile distanziare di più gli appelli (Art. 23, comma 8) perché il tempo ad essi riservato è troppo breve. Questa modifica viene incontro ad una esigenza fortemente sentita in alcune aree dell’ateneo.
Ultimo aggionamento documento: 14-Jul-2008