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Percorso: Home Page / Ateneo / Personale / Personale docente / Guida per l'istituzione-modifica dei corsi di studio / Corsi di laurea e laurea specialistica

Guida per l'istituzione-modifica dei corsi di studio

Funzioni utili

Guida per l'istituzione/modifica dei corsi di studio

L'ordinamento di corso di studio fa parte integrante del Regolamento Didattico di Ateneo. La sua istituzione deve seguire delle procedure di consultazione, espressione di pareri e deliberazioni piuttosto complesse e articolate, che cercheremo di esplicitare di seguito, tenendo conto, non solo della normativa nazionale, poco omogenea e frammentata in svariati capitoli di norme diverse, ma anche delle deliberazioni del Senato Accademico e delle norme interne all'ateneo.

Non ci soffermeremo sui contenuti didattici, ritenendoli patrimonio esclusivo dei docenti, disciplinati da decreti attuativi fin troppo delineati e oltre tutto in fase di revisione.

Ci soffermeremo invece sugli strumenti che a livello ministeriale sono stati predisposti per valutare la congruità dell'offerta formativa, la sua realizzazione, la disponibilità di strumenti tali da rendere stabile il corso di studio.

Istituzione/Modifica di un corso di studio
Gli ordinamenti

Quadro nazionale

L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio fa parte integrante del Regolamento Didattico di Ateneo (che chiameremo RAD), sottoposto all'approvazione del MIUR.
Il RAD è deliberato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero per l'approvazione.
Il Ministro, sentito il Comitato Universitario Nazionale, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il RAD si intende approvato.
Il regolamento è emanato con decreto del Rettore.
Su questo iter, datato ormai 1990, si è innestato per ultimo il D.M. 270/04 secondo il quale ogni ordinamento didattico determina:

  1. le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
  2. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
  3. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
  4. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

I corsi di studio sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure sopra dette e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario, in particolare il parere del comitato regionale di coordinamento. nonché previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Quadro locale

Su questo si è innestata la prima nota di indirizzo del Senato Accademico dell'11 gennaio 2001, che, oltre a recepire quanto sopra detto, indicava le modalità di presentazione delle proposte di istituzione di CDS al Senato Accademico, organo preposto dallo Statuto per la deliberazione.
Le proposte di ordinamento didattico di ogni corso di studio sono presentate dalle facoltà, oppure, nel caso di proposte di corsi di studio per cui è previsto il concorso di più facoltà, da gruppi di docenti liberamente costituiti. Nel primo caso alla delibera della facoltà deve essere allegato il parere della commissione didattica paritetica. Nel secondo caso la proposta del gruppo di docenti deve essere corredata con il parere delle facoltà interessate e delle relative commissioni didattiche paritetiche.

Ai fini della presentazione della proposta di ordinamento didattico di un corso di studio per la sua inclusione nel regolamento didattico di ateneo, è opportuno trasmettere al Senato Accademico l'ordinamento didattico integrato da una bozza del regolamento didattico del corso di studio Il regolamento didattico del corso di studio sarà poi approvato in seconda battuta dopo che l'ordinamento ha avuto l'approvazione ministeriale e dopo che ci sarà stata la dovuta deliberazione del consiglio di Facoltà.

Le proposte di ordinamento didattico saranno esaminate dal Senato Accademico previa istruttoria della Commissione Didattica Paritetica di Ateneo, con la partecipazione, come relatore di un responsabile scelto tra i docenti proponenti. Tutte le proposte pervenute saranno inviate anche al Consiglio degli Studenti che, a norma di statuto, potrà esprimere pareri e proposte.

La trasmissione al MIUR

Una volta acquisiti tutti i pareri e deliberazioni dovute e dopo aver inserito l'ordinamento in banca dati, la proposta di istituzione del corso può essere inviata al MIUR per l'approvazione.

Il MIUR a sua volta, effettuati i controlli di legittimità. cioè accertato che la proposta di istituzione di corso di studio sia correlata da tutti i pareri prescritti e che vengano rispettati i vincoli della classe così come disposto dai DD.MM. attuativi, (controllo che si può effettuare anche in fase di proposizione, durante l'inserimento in banca dati dell'ordinamento), invierà al CUN per il prescritto parere la proposta. Se questa avrà parere positivo da parte del CUN, verrà emesso il D.M.di approvazione e, a seguito di quello, il Decreto Rettorale di istituzione. Se invece il CUN richiede adeguamenti o non approva la proposta, questa dovrà tornare di nuovo nelle sedi didattiche, comitato dei garanti o consiglio di corso di studio, per essere adeguata. L'adeguamento, previa istruttoria della Commissione Didattica di Ateneo verrà deliberato nuovamente Senato Accademico per il nuovo invio al MIUR.

Le modifiche di ordinamenti

Le modifiche di ordinamenti già istituiti richiedono un iter più snello, non dovendo nuovamente essere posti all'attenzione del Comitato regionale, eventualmente, delle parti sociali e del Nucleo di Valutazione.

La richiesta di modifica, proposta dal consiglio di corso di studio o dal comitato dei garanti, con il parere della commissione didattica paritetica e deliberata dal Consiglio di Facoltà, o dal parere delle facoltà interessate e delle relative commissioni didattiche paritetiche , sarà posta all'attenzione del Senato Accademico, previa istruttoria della Commissione Didattica di Ateneo.

Una volta deliberata dal Senato Accademico, sarà inviata al MIUR, che a sua volta, effettuati i controlli di legittimità invierà al CUN per il prescritto parere la proposta. Se questa avrà parere positivo da parte del CUN, verrà emesso il verrà emesso il DM di approvazione e, a seguito di quello, in decreto rettorale di istituzione; se invece il CUN richiede adeguamenti o non approva la proposta, questa dovrà tornare di nuovo nelle sedi didattiche per ricominciare l'iter sopra descritto.

Schema di istituzione di un corso di studio

Le proposte di ordinamento didattico di ogni corso di studio sono presentate al Rettore dalle Facoltà, oppure, nel caso di proposte di corsi di studio per cui è previsto il concorso di più facoltà, da gruppi di docenti liberamente costituiti.
Nel primo caso alla delibera della Facoltà deve essere allegato il parere della Commissione didattica paritetica.
Nel secondo caso la proposta del gruppo di docenti deve essere corredata con il parere delle Facoltà interessate e delle relative Commissioni didattiche paritetiche.

Schema di proposta di ordinamento didattico

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Attivazione di un corso di studio
Lo strumento: Banca Dati OFFERTA FORMATIVA

L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale e richiamato dal D.M. 5 agosto 2004, n. 262/2004, Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 Art. 5 - Banca dati dell'offerta formativa.

L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi, ogni anno, nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero; dall'a.a. 2005-2006 i criteri relativi a tale inserimento sono stabiliti con decreto ministeriale.
Il decreto determina altresì i termini perentori entro i quali le proposte delle Università, unitamente alle deliberazioni dei competenti organi accademici, preordinate alle modifiche dei Regolamenti Didattici di Ateneo, devono pervenire al Ministero per il prescritto parere del Consiglio Universitario Nazionale, subordinatamente alla verifica annuale del rispetto dei requisiti di disponibilità delle dotazioni (di personale e di strutture) necessarie, determinati annualmente con decreto del Ministro, sentito il Comitato. Relativamente all'a.a. 2004-2005 tale verifica è effettuata dal Comitato; negli a.a. successivi dal Nucleo di valutazione.

Il mancato inserimento dei corsi nei termini, nella banca dati dell'offerta formativa comporta: la riduzione, nella misura non superiore al 5 %, delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del nuovo modello predisposto dal Comitato, relativamente all'anno 2004; per i successivi anni l'entità di tale riduzione è determinata con decreto del Ministro.

La Banca dati dell'offerta formativa è ormai un impegno ineludibile e indifferibile considerando che costituisce un obbligo normativo sancito dall'art. 17, c. 95, lettera b) della L. 127/97. Tale adempimento si configura come requisito di efficacia del provvedimento rettorale di emanazione e la sua applicazione è stata formalizzata con nota ministeriale. Quindi il Ministero ha reso operativa una procedura informatizzata che dovrà essere utilizzata per rendere pubbliche e consultabili tutta una serie di informazioni concernenti i corsi di studio universitario

Inoltre, dalla creazione di tale strumento, l e università sono invitate a trasmettere esclusivamente per via telematica le proposte di istituzione e di modifica di ordinamenti : l'efficacia dei regolamenti didattici è subordinata all'inserimento in Banca dati dei corsi di studio.

Gli elementi e le informazioni che ogni ateneo è tenuto ad inserire nella Banca Dati rappresentano per il MIUR una base essenziale per l'attuazione dei compiti allo stesso attribuiti. Infatti, poiché l'attivazione di nuovi corsi di studio è subordinata alla previa valutazione del Ministro, sentito il Comitato nazionale di valutazione in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie, quanto inserito in Banca dati è utilizzato dal Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario ai fini della verifica della disponibilità dei requisiti minimi necessari per l'adozione dei provvedimenti ministeriali richiesti per l'attivazione dei corsi di studio nell'ambito della programmazione triennale del sistema universitario.

In realtà la Banca dati nasce per soddisfare due esigenze peculiarmente distinte, e solo in seguito è diventato anche strumento del CNVSU. Queste esigenze sono:

La proposta di ordinamento compilata per via telematica si è dimostrata un valido strumento di controllo per gli stessi atenei, che possono valutare se, almeno da un punto di vista normativo, i corsi da loro proposti sono corretti. Ma anche per lo stesso Ministero e per il Consiglio Universitario Nazionale, che possono così avere delle proposte di istituzione che hanno già superato la prima verifica, quelle del rispetto dei minimi indicati per le classi di laurea.

Ma nella sua applicazione, la Banca Dati ha subito alcune evoluzioni, suggerite, principalmente dal CUN, con delibera del 13 dicembre 2001, recepita dal Ministero.
Sono state individuate ulteriori regole da applicarsi per la progettazione dei corsi e per la loro modifica, variando in corso d'opera non tanto le procedure quanto la presentazione delle strutturazione didattica degli ordinamenti.
È stata infatti disciplinata una nuova presentazione degli ordinamenti, con l'introduzione dei range e dell'ambito di sede.

In ordine alle modalità di attribuzione dei crediti agli ambiti le procedure informatiche, a partire dal 2002, hanno consentito di indicare: a) un numero di crediti fissi per ogni ambito; b) o alternativamente un intervallo di crediti per ciascun ambito; c) un apposito ambito per i crediti di sede, indistinto per tipologia di attività.

L'articolazione in curricula quindi, dal 2002 deve essere inserita esclusivamente nei Regolamenti Didattici di Corso di Studio, perdendone l'evidenza a livello Ordinamentale. A seguito di questo, il MIUR ha reso obbligatorio che le università, in fase successiva all'approvazione del RAD, esplicitino tutti i possibili curricula che intendono attivare nella scheda dell'Offerta Formativa Pubblica, parte della Banca Dati.

Ma oltre che strumento di presentazione di istituzione degli ordinamenti, la Banca Dati si è evoluta anche come strumento di valutazione di dati quantitativi dei singoli atenei, per dati necessari per l'attivazione dei corsi.

Il 31 marzo è la data ormai stabilita per il completamento , annualmente, dell'offerta formativa delle università .

È stata scelta la data del 31 marzo per poter definire in tempi utili:

Al 31 di marzo di ogni anno le università sono tenute ad indicare, tra i corsi istituiti a RAD:

Inoltre, ai fini dell'attivazione di tutti i corsi di studio gli Atenei, a partire dalla definizione dell'offerta formativa, dovranno inserire nella Banca dati dell'offerta formativa le seguenti informazioni, che diverranno pubblicamente disponibili:

A complemento delle informazioni inserite dagli Atenei il Ministero, nella Banca dati dell'offerta formativa, rende disponibili, in corrispondenza degli insegnamenti individuati dall'Ateneo e limitatamente alle attività di base e caratterizzanti, il numero ed i nomi dei docenti di ruolo presenti in ciascuno dei settori scientifico-disciplinari corrispondenti.

Tutto questo per arrivare al controllo per ogni corso di studio dei requisiti minimi indicati dal CNVSU, con conseguenze assai rilevanti:

“I corsi attivati non in possesso dei requisiti minimi…sono stati consentiti soltanto nell'ambito del sistema transitorio delineato dal DM relativo alla programmazione 2001-2003, per un triennio, e pertanto la loro regolarizzazione dovrà essere effettuata in tale arco temporale entro cioè l'a.a. 2004-2005 ”. Quindi, annualmente verrà effettuata la verifica dei requisiti minimi per i corsi di studio già istituiti, ma, dall'anno accademico 2005-2006 l'attivazione dei corsi sarà subordinata alla verifica preventiva del possesso dei requisiti minimi in questione .”

A rafforzare questo indirizzo si è inserito il D.M.146/2004, Approvazione Nuovo Modello di Valutazione Sistema Universitario, dove i richiami al possesso dei Requisiti Minimi per i corsi di studio viene legato alla ripartizione dei finanziamenti ordinari.

Il Ministro ha infatti richiesto al Comitato Nazionale di elaborare un nuovo modello da utilizzare per le ripartizioni della quota per il riequilibrio di cui all'art.5 della Legge 537/1993, “ considerate le innovazioni recentemente introdotte in materia di ordinamenti didattici e l'esigenza di adottare criteri di valutazione rapportati anche a standard internazionali ”. In modo che i criteri di ripartizione che siano rigorosamente riferiti agli obiettivi da perseguire nonché la predisposizione di idonee attività di valutazione dei risultati raggiunti.

Con questa premessa, il FFO dovrebbe essere scomposto in quattro parti, ciascuna delle quali riferita a specifiche attività, e attribuito alle università in funzione della combinazione dei loro contributi relativi, valutando, in tal modo, il “peso” complessivo dell'ateneo su tutto il sistema delle università statali. Tale valore, confrontato con la quota di risorse assegnate nell'anno precedente rende possibile individuare, con verifiche annuali, gli interventi per raggiungere condizioni (dinamiche) di “equilibrio.

Ma che cosa sono i requisiti minimi?

I Requisiti minimi comuni sia per i corsi di laurea che di laurea specialistica:

Il numero minimo di docenti di ruolo (ordinari, associati e ricercatori) ed in servizio nell'Ateneo, complessivamente necessari per ogni corso di laurea, e non impegnati anche in altre tipologie di corsi, è determinato come segue:
Numero minimo di docenti  
Corsi per il primo corso
della classe
per ogni ulteriore corso
della stessa classe
Corsi di laurea 9 7
Corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie 5 4
Corsi di laurea specialistica 6 4

L'insieme dei docenti della facoltà di riferimento per ciascun corso attivato deve essere in grado, inoltre, di assicurare la copertura di almeno il 40 % per le lauree e 50 % per le lauree specialistiche dei settori scientifico-disciplinari, relativi alle attività formative di base e caratterizzanti, contemplati dall'offerta formativa di tutti i corsi di laurea attivati dalla facoltà nell'anno accademico di riferimento.

Strutture: aule, laboratori, biblioteche

La relazione dell'Università sulla disponibilità di strutture nella misura necessaria per il corretto funzionamento del corso deve essere accompagnata da una motivata relazione del Nucleo di valutazione di Ateneo sulla loro adeguatezza qualitativa e quantitativa minima, con riferimento al numero di studenti iscrivibili ed alle specifiche esigenze del corso stesso.

Rapporti tra studenti e docenti e rapporti tra studenti e “tutor”

Per le attività di tutorato, si rende necessario assicurare la disponibilità di tutor in ragione di almeno uno ogni 20 o 40 studenti iscritti a seconda dei corsi.

Ulteriori requisiti richiesti per i corsi di laurea specialistica

Le valutazioni relative ai “requisiti minimi” per i corsi di laurea specialistica avverranno con modalità differenziate e distinte per le due fasi di istituzione e attivazione.

Le proposte di istituzione , dovranno essere sottoposte preventivamente al Nucleo di valutazione di Ateneo ed al Comitato regionale di coordinamento, e dovranno essere accompagnate da una scheda, nella quale siano indicati:

Le deliberazioni relative all' attivazione del corso dovranno essere rese disponibili o integrate, dovranno contenere un piano di fattibilità (corredato da una relazione favorevole del Nucleo di valutazione per ciascuno dei seguenti punti) da cui risulti:

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Regolamenti
Regolamenti didattici dei corsi di studio

Si coglie l'occasione per ricordare in breve le disposizioni relative all'istituzione e all'emanazione del Regolamento Didattico di Corso di Studio, documento interno all'Ateneo, le cui procedure, requisiti e contenuti sono stati delineati con la Seconda Nota di Indirizzo deliberata dal Senato Accademico l'8 maggio 2001.

Il regolamento didattico di un corso di studio è un documento stabile, che specifica, in piena conformità con l'ordinamento didattico relativo inserito nel regolamento didattico di ateneo, l'impianto organizzativo dettagliato del corso di studio, anche se è possibile e relativamente facile modificarlo quando necessario od opportuno.

L'invito è quello di non ricomprendere nel Regolamento didattico di corso di studio tutto quello che è aggiuntivo rispetto ai contenuti necessari, e che è materia di programmazione didattica annuale, responsabilità esclusiva delle strutture didattiche, che è regolata dalla parte generale del regolamento didattico di ateneo.

Le procedure

In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica, il consiglio di corso di studio, in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo, (art. 44, comma 3).

Le proposte di regolamento didattico di ogni corso di studio sono presentate dai consigli delle strutture didattiche, o dai garanti nel caso di corsi di studio non in continuità, e sono deliberate dalle facoltà. Alla delibera della facoltà deve essere allegato il parere della commissione didattica paritetica interessata.

Sui regolamenti proposti il Senato Accademico esercita il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'articolo 44, comma 4, dello Statuto previa istruttoria dalla commissione didattica paritetica di ateneo. Tutte le proposte pervenute sono inviate anche al consiglio degli studenti che, a norma di statuto, potrà esprimere pareri e proposte. Una volta espressa la deliberazione del Senato Accademico, il Regolamento Didattico di Corso di Studio viene emanato con Decreto Rettorale.

I Contenuti

I contenuti imprescindibili del regolamento didattico di un corso di studio sono, in breve:

Schema–guida per la stesura di un regolamento (scarica modello formato rtf - formato pdf )

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Norme di riferimento
  1. Legge 19 novembre 1990, n. 341, Riforma degli ordinamenti didattici universitari
  2. Legge 15 maggio 1997, n. 127 , Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (Bassanini 2) Art. 17, comma 95 e segg .
  3. d.p.r. n. 25 del 27 gennaio 1998, Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59
  4. Legge 19 ottobre 1999, n. 370, Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica, art. 6, comma 6
  5. Decreto 3 novembre 1999, n. 509 Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei
  6. Decreto 4 agosto 2000 Determinazione delle classi delle lauree universitarie
  7. Decreto 28 novembre 2000, Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche
  8. Decreto 2 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie
  9. Decreto 2 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie
  10. Decreto 12 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche e universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza
  11. Decreto Ministeriale 30 aprile 2004 prot. n. 9/2004 Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati
  12. Decreto Ministeriale 28 luglio 2004 prot. n. 146/2004, Approvazione Nuovo Modello di Valutazione Sistema Universitario
  13. Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei
  14. Decreto Ministeriale del 5 agosto 2004, n. 262, Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006
  15. Statuto di Ateneo
  16. Regolamento Didattico di Ateneo
  17. Note di indirizzo di Ateneo ( prima nota di indirizzo - seconda nota di indirizzo , terza nota di indirizzo )

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Ultimo aggionamento documento: 12-Jun-2007

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