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Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Statuto e Regolamenti / Regolamenti delle strutture / Biblioteche / Biblioteca di Farmacia

Biblioteche

Funzioni utili

Regolamento Centro Bibliotecario di Farmacia

D.R. 15 gennaio 1997 n. 63/01 Emanazione Regolamento
D.R. 20 settembre 2001, n. 01/1054 Emanazione nuovo regolamento
D.R. 24 ottobre 2002, n.01/1391 Modifica regolamento
D.R. 12 settembre 2008, n. I/1/12277 Modifica art. 4
D.R. 18 novembre 2009, n. I/1/15703 Modifiche artt. 1 e 3
D.R. 10 dicembre 2009, n. I/1/16831 Modifiche regolamento - adeguamento al regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e al regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo

Art. 1 - Costituzione

La Biblioteca di Farmacia si costituisce quale aggregazione del patrimonio librario e dei servizi biblioteconomici, bibliografici, di documentazione e tecnici del:

Esso rappresenta il polo di riferimento dei docenti e dei ricercatori dei Dipartimenti attualmente afferenti ed assicura il coordinamento delle attività e delle risorse. È articolazione del Sistema bibliotecario di Ateneo.

La Biblioteca di Farmacia ha autonomia gestionale ed organizzativa, propria di centri di responsabilità, e le esercita nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

Art. 2 - Obiettivi

La Biblioteca di Farmacia si propone le seguenti finalità:

Art.3 - Il Consiglio

Il Consiglio della Biblioteca di Farmacia è così costituito da:

- i Direttori dei Dipartimenti interessati, che possono delegare un loro rappresentante a partecipare alle sedute;
- tre rappresentanti dei docenti, professori o ricercatori, nominati dal Consiglio di Facoltà;
- due rappresentanti degli studenti fra quelli eletti in Consiglio di Facoltà e da loro designati;
- due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale assegnato alla biblioteca;
- il direttore di Biblioteca.

Il consiglio approva il piano annuale delle entrate e delle spese della biblioteca, nonché il resoconto delle stesse, predisposti dal presidente di concerto con il direttore di biblioteca, ed esercita le competenze che il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità attribuisce ai consigli dei centri di responsabilità..

Il Consiglio dura in carica quattro anni accademici. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni accademici.

La regolamentazione dei servizi al pubblico è stabilita dal Consiglio di Biblioteca, che recepisce gli orientamenti del Sistema bibliotecario di Ateneo.

Il Direttore di Biblioteca della Biblioteca redige i verbali delle riunioni del Consiglio, li rende pubblici e li conserva. È altresì responsabile del procedimento di accesso agli atti.

Art. 4 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo che ne fanno parte, secondo le modalità elettive previste all'art. 33 dello Statuto di Ateneo per i Direttori di Dipartimento, dura in carica quattro anni accademici e, in ogni caso, non può superare la durata di quello della componente docente nel Consiglio ed è rinnovabile una volta sola consecutivamente.

Il Presidente convoca il Consiglio e lo presiede. È garante di fronte all'utenza del rispetto delle linee programmatiche e di conduzione deliberate dal Consiglio. Rappresenta la Biblioteca presso gli organi accademici ed esercita funzioni di iniziativa e promozione, nonché le competenze amministrative che spettano al responsabile del centro di responsabilità in base a disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento di Ateneo.

Art. 5 - Il Direttore di Biblioteca

L'incarico di Direttore di Biblioteca è conferito dal direttore del sistema a un funzionario dell'area bibliotecaria di categoria non inferiore alla D, sentito il presidente della biblioteca, che lo sceglie, in base a criteri di competenza e capacità gestionale, fra il personale che ne abbia fatto domanda.

Dura in carica massimo cinque anni ed è rinnovabile.

Il Direttore di Biblioteca progetta e propone le soluzioni organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi ed attua al riguardo i deliberati del Consiglio. D'intesa con il Presidente sovrintende all'acquisizione del materiale bibliografico secondo le direttive del Consiglio. E' responsabile del personale assegnato alla biblioteca, dell'organizzazione del lavoro e del coordinamento dei vari settori di servizio. Ha il compito di aggiornare il personale medesimo sull'evoluzione normativa e tecnica e di organizzare le informazioni per gli utenti. Presenta annualmente al direttore del sistema e al presidente della biblioteca una relazione sul programma e un consuntivo delle attività, anche in relazione agli obiettivi di ateneo, agli obiettivi del sistema bibliotecario e agli obiettivi della biblioteca che gli sono stati assegnati. Esercita inoltre eventuali altre funzioni inerenti al suo profilo professionale.

Art. 6 - Fondi
Art. 7 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto in questo Regolamento, si rinvia al citato Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'emanazione.

Ultimo aggiornamento documento: 17-Dec-2009

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