Funzioni utili
Statuto dell'Università di Pisa
D.R.
27 gennaio 2011, n. 1057 - modifiche art. 37 bis
Indice degli articoli
- L'Università di Pisa, di seguito denominata "Università
", è un'istituzione pubblica che ha come fini lo sviluppo, l'elaborazione
e la trasmissione delle conoscenze.
- L'Università promuove e organizza la ricerca, provvede alla formazione
culturale e alla preparazione professionale degli studenti, cura la formazione
di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento e concorre
allo sviluppo complessivo della società.
- Opera come un sistema complesso e integrato, che assicura l'unitarietà
della cultura. Al suo funzionamento concorrono i docenti, gli studenti e il
personale tecnico-amministrativo.
- Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita con
esclusione di qualsiasi fine di lucro. Realizza la propria autonomia scientifica,
didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi
generali fissati dalla legislazione vigente.
- Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme
di collaborazione con altre Università, centri di ricerca, enti pubblici
locali, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali
ed economiche, pubbliche o private.
- L'Università recepisce pienamente i valori della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo e della Costituzione della Repubblica Italiana e si
impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.
- Impronta la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione
più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicura la pubblicità
a tutti gli atti conseguenti.
- Promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione.
- Nei confronti dei portatori di handicap l'Università si adopera
a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione
dei servizi universitari.
- Promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio.
- Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno
di chi opera nelle sue strutture.
- Imposta le proprie attività sui criteri di efficienza ed efficacia,
nel rispetto dei principi dell'autonomia degli organismi decentrati, della
programmazione, della responsabilità degli addetti, della verifica
della coerenza tra obiettivi e risultati.
- Sono attività istituzionali dell'Università la didattica
e la ricerca, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto
dei valori fondamentali sopra enunciati, della libertà di didattica
e di ricerca dei singoli docenti, dei diritti degli studenti.
- L'Università si impegna ad assicurare le risorse necessarie all'espletamento
delle attività istituzionali garantendone un'equa ripartizione. In
particolare provvede all'organizzazione di poli didattici, di aree di studio,
di biblioteche, di laboratori, di centri di calcolo, di centri di servizi,
di musei e di quant'altro sia necessario all'attività didattica e di
ricerca.
- Assicura l'efficacia del processo formativo promuovendo uno stretto legame
tra l'attività di ricerca e l'insegnamento e garantendo il coordinamento
delle attività didattiche.
- L'Università organizza e coordina le attività didattiche
necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento universitario nazionale
previsti dal regolamento didattico di ateneo e ne valuta l'efficacia.
- Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e
internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più
ampie occasioni formative.
- Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli
studenti nel corso degli studi. Assicura, anche in concorso con altri enti
pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli
studi universitari e a corsi post-universitari.
- Assicura spazi e strutture per la vita sociale, anche in collaborazione
con gli enti a ciò preposti; favorisce attività formative autogestite
dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport,
del tempo libero.
- Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica
e dell'attività sportiva universitaria in collaborazione con il Centro
Universitario Sportivo e con altri enti eventualmente a ciò preposti.
- Promuove l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame di stato per
l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici,
corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale nonché servizi
rivolti agli studenti per la scelta della professione. Promuove attività
culturali e formative esterne e l'istituzione di corsi di educazione, ivi
compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelli per la
formazione permanente e ricorrente. Per queste attività l'Università
può stipulare convenzioni e contratti con gli enti interessati.
- L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca autonomamente
proposta da strutture dell'ateneo o da singoli ricercatori in campo umanistico,
scientifico e tecnologico, e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi
dello Stato e di enti pubblici di ricerca , fondi a propria disposizione e
altri fondi devoluti a tale scopo all'ateneo.
- Pone in essere idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione
e finanziamento delle strutture e delle attività di ricerca, anche
per favorire l'esplicazione delle potenzialità individuali e collettive
dei suoi operatori scientifici.
- Utilizza come criteri di valutazione della qualità delle ricerche
quelli generalmente adottati dalle comunità scientifiche nazionali
ed internazionali e si adopera per la massima circolazione dei risultati.
- L'Università, nel pieno riconoscimento della proprietà intellettuale,
detiene il diritto della utilizzazione anche economica dei risultati delle
ricerche di cui al primo comma.
- Riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata, dei contatti con la
società esterna e dei rapporti con il mondo della produzione e del
lavoro, l'Università stipula altresì contratti e convenzioni
per ricerche con finalità concordate con enti pubblici o privati che
abbiano interesse ai risultati delle ricerche e siano disposti al loro finanziamento.
- L'Università favorisce, nel rispetto della riservatezza concordata
con l'ente committente, la divulgazione dei risultati delle ricerche.
- La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo alle ricerche
previste da tali contratti e convenzioni, è disciplinata dal regolamento
generale di ateneo.
- L'Università può svolgere attività di consulenza e
di servizio nel rispetto delle norme definite nel regolamento generale di
ateneo.
- Parte dei residui ripartibili derivati dalla esecuzione di contratti e
convenzioni per ricerche e da attività di consulenza e di servizio
viene destinata all'ulteriore sostegno delle ricerche di cui al primo comma
del presente articolo, e al potenziamento delle attività didattiche
e formative.
- L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta
in conformità con i principi universali del rispetto della vita e della
dignità della persona e della tutela dell'ambiente naturale. Su questioni
che vengano sollevate al riguardo si esprimono, con funzione consultiva, appositi
comitati indipendenti e interdisciplinari.
- L'Università definisce, attraverso norme specifiche comprese nei
regolamenti di cui al Titolo V, l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento
dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca connessi alle attività
mediche assistenziali prestate dalla Facoltà di Medicina e chirurgia.
- Tali attività sono condotte nell'ambito di specifiche convenzioni
con il Servizio Sanitario Nazionale e con le altre modalità previste
dalle leggi vigenti, anche attraverso la eventuale costituzione di un policlinico.
- Č garantita la massima pubblicità per tutte le attività dell'Università,
di cui sarà possibile conoscere l'oggetto, le modalità di svolgimento,
i responsabili e le fonti di finanziamento.
- L'Università assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi
e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo; un apposito
regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ed
elenca le categorie di documenti da sottrarre alla pubblicità, secondo
le leggi vigenti.
- Tutti i documenti amministrativi, e in particolare i bilanci e i documenti
finanziari dell'Università e di ogni centro di spesa, devono essere
strutturati in modo da garantire una informazione chiara e completa.
- Il personale tecnico-amministrativo, nell'ambito delle singole qualifiche
e competenze, svolge funzioni e assume responsabilità nelle attività
organizzative e di supporto per il raggiungimento dei fini istituzionali
dell'Università.
- L'Università valorizza la professionalità del personale tecnico-amministrativo,
ne precisa compiti e responsabilità, ne favorisce e ne cura con apposite
iniziative l'aggiornamento e la qualificazione professionale.
- L'Università favorisce le attività culturali, ricreative
e sociali del personale universitario, attraverso la fornitura di servizi
e la predisposizione di strutture e risorse nei limiti consentiti dalla legge.
- L'Università utilizza per le sue attività istituzionali i
beni immobili a sua disposizione e ne assicura la migliore gestione. Cura
la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'ampliamento del suo patrimonio
edilizio, con particolare riguardo per gli edifici di interesse storico e
artistico.
- L'Università riserva analoga cura alle attrezzature tecniche, alle
collezioni scientifiche, al patrimonio librario, storico-scientifico e storico-artistico
di sua proprietà o a sua disposizione, sia direttamente, sia attraverso
le strutture che ne hanno la gestione.
- Assicura la salubrità, la sicurezza e la funzionalità di
tutti gli ambienti di studio e di lavoro, sia nel patrimonio edilizio esistente,
sia nelle nuove costruzioni.
- L'Università attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza
le finalità attraverso lo strumento dei regolamenti, dotandosi in particolare
dei regolamenti di cui al Titolo V.
- Sono organi centrali di governo dell'Universitā: il rettore, il senato
accademico, il consiglio di amministrazione ed il consiglio degli studenti.
- Il rettore rappresenta l'Università e sovrintende a tutte le sue
attività. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione.
Spetta comunque al rettore:
- convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione,
coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative
deliberazioni;
- adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del
senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli,
per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;
- emanare lo statuto e i regolamenti di cui al Titolo V;
- assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario
nazionale, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;
- prendere provvedimenti atti a garantire l'efficiente funzionamento
dell'Università, la vigilanza sulla salubrità, la sicurezza
e la funzionalità degli ambienti di studio e di lavoro;
- stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole
strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
- predisporre le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo
e il programma annuale di attività dell'ateneo di cui agli articoli
17 e 18;
- presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una
relazione generale sullo stato dell'ateneo.
- Il rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
- Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra
i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni
nei casi di impedimento o di assenza.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi di prorettori
da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto
nel quale saranno precisati compiti e settori di competenza.
I prorettori rispondono direttamente al rettore che si assume la responsabilità
del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.
I prorettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni
istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai
settori di loro competenza.
Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare
nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi
ai settori di loro competenza.
Ai prorettori che hanno la qualifica di professore di ruolo, il rettore può
delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi
e contabili dell'ateneo.
Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, sono esonerati dall'insegnamento
per la durata della carica.
- L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:
- ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
- ai ricercatori in ruolo;
- ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti
nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e negli organi di
gestione del diritto allo studio e dello sport universitario;
- al personale tecnico amministrativo in ruolo a tempo indeterminato presso
l’ateneo, esclusi i rappresentanti di cui alla lettera precedente
- agli
studenti eletti nei consigli di facoltà.
Il voto degli elettori di cui alla lettera d), ai fini sia del quorum di
validità dei turni di votazione che della maggioranza richiesta per
l’elezione, sarà ponderato nella misura di una preferenza per
ogni otto preferenze espresse a favore di un candidato, con arrotondamento
al multiplo di otto più vicino o, in caso di equidistanza, a quello
superiore.
Ai fini del computo di cui ai punti successivi si definisce numero dei voti
esprimibili quello calcolato sommando al numero degli elettori di cui alle
lettere a), b), c) ed e) il numero degli elettori di cui alla lettera d) diviso
per otto e arrotondato all’intero superiore. Il numero dei voti espressi
è calcolato sommando al numero dei voti di preferenza il numero delle
schede bianche e nulle ponderato secondo quanto previsto al comma precedente.
- Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno
presentato la loro candidatura nella apposita riunione del corpo elettorale,
che si svolge prima del primo turno di votazione.
La candidatura deve essere successivamente formalizzata ed è considerata
valida solo se è sottoscritta da un minimo di sessanta e fino ad un
massimo di ottanta elettori. La candidatura, un volta accertata la sua validità,
è utilizzabile anche in caso di ripetizione del primo turno.
Le firme apposte dagli elettori di cui alla lettera d) del punto 4 saranno
ponderate, al fine del conteggio finale delle firme valide di sostegno alla
candidatura, secondo quanto previsto al medesimo punto 4.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura, salvo
che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione
non l'abbia nel frattempo ritirata.
- La procedura per l'elezione del rettore si svolge in uno o più turni
di votazione secondo le modalità indicate nei punti successivi.
Il calendario delle votazioni è fissato dopo ciascuna riunione del
corpo elettorale per la presentazione delle candidature e deve essere compatibile,
nel caso di votazioni valide, con la conclusione dell’iter elettorale
entro trenta giorni dalla data della riunione.
- Nel primo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta
dei voti esprimibili.
Il primo turno di votazione è valido se risulta espresso almeno il
20% dei voti esprimibili e vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono
ammissibili al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il 10%
dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno
il 20% dei voti esprimibili è ammesso al secondo turno anche in assenza
di altri candidati ammissibili.
Qualora il primo turno di votazione non risulti valido possono essere presentate
nuove candidature con le modalità di cui al punto 5.
- Nel secondo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza
assoluta dei voti espressi.
In caso di mancata elezione, e purché la somma dei voti ottenuti dai
due candidati maggiormente votati nel secondo turno superi il 50% dei voti
espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati,
con le norme di cui ai punti 10 e 11.
Se non si realizzano i presupposti per il ballottaggio, la procedura elettorale
riparte dal primo turno, possono essere presentate nuove candidature con le
modalità di cui al punto 5 e si procede a una nuova votazione con le
modalità di cui al punto 7.
- Abrogato
- Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei
votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
- A parità dei voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio o
è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo o, in
caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
- In ognuna delle votazioni i voti eventualmente espressi per persone che
non sono validamente candidate sono nulli.
In caso di ripetizione del primo turno un candidato può ritirare la
propria candidatura durante la riunione del corpo elettorale destinata alla
presentazione delle candidature.
- Il rettore è nominato con decreto del Ministro e dura in carica
quattro anni.
In caso di cessazione dalla funzione di rettore per qualsiasi causa comunque
determinatasi, il decano dei professori di prima fascia del senato accademico
subentra al rettore per lo svolgimento della attività di ordinaria
amministrazione, fino all’espletamento di nuove elezioni.
Nel caso in cui il decano subentrato presenti, a sua volta, la candidatura
di cui al punto 5, decade automaticamente dall’ufficio acquisito e gli
subentra il professore di prima fascia del senato dotato di maggiore anzianità
di servizio (dopo il decano).
- Un apposito regolamento approvato dal senato accademico determina le ulteriori
disposizioni relative alla procedura di elezione del rettore, assicurando
in ogni caso la segretezza del voto e l’impossibilità di risalire
alla volontà espressa separatamente da ciascuno dei gruppi di votanti
di cui al punto 4.
- Il senato accademico determina la politica culturale dell'Università,
esercitando compiti di programmazione e di governo, coordinando le attività
universitarie e valutandone l'efficienza.
Spetta al senato accademico:
- a. garantire il rispetto dei principi di autonomia dell'Università,
della libertà didattica e di ricerca dei singoli docenti, e dei diritti
degli studenti;
- b. deliberare le modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel
successivo articolo 51;
- c. ripartire i posti disponibili di professore e di ricercatore tra le facoltà
in accordo con il piano pluriennale di sviluppo e, su motivate proposte
delle facoltà stesse, attribuirli ai raggruppamenti disciplinari;
- d. elaborare, sulla base delle linee fondamentali predisposte dal rettore,
il piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo ed approvarlo sentito il consiglio
di amministrazione;
- e. ripartire tra le diverse aree scientifiche i fondi a disposizione dell'ateneo
per il finanziamento della ricerca autonomamente programmata, di cui al
primo punto dell'art. 5, e assegnare i finanziamenti ai singoli progetti
di ricerca, su motivate proposte delle commissioni di cui all'art. 38;
- f. ripartire tra le strutture universitarie le risorse finanziarie per le
attività didattiche, fatta eccezione per quelle destinate agli interventi
di carattere edilizio;
- g. avanzare proposte al consiglio di amministrazione in merito alla ripartizione
ed alla utilizzazione delle altre risorse finanziarie;
- h. formulare e proporre al consiglio di amministrazione, sulla base delle
richieste delle strutture interessate, un quadro organico di ripartizione
del personale tecnico-amministrativo;
- i. approvare, dopo aver acquisito il parere favorevole del consiglio
di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, tutte le convenzioni
salvo quelle demandate all'approvazione di quest'ultimo dall'art. 15,
punto 1 lettera g);
- l. valutare, secondo quanto stabilito dall'art. 4, punto 1, l'efficacia
delle attività didattiche e formative, tenendo conto dei risultati
emersi dalle commissioni didattiche di facoltà di cui all'art. 26;
- m. approvare, secondo le procedure indicate nel Titolo V, i regolamenti
di sua competenza ed esprimere parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilità;
- n. esercitare il controllo di legittimità sui regolamenti deliberati
dalle singole strutture.
Qualora la deliberazione del Senato accademico richieda il parere del Consiglio
di Amministrazione, per gli aspetti di competenza di questo organo, tale parere
è espresso successivamente ad una delibera preliminare del Senato,
che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del Consiglio
di Amministrazione.
- Il senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli
sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai
regolamenti.
- Il senato accademico è composto da:
- il rettore;
- il prorettore vicario;
- i presidi delle facoltà;
- dodici rappresentanti dei dipartimenti, due per ciascuno dei settori
culturali, elencati nella tabella A allegata in cui sono raggruppati i dipartimenti
dell'Università;
- due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- cinque rappresentanti degli studenti;
- il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario
ed ha voto consultivo;
- Per ogni settore i due rappresentanti dei dipartimenti sono eletti dai
professori e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti che formano il settore,
riuniti in un unico corpo elettorale. Non possono essere due professori della
stessa fascia o due ricercatori.
- I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto
il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato.
- I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti regolarmente
iscritti all'Università.
- I rappresentanti dei dipartimenti e del personale tecnico-amministrativo
durano in carica quattro anni, i rappresentanti degli studenti durano in carica
due anni.
- I rappresentanti dei dipartimenti, del personale tecnico-amministrativo
e degli studenti sono eletti sulla base di candidature ufficiali e sono nominati
con decreto del Rettore.
- L'assegnazione di un dipartimento ad uno dei settori culturali è
deliberata dal Senato Accademico tenendo conto delle aree scientifico-disciplinari
in cui è inquadrata la maggioranza dei professori e ricercatori del
dipartimento.
- Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa,
finanziaria, economica e patrimoniale dell'ateneo.
Spetta al consiglio di amministrazione:
- a. approvare il bilancio di previsione predisposto dagli uffici sulla base
del programma annuale di attività;
- b. approvare il conto consuntivo;
- c. approvare, secondo le procedure indicate al Titolo V, il regolamento
di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed esprimere
parere, per gli aspetti di sua competenza, sugli altri regolamenti;
- d. definire il piano edilizio di ateneo, comprendente anche l'utilizzazione
delle risorse finanziarie per la didattica destinate agli interventi edilizi,
sulla base del programma pluriennale di sviluppo e del programma annuale
di attività, ed approvare i relativi interventi attuativi;
- e. ripartire le risorse finanziarie di cui all'art. 14, punto 1, lettera
g);
- f. ripartire e assegnare il personale tecnico-amministrativo tra le strutture
sulla base del quadro organico di cui all'art. 14, punto 1, lettera h);
- g. approvare i contratti non affidati alle competenze delle singole strutture
didattiche, di ricerca e di servizio, e le convenzioni afferenti alla gestione
amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università
secondo quanto previsto dal regolamento di ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilità;
- h. esprimere parere sulle modifiche di statuto, secondo le procedure previste
nel successivo articolo 51;
- i. esprimere parere sul piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo, elaborato
dal senato accademico;
- l. esprimere parere, per gli aspetti di sua competenza, sulle convenzioni
la cui approvazione è demandata al senato accademico.
Qualora la deliberazione del consiglio di amministrazione richieda il parere
del senato accademico, per gli aspetti di competenza di quest'organo, tale
parere è espresso successivamente ad una delibera preliminare del
consiglio di amministrazione, che diviene definitiva in caso di parere favorevole
conforme del senato accademico.
- Il consiglio di amministrazione esercita inoltre tutte le altre attribuzioni
che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto
e dai regolamenti.
- Il consiglio di amministrazione è composto da:
- il rettore;
- il prorettore vicario;
- il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario;
- un rappresentante dei direttori di dipartimento;
- due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;
- due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;
- due rappresentanti dei ricercatori;
- due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- tre rappresentanti degli studenti.
Partecipano inoltre a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra
alla formazione del numero legale, rappresentanti di enti pubblici e privati,
fino ad un massimo di tre, che abbiano concorso o si impegnino a concorrere
per la durata in carica del consiglio alle spese dell'università con
l'erogazione di fondi non finalizzati a specifiche attività in misura
annuale non inferiore a quella fissata dal consiglio di amministrazione.
Il membro di cui alla lettera d) è eletto dai direttori di dipartimento
ovvero designato dal collegio di cui all'art. 40, ove costituito.I membri
di cui alle lettere e), f), g), h), i) sono eletti dalle categorie interessate.
- I membri eletti durano in carica quattro anni ad eccezione dei rappresentanti
degli studenti che durano in carica un biennio.
- I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del
rettore.
- L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione di cui al punto
3 lettere e), f), g), h) ed i) avviene per candidature ufficialmente presentate.
- Il Consiglio degli studenti è l’organo autonomo di organizzazione
e coordinamento degli studenti dell’Università. Il Consiglio
ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento
delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo
e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi dell’
Università. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo per
quanto attiene:
- agli ordinamenti didattici;
- ai regolamenti delle attività didattiche di cui all’art.44.3;
- all’attuazione del diritto allo studio;
- all’efficienza dei servizi;
- alle attività di orientamento e tutorato;
- ai contributi alle spese per la didattica richiesti agli studenti e
alla loro destinazione.
Il Consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attività formative
autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali,
dello sport e del tempo libero e provvede alla ripartizione dei fondi destinati
a tale scopo.
- 1 bis Il Consiglio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
- il regolamento didattico d’Ateneo e l’attivazione di
nuovi corsi;
- la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
- le modifiche di Statuto;
- il bilancio annuale di previsione dell’Ateneo;
- i piani pluriennali di sviluppo di cui all’articolo 17, i programmi
annuali di attività di cui all’articolo 18.
Si prescinde dal parere ove questo non pervenga entro quindici giorni dalla
trasmissione al Consiglio del testo della proposta
- 1 ter Il Consiglio può comunque esprimere pareri e proposte su tutte le materie di interesse generale
dell’Ateneo e della componente studentesca ed in particolare:
- i regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all’art.44.3;
- l’attuazione del diritto allo studio;
- efficienza dei servizi;
- le attività di orientamento e tutorato.
- 1 quater Il Consiglio può chiedere al Rettore il riesame delle delibere
degli organi centrali di governo concernenti le materie di cui al comma
1bis, senza che ciò comporti la sospensione automatica dell’
esecutività delle medesime. Il mancato accoglimento della richiesta
deve essere adeguatamente motivato e comunicato all’organo di governo
interessato.
- Il Consiglio è formato dagli studenti eletti nel Senato accademico,
nel Consiglio di Amministrazione, negli organi di gestione e controllo del
diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario. Ne fanno inoltre
parte, per ogni facoltà, gli studenti designati, mediante elezione
al loro interno, dai rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà
in numero pari ad un quarto di loro, arrotondato all’intero superiore
e comunque non inferiore a due.
- L’Università fornisce i supporti logistici, di personale e
finanziari necessari per il funzionamento del Consiglio.
- Le norme per il funzionamento del Consiglio sono definite in un apposito
regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere l’elezione di
un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il Consiglio a tutti
gli effetti.
- L'Università si dota di un piano di sviluppo in cui sono indicati
gli obiettivi a lungo e medio termine di adeguamento e sviluppo delle attività
istituzionali, del patrimonio edilizio, delle strutture e dei servizi universitari
e le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
- Il piano è aggiornato di norma ogni quattro anni e comunque ogni
qual volta il senato accademico lo ritenga opportuno.
- Le linee fondamentali del piano e dei successivi aggiornamenti sono predisposte
dal rettore, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture dell'Università.
Il piano è elaborato e approvato dal senato accademico, sentito il
consiglio di amministrazione.
- Nel corso dell'elaborazione del piano è cura del rettore promuovere
il più ampio confronto con gli Enti territoriali, culturali ed economici
a cui l'Università fa riferimento, anche mediante la formazione di
apposite commissioni miste per lo studio di specifici problemi e la valutazione
delle compatibilità fra le rispettive esigenze.
- L'Università si dota di un programma annuale di attività
predisposto dal rettore, sulla base del piano pluriennale di sviluppo.
- Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, approva
il programma annuale di attività all'inizio dell'anno accademico.
- Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività
didattiche e di ricerca, l'Università è articolata in facoltà
e in dipartimenti.
Gli elenchi delle facoltà e dei dipartimenti istituiti sono riportati,
rispettivamente, nelle tabelle B e C allegate al presente statuto.
Possono essere costituiti centri di ateneo di formazione e ricerca e centri
di ricerca e servizi, secondo quanto stabilito nell'art. 36 del presente statuto.
Le modifiche dell'ordinamento didattico comportano l'automatico adeguamento
delle tabelle dello statuto.
- Le modalità per la istituzione e le norme generali per il funzionamento
delle strutture universitarie, ove non discendano da norme di carattere nazionale
o del presente statuto, sono contenute nel regolamento generale di ateneo.
- Il senato accademico, anche su proposta delle strutture interessate, nel
rispetto della normativa vigente e sentito il consiglio di amministrazione,
delibera motivatamente la disattivazione di strutture, qualora risultino non
idonee al raggiungimento delle finalità per le quali erano state istituite.
Le procedure per la disattivazione sono contenute nel regolamento generale
di ateneo.
- L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito:
- dei corsi di studio attivati secondo la normativa vigente
- dei corsi di dottorato di ricercaper i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici
- L'istituzione e attivazione di nuovi corsi di studio è disciplinata nel regolamento didattico di ateneo.
- L'Università inoltre può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello.
- Le facoltà sono strutture dell’Università caratterizzate
da una sostanziale omogeneità culturale, che hanno come fine primario
lo sviluppo scientifico e professionale dei rispettivi ambiti, perseguito
mediante l’organizzazione e il coordinamento delle attività didattiche
e la gestione dei posti di ruolo di professore e di ricercatore.
- Per i corsi di studio costituiti col concorso di più facoltà
, nel seguito indicati come corsi di studio interfacoltà, il regolamento
didattico di ateneo prevede specifiche norme, ferme restando le attribuzioni
assegnate dallo statuto al consiglio di corso di studio.
Le suddette norme regolano i rapporti del corso di studio interfacoltà,
sia in fase di prima attivazione che a regime, con le facoltà che concorrono
al corso di studio stesso ed ogni altra materia che richieda regolamentazione
didattica ed amministrativa specifica, ivi compresi i criteri per l’utilizzazione
delle risorse e il coordinamento dell’ attività didattica.
- Ciascun consiglio di facoltà attiva gli opportuni rapporti con i
dipartimenti che forniscono il supporto scientifico ed organizzativo alle
attività dei corsi di studio.
Sono organi della facoltà:
- il preside;
- il consiglio di facoltà;
- i consigli dei corsi di studio.
Il consiglio di facoltà può deliberare la costituzione di un
comitato di presidenza, secondo quanto stabilito nell'art. 25.
- Il preside rappresenta la facoltà ed è membro di diritto
del senato accademico.
Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell’ambito della facoltà.
Spetta al preside:
- convocare e presiedere il consiglio di facoltà e dare attuazione
alle relative deliberazioni;
- adottare provvedimenti d’urgenza su argomenti afferenti alle competenze
del consiglio di facoltà, sottoponendoli allo stesso, per ratifica,
nella prima adunanza successiva;
- sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività
didattiche, o delegare queste funzioni ai presidenti dei consigli dei corsi
di studio;
- assicurare il funzionamento dei servizi di facoltà;
- redigere la relazione annuale sull’andamento delle attività
didattiche, sulla base di quelle presentate dai singoli corsi di studio
e tenendo conto della relazione della commissione didattica di facoltà;
- nominare, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio
interessati, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.
- Il preside esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dall’ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi
regolamenti.
- Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un vicepreside
che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
- Il preside è eletto, a scrutinio segreto, fra i professori di ruolo
di prima fascia della facoltà in regime di impegno a tempo pieno che
hanno presentato la loro candidatura nella riunione del corpo elettorale prima
di ogni turno di votazione.
- L’elettorato attivo è attribuito ai membri del consiglio di
facoltà.
- Il preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto.
- Il preside e il vicepreside sono nominati dal rettore con proprio decreto.
- Il preside dura in carica quattro anni.
- Il Preside può richiedere al senato accademico, per il periodo del
suo mandato, l’autorizzazione a fruire di una limitazione degli obblighi
didattici alle condizioni e con i limiti che saranno fissati nel regolamento
didattico di Ateneo, fermo restando l'obbligo di tenere un corso o modulo
di insegnamento.
- Nel caso di assenza o impedimento del preside e del vicepreside, il preside
è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia della
facoltà. Qualora l'assenza o l'impedimento del preside si protr agga
per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto
l'interruzione del mandato.
- Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del preside, il
decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo
nella totalità delle sue funzioni.
- Spetta al consiglio di facoltà:
- a. programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo
dagli organi di governo dell'università e sentiti i consigli dei
corsi di studio e dei dipartimenti interessati, la utilizzazione delle risorse
umane e materiali a disposizione della facoltà, rendendo possibile
una efficace offerta didattica con un razionale ed equilibrato impegno dei
docenti;
- b. proporre le modifiche dell'ordinamento didattico dei corsi di studio
afferenti alla facoltà, tenendo conto delle indicazioni e dei pareri
espressi dai consigli dei corsi suddetti;
- c. approvare gli ordinamenti degli studi dei corsi di studio su proposta
dei rispettivi consigli;
- d. presentare al senato accademico, in vista della predisposizione del piano
pluriennale di sviluppo dell'ateneo di cui all'art. 17, le iniziative ritenute
opportune per lo sviluppo della facoltà, tenuto anche conto delle
esigenze manifestate dai corsi di studio;
- e. procedere annualmente alla programmazione didattica provvedendo, in particolare,
all'attivazione degli insegnamenti ed all'attribuzione degli affidamenti
e delle supplenze;
- f. procedere alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di
ruolo e di ricercatore;
- g. procedere alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo
e di ricercatore;
- h. provvedere alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
- i. approvare la relazione annuale sulla attività didattica della
facoltà predisposta dal preside;
- l. deliberare il regolamento di facoltà;
- m. approvare i regolamenti delle attività didattiche dei singoli
corsi di studio predisposti dai rispettivi consigli.
Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere g), h)
la seduta del consiglio è ristretta: ai professori di prima fascia
di ruolo e fuori ruolo; ai professori di ruolo e fuori ruolo; ai professori
di ruolo e fuori ruolo ed ai ricercatori quando le destinazioni o le chiamate
siano relative, rispettivamente, ai posti di: professore di prima fascia,
professore di seconda fascia, ricercatore. Tali deliberazioni dovranno tenere
conto di quanto deliberato dal consiglio di facoltà relativamente
alle lettere d) ed f). Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui
alle lettere a), b), c), d), e), f), i), l), m), il consiglio si esprime
nella sua composizione completa.
Per le deliberazioni concernenti gli argomenti relativi alle lettere e),
f,) g), h), deve essere richiesto il parere ai consigli dei corsi di studio
e dei dipartimenti interessati. I pareri suddetti devono essere forniti
entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora i pareri non vengano
dati nel termine suddetto, il consiglio di facoltà è comunque
legittimato a deliberare.
- Il consiglio di facoltà, per lo svolgimento dei compiti che gli
sono demandati, può deliberare la istituzione di commissioni istruttorie
con la composizione, le attribuzioni e le modalità definite nel regolamento
di facoltà.
- Il consiglio di facoltà è composto:
- dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori appartenenti
alla facoltà;
- dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della facoltà;
- dai rappresentanti degli studenti iscritti alla facoltà.
Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è
pari al cinque per cento, con arrotondamento all'intero superiore, del numero
dei professori di ruolo, con la condizione che il numero dei rappresentanti
suddetti non possa essere, per ciascuna facoltà, minore di tre o maggiore
di sei.
Il numero dei rappresentanti degli studenti è dato dalla somma di
due addendi con arrotondamento all'intero superiore. Il primo addendo è
pari al due per mille del numero degli studenti iscritti alla facoltà;
il secondo addendo è pari al cinque per cento del numero dei professori
di ruolo.
Per la determinazione della rappresentanza degli studenti nei consigli delle
facoltà comprendenti un solo corso di studio, si adottano, ove numericamente
più favorevoli, i criteri stabiliti per i consigli di corso di studio.
Alle sedute del consiglio di facoltà in quanto operante come centro
di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità,
partecipa il segretario amministrativo assegnato alla presidenza della facoltà
limitatamente ai punti all'ordine del giorno concernenti le materie disciplinate
dal regolamento stesso.
Prima dell'adozione delle relative delibere, il preside provvede ad assumere,
curandone l'iscrizione a verbale, il voto espresso dal segretario amministrativo
con riguardo alla legittimità amministrativo-contabile delle delibere
stesse.
- Nei regolamenti di facoltà deve essere prevista la partecipazione
ai consigli di facoltà, con voto consultivo, dei responsabili tecnici
delle strutture didattiche e scientifiche ritenute di interesse generale per
la facoltà stessa.
- Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti
nei consigli di facoltà, l'attribuzione alle diverse facoltà
del personale tecnico-amministrativo assegnato ai dipartimenti è deliberato
dai consigli dei dipartimenti stessi, su motivata proposta degli interessati.
- I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di
facoltà durano in carica quattro anni, quelli degli studenti durano
in carica due anni.
- Nel regolamento di facoltà sono contenute norme specifiche relative
al funzionamento del consiglio di facoltà, e le modalità per
lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze nell'organo stesso.
Al fine di rendere più funzionale ed aumentare l'efficienza del consiglio,
nel regolamento di facoltà può essere prevista la costituzione
di un comitato di presidenza con compiti di coordinamento e di istruttoria degli
argomenti da discutere.
Il consiglio di facoltà, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può
delegare a tale comitato la deliberazione su argomenti di propria competenza,
precisando l'oggetto, la durata e le modalità di esercizio della delega.
La delega concessa perde comunque la propria efficacia alla fine del mandato
del preside. Al comitato di presidenza non possono essere delegati provvedimenti
relativi all'art.24.1 lettere d), e), f), g), h), l).
Il Senato accademico può autorizzare singole facoltà, a loro
richiesta, a prevedere nel proprio regolamento la possibilità che il
comitato di presidenza venga delegato anche ad assumere deliberazioni relative
a materie di cui all'art. 24.1 lett. e). Con modalità stabilite in detto
regolamento deve essere garantito il riesame in consiglio di facoltà
delle delibere suddette, in tutto o in parte, qualora ne faccia richiesta almeno
un decimo dei componenti del consiglio di facoltà ovvero almeno la metà
della componente studentesca.
Il comitato è presieduto dal preside ed è composto dal vicepreside,
dai presidenti dei consigli di corsi di studio e da non più del dieci
per cento dei membri del consiglio di facoltà, eletti in modo da assicurare
una equilibrata presenza nel comitato delle diverse componenti.
La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del
comitato sono definite nel regolamento di facoltà.
- Presso ciascuna facoltà è istituita una commissione didattica
composta dal preside, che la presiede, e da un numero pari, rispettivamente,
di professori di ruolo e ricercatori e di rappresentanti degli studenti nel
consiglio di facoltà.
- La commissione ha il compito di valutare la funzionalità e l'efficacia
delle attività formative, e l'efficienza dei servizi didattici forniti.
- La commissione ha poteri propositivi nei confronti del consiglio di facoltà.
- La commissione redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sullo
stato della didattica e sul complesso dei relativi servizi forniti agli studenti.
Nella relazione potranno essere formulate proposte di interventi, predisposte
anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati.
La relazione è oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del
giorno di una seduta del consiglio di facoltà da tenersi all'inizio
di ogni anno accademico.
- La composizione, le procedure per l'elezione dei membri e le norme generali
di funzionamento della commissione sono precisate nel regolamento di facoltà.
- abrogato.
- Spetta ai consigli dei corsi di studio:
- a. organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento
del titolo accademico relativo al corso di studio;
- b. esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il
conseguimento del titolo accademico;
- c. sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle
disposizioni di legge;
- d. avanzare proposte di professori a contratto, ai fini della programmazione
didattica della facoltà;
- e. approvare la relazione annuale sull’attività didattica del
corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati
conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;
- f. avanzare richieste per il potenziamento e l’attivazione dei servizi
didattici;
- g. presentare al consiglio di facoltà le proposte relative alla programmazione
ed all’impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire,
con razionale ed equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione di
una efficace offerta didattica;
- h. formulare per il consiglio di facoltà proposte e pareri in merito
alle modifiche statutarie attinenti al corso di studio, alla destinazione
dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta
di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla
chiamata di professori di ruolo per gli insegnamenti impartiti nel corso
di studio;
- i. deliberare il regolamento didattico del corso di studio;
- l. approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;
- m. deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi
compiuti e dei titoli conseguiti.
- Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni
che gli sono demandate dall’ordinamento universitario nazionale, dallo
statuto e dai relativi regolamenti.
- Ai sensi dell’articolo 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e dell’articolo
12, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, è istituita
in ciascun corso di studio una commissione didattica paritetica formata dai
rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di studio, da un pari
numero di
professori di ruolo e ricercatori e dal presidente del corso di studio che la presiede. La
commissione ha funzioni analoghe a quelle previste per le commissioni didattiche
di facoltà di cui all'art. 26 e, in particolare, esprime parere sulla
programmazione didattica annuale e sulla compatibilità tra i crediti
assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi del corso
di studio determinati nel regolamento didattico di ateneo e di corso di studio.
In caso di mancata elezione della componente studentesca, le funzioni della
commissione sono assorbite dalla commissione didattica di facoltà ovvero,
nel caso dei corsi di studio interfacoltà, da una commissione didattica
di ateneo nominata dal senato accademico.
- Il consiglio del corso di studio è costituito:
- abrogato;
- dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati specificamente per le esigenze del corso e dai ricercatori che svolgono la loro attività didattica istituzionale nell'ambito del corso stesso;
- dal responsabile tecnico-amministrativo dell’organizzazione didattica
del corso e dal responsabile della segreteria didattica del corso, ove costituita;
- nei corsi di laurea ovvero nei corsi di laurea specialistica a ciclo
unico da sei studenti; tale numero è elevato ad otto qualora il numero
totale degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’elezione
sia superiore a mille;
- nei corsi di laurea specialistica da quattro studenti; tale numero è
elevato a sei qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell’anno
precedente quello dell’elezione sia superiore a cinquecento.
- I professori ufficiali di insegnamenti destinati in comune a più corsi
di studio fanno parte di tutti i relativi consigli, a meno che non scelgano
di far parte soltanto di uno o più consigli di corsi di studio tra
quelli in cui è attivato l'insegnamento in comune, comunicando la
scelta effettuata per iscritto a tutti i presidenti dei corsi di studio interessati.
Possono comunque essere invitati a partecipare, o possono chiedere di partecipare,
a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corsi di studio dei quali
non fanno parte. Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati
da altri corsi di studio, i relativi professori ufficiali possono essere
invitati o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni
dei consigli dei corsi di studio mutuanti.
- abrogato.
- Nel regolamento del consiglio di un corso di studio può essere prevista
la partecipazione con voto consultivo dei responsabili tecnici di centri bibliotecari,
informatici, linguistici o comunque di centri di servizi didattici che il
regolamento medesimo definisca di interesse per il corso di studio.
- I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di laurea o di laurea
specialistica durano in carica un anno, nel Consiglio di corso di laurea specialistica
a ciclo unico durano in carica due anni.
- La componente docente della commissione didattica paritetica rimane in
carica per quattro anni e comunque è rinnovata insieme al presidente
del corso di studio. Se al momento del rinnovo della componente studentesca
ne cambia il numero, la componente docente è immediatamente adeguata
per mantenere la pariteticità.
- La composizione del consiglio di corso di studio nelle fasi di istituzione e attivazione di un corso è disciplinata nel regolamento didattico di ateneo.
- 10 bis. Fatto salvo quanto previsto all'art.49, comma 2, nel computo
per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio
si tiene conto dei docenti che non siano strutturati nell'Università di
Pisa e dei docenti che non siano professori ufficiali degli insegnamenti
attivati nel corso soltanto se intevengono all'adunanza.
- Ciascun consiglio di corso di studio elegge un presidente al quale spetta:
- convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l’attività
e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
- adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze
del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza
successiva;
- partecipare alle riunioni del comitato di presidenza della facoltà,
se istituito;
- predisporre la relazione annuale sull’attività didattica,
di cui all’art. 27.1, sub e);
- sovrintendere alle attività del corso di studio e vigilare, su
eventuale delega del preside, al regolare svolgimento delle stesse;
- proporre al preside la commissione per il conseguimento del titolo accademico
e nominare, su proposta dei professori ufficiali, le commissioni per gli
esami dei singoli insegnamenti.
- Il presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate dall’ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e
dai relativi regolamenti.
- Il presidente è eletto a scrutinio segreto fra i professori di ruolo membri del consiglio, che siano professori di ruolo della facoltà cui il corso appartiene o di una delle facoltà interessate qualora il corso di studio sia interfacoltà.
- L’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella
prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione.
In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati
che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto.
- Il presidente può avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i professori di ruolo del corso.
Il vicepresidente supplisce il presidente in tutte le sue funzioni nei casi
di impedimento o di assenza.
- Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal rettore con proprio
decreto.
- Il presidente dura in carica quattro anni.
- Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente,
il presidente è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima
fascia del corso di studio. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente
si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con
proprio decreto l'interruzione del mandato.
- Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente,
il decano dei professori di ruolo subentra al titolare dell'organo nella totalità
delle sue funzioni.
- Due o più consigli di corso di studio, sin dall’attivazione
dei corsi o con delibere adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta
dei propri membri, possono aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le
attribuzioni dei consigli che si aggregano. Il consiglio dei corsi di studio
aggregati è costituito con delibera del Senato Accademico, che può
contenere su proposta dei corsi di studio medesimi norme specifiche anche
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli successivi. L’aggregazione
di consigli di corso di studio può essere revocata dal senato accademico
sulla base di documentati motivi.
- Il consiglio dei corsi di studio aggregati è costituito:
- abrogato;
- dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati, ai sensi dell’art.
27.4 lett. b) e dell’art. 27.5;
- dai responsabili di cui all’art. 27.4 lett. c);
- dai rappresentanti eletti degli studenti, in numero di cinque per ciascuno
dei corsi di laurea ovvero corsi di laurea specialistica a ciclo unico aggregati
e tre per ciascuno dei corsi di laurea specialistica aggregati.
- Le commissioni didattiche dei consigli aggregati possono essere distinte per corso di studio. Nel caso in cui la commissione didattica è unificata essa è costituita da tutti i rappresentanti eletti degli studenti, da un pari numero di docenti ed è presieduta dal Presidente del consiglio aggregato. Nel caso di commissioni distinte esse sono costituite da tutti i rappresentanti eletti degli studenti del relativo corso di studio e da un pari numero di docenti e sono presiedute dal Presidente del Consiglio aggregato che può delegare il Vicepresidente a sostituirlo, anche stabilmente, in tale funzione in una o più delle commissioni;
- I rappresentanti eletti degli studenti rimangono in carica per un anno
e comunque fino al termine del mandato anche nel caso in cui trasferiscano
la propria iscrizione ad altro corso di studio il cui consiglio sia aggregato
a quello del corso di studio di provenienza.
- Nel caso di estinzione di un consiglio di corso di studio per effetto di
disattivazione del corso, e qualora le funzioni ad esso relative siano assunte
da un consiglio aggregato, lo stesso dovrà deliberare a quale corso
di studio debbano essere assimilati, ai fini dell’elettorato attivo
e passivo, gli studenti ancora iscritti al corso disattivato.
- Dall’atto della costituzione di un’aggregazione di consigli
di corsi di studio e fino alla prima elezione delle nuove rappresentanze studentesche
fanno parte del consiglio aggregato tutti i rappresentanti eletti nei consigli
che si sono aggregati. In mancanza di rappresentanti eletti le commissioni
didattiche delle facoltà interessate nominano tanti rappresentanti
quanti ne sono previsti dall’art. 29.2 lett. d) ovvero dalla deroga
eventualmente de liberata dal senato accademico.
- L’Università istituisce, anche d’intesa con altri Atenei,
scuole di specializzazione che legittimino l’assunzione della qualifica
di specialista nei diversi rami dell’esercizio professionale, o che
conferiscano l’abilitazione all’esercizio di determinate professioni.
- Ogni scuola di specializzazione è retta da un consiglio, di cui
fanno parte i docenti della scuola, ed è diretta da un professore di
ruolo. Del consiglio fa parte una rappresentanza degli iscritti alla scuola,
eletti dai medesimi.
- Le scuole di specializzazione sono organizzate in base all’ ordinamento
universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di ateneo e nel
regolamento di ogni singola scuola.
- L’università, in applicazione della legislazione vigente in
materia, istituisce corsi di dottorato di ricerca, di durata non inferiore
a tre anni, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso
università, enti pubblici o soggetti privati, attività di alta
qualificazione scientifica.
- L’istituzione di ciascun dottorato di ricerca è disposta dal
rettore con proprio decreto, su proposta di uno o più dipartimenti
e previa deliberazione del senato accademico sentiti il consiglio di amministrazione,
per quanto di competenza, ed il nucleo di valutazione interna dell’ateneo
circa la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa
vigente.
- Ogni corso di dottorato di ricerca afferisce amministrativamente ad un
solo dipartimento.
- I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati dal regolamento per il
dottorato di ricerca di cui all’art. 42, che, nel rispetto delle norme
vigenti e del presente statuto, ne prevede i modi generali di funzionamento
e la composizione e le funzioni degli organi di gestione.
- Il regolamento di cui al comma precedente prevede comunque un consiglio
di dottorato, presieduto da un professore di ruolo o fuori ruolo dell’
Università di Pisa con compiti di coordinamento, e comprendente una
rappresentanza degli iscritti al corso, eletti dai medesimi. Detto regolamento
prevede inoltre le materie per deliberare sulle quali il consiglio si restringe
al solo collegio dei docenti."
- 30.8 bis La durata del mandato dei rappresentanti degli iscritti ai corsi nei consigli delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca è pari a due anni.
- Il dipartimento è la struttura dell’Università deputata
all’organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per
fini o per metodi e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più
facoltà o a più corsi di studio.
- Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei docenti interessati
e con l’approvazione del consiglio di dipartimento, possono essere attivate
articolazioni interne del dipartimento, generalmente a carattere temporaneo,
e senza alcuna rappresentatività esterna, la quale rimane in ogni caso
attribuita al direttore del dipartimento.
- Il dipartimento:
- promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel
proprio ambito, nel rispetto dell’autonomia scientifica dei singoli
docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per
la ricerca;
- garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle
sue risorse;
- organizza le attività dei corsi di dottorato di ricerca che amministrativamente
gli afferiscono, se del caso di concerto con gli altri dipartimenti proponenti,
e secondo quanto previsto dal regolamento per il dottorato di ricerca di
cui all’art. 42;
- organizza, sulla base delle indicazioni delle facoltà e dei corsi
di studio e in collaborazione con essi, le attività didattiche relative
ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione
le proprie risorse umane e materiali;
- esprime pareri e formula proposte sulla destinazione e copertura dei
posti di professore di ruolo e di ricercatore e sulla attribuzione dei compiti
didattici da parte delle facoltà, relativamente ai settori scientifico-disciplinari
di propria competenza.
- Il dipartimento deve essere costituito da non meno di quindici docenti
(professori di ruolo e ricercatori) di cui almeno dieci professori, dei quali
almeno tre di prima fascia.
- Il senato accademico è autorizzato ad elevare nel tempo i limiti
suddetti, in relazione al possibile incremento del numero dei professori di
ruolo e dei ricercatori in servizio nell’ateneo.
- La proposta per la istituzione di un dipartimento, da inviare al rettore,
deve essere adeguatamente motivata e deve essere coerente con il piano pluriennale
di sviluppo dell’ateneo.
- La delibera relativa all’istituzione di un nuovo dipartimento è
adottata dal senato accademico, ed è resa esecutiva con decreto del
rettore previo parere favorevole del consiglio di amministrazione per le parti
di sua competenza.
- Al momento della loro istituzione, i nuovi dipartimenti sono direttamente
inseriti nella tabella C allegata al presente statuto.
- Le modalità per la gestione ed il funzionamento di ogni dipartimento
sono contenute nel regolamento del dipartimento.
- Il dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo
e dai ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo
ad esso assegnato.
- Ciascun docente deve afferire ad un dipartimento e non può afferire
a più d’uno.
E’ garantita ad ogni docente la libertà di afferenza ad uno dei
dipartimenti compatibili con le sue competenze e i suoi interessi scientifici;
sulla scelta esprime parere il consiglio di dipartimento interessato.
Nel caso di contrasto fra la richiesta di afferenza e il parere del consiglio
di dipartimento, la questione è sottoposta all’esame del senato
accademico.
Tutte le afferenze vengono deliberate dal senato accademico e rese esecutive
con decreto del rettore.
- Fermo restando per il dipartimento l’obbligo di mettere a disposizione
le risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività
didattiche secondo quanto riportato nel punto 3 del presente articolo, gli
iscritti al dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, gli assegnatari
di borse di studio presso il dipartimento ed i laureandi, tra i cui relatori
siano compresi uno o più docenti afferenti al dipartimento, vengono
ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al dipartimento,
nei limiti e nel rispetto delle condizioni definiti dal consiglio di dipartimento.
- Il regolamento del dipartimento potrà prevedere la concessione di
analoghe autorizzazioni a persone non comprese nelle categorie sopraindicate.
- Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile e
la esercita nelle forme previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilità.
- Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può
stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e
privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità
definite nel regolamento generale di ateneo.
- Sono organi del dipartimento:
- il direttore;
- il consiglio;
- la giunta.
- Il direttore rappresenta il dipartimento.
Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell’ambito del dipartimento.
Spetta comunque al direttore:
- convocare e presiedere le riunioni del consiglio e della giunta e dare
esecuzione alle relative deliberazioni;
- adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze
del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza
successiva;
- assicurare l’osservanza nell’ambito del dipartimento delle
norme dell’ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei
relativi regolamenti;
- curare responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali
e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità
ed economicità;
- curare responsabilmente l’organizzazione del lavoro del personale
tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi
di professionalità e responsabilità;
- assicurare, nei limiti delle disponibilità del dipartimento, i
mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di
ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse
di studio presso il dipartimento;
- disporre, di concerto con il segretario amministrativo ed assumendone
in solido con lui la responsabilità, tutti gli atti amministrativi,
finanziari e contabili del dipartimento, con l’accordo dei titolari
dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi,
con esclusione delle quote destinate dal consiglio di dipartimento alla
copertura delle spese generali;
- assicurare la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie
per lo svolgimento delle attività didattiche relative agli insegnamenti
affidati ai docenti afferenti al dipartimento;
- autorizzare le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo
del dipartimento.
- Spetta inoltre al direttore con la collaborazione della giunta:
- proporre annualmente il piano delle ricerche del dipartimento, coordinando
quelle di iniziativa del dipartimento stesso con quelle avanzate dai singoli
professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili;
- predisporre annualmente per la trasmissione al rettore le richieste di
spazi, di finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari
per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle
attività ; di ricerca e per lo svolgimento delle attività
didattiche;
- promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari
per le attività del dipartimento, anche attraverso la stipula di
convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
- predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel dipartimento,
da inviare al rettore per la elaborazione della relazione generale sull’
attività di ricerca dell’ateneo;
- predisporre annualmente, di concerto con il segretario amministrativo
per la parte tecnica, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del
dipartimento.
- Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate dall’ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e
dai relativi regolamenti.
- Il direttore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia
del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno.
Nei casi di non eleggibilità dei professori di ruolo di prima fascia
in regime di impegno a tempo pieno o di loro indisponibilità all’accettazione della carica per motivate ragioni accolte dal consiglio di dipartimento,
l’elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda
fascia in regime di impegno a tempo pieno.
Il direttore è eletto dai membri del consiglio di dipartimento, a maggioranza
assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta
dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricor
re al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero
di voti nell’ultima votazione.
Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto.
- Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica
quattro anni accademici.
- Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori di ruolo
afferenti al dipartimento.
Il vicedirettore, che è nominato con decreto del rettore, supplisce
il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
- Nel caso di assenza o impedimento del direttore e del vicedirettore, il
direttore è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima
fascia del dipartimento. Qualora l'assenza o l'impedimento del direttore si
pr otragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio
decreto l'interruzione del mandato.
- Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del direttore,
il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo
nella totalità delle sue funzioni.
- Il consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento
delle attività del dipartimento.
- Spetta comunque al consiglio:
- a. definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito a:
- la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento
dei propri compiti istituzionali;
- la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del
dipartimento;
- l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione
al dipartimento;
- b. approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del
dipartimento secondo quanto previsto dal regolamento di ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilità;
- c. approvare le proposte formulate dal direttore relativamente all'art.
33.2, lettere a), b), c) e d);
- d. approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- e. organizzare o concorrere all'organizzazione delle attività necessarie
per il conseguimento del dottorato di ricerca;
- f. esprimere pareri obbligatori ed avanzare proposte ai consigli di facoltà
interessati, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza
del dipartimento, in merito: al conferimento di supplenze e affidamenti;
alla destinazione dei posti già in organico di professore di ruolo
e di ricercatore; alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
- g. avanzare proposte ai consigli di facoltà interessati in merito
alla richiesta di nuovi posti di ruolo di professori e di ricercatori;
- h. esprimere pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modificazione
delle discipline in statuto, relativamente a settori di competenza del dipartimento;
- i. presentare al senato accademico, in vista della predisposizione del piano
pluriennale di sviluppo dell'ateneo di cui all'art. 17, le iniziative ritenute
opportune per lo sviluppo del dipartimento;
- l. approvare il regolamento del dipartimento;
- m. collaborare con gli organi di governo dell'Università e gli organi
di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali alla elaborazione
e alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento
dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze
di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi
profili professionali di alta qualificazione e di educazione permanente.
- Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi
regolamenti.
- Il consiglio di dipartimento è costituito dai professori di ruolo
e fuori ruolo, dai ricercatori e dal segretario amministrativo anche con funzioni
di verbalizzante. Fanno inoltre parte del consiglio da un minimo di 2 ad un
massimo di 6 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e uno o due
rappresentanti eletti dai dottorandi, dai titolari di borse di studio e dagli
specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale.
- Del consiglio di dipartimento fanno parte, limitatamente all'organizzazione
dell'attività didattica e dei relativi servizi, da uno a tre rappresentanti
degli studenti che frequentano le strutture didattiche del dipartimento.
- La consistenza di tutte le rappresentanze elettive, dei loro corpi elettorali,
le modalità della loro elezione e la durata del loro mandato sono definite
nel regolamento del dipartimento.
- Nei regolamenti dei consigli di dipartimento deve essere prevista la partecipazione
ai consigli di dipartimento, con voto consultivo, dei responsabili tecnici
delle strutture didattiche e scientifiche ritenute di interesse generale per
i dipartimenti stessi.
- La giunta del dipartimento è l'organo che coadiuva il direttore
nell'esercizio delle sue funzioni.
- La giunta ha compiti di coordinamento e di istruttoria e collabora con
il direttore per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 33.
2, lettere a), b), c), d) ed e).
- La giunta del dipartimento è composta dal direttore, dal vicedirettore,
dal segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante, da un rappresentante
del personale tecnico-amministrativo e da un ugual numero di professori di
prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori eletti con
le modalità e nel numero stabiliti dal regolamento del dipartimento.
- La giunta viene rinnovata al momento della elezione del direttore.
- Il consiglio, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare
alla giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri,
durata e limiti della delega.
La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del direttore.
- Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di interesse
permanente dell'intero ateneo, il senato accademico, sentito il consiglio
di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di ateneo
di formazione e ricerca.
- Per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse generale,
il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può
deliberare la costituzione di centri di servizi di facoltà o di ateneo.
- Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di comune
interesse possono essere stabilite forme di collaborazione tra più
università e tra queste ed enti pubblici e privati, attraverso la costituzione
di centri interuniversitari e di consorzi.
- Per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno,
anche finanziario, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che
coinvolgano docenti afferenti a più dipartimenti, il senato accademico,
su proposta dei dipartimenti interessati e sentito il consiglio di amministrazione,
può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.
- Per la predisposizione, la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature
complesse a carattere didattico o scientifico di uso e di interesse comune
a più dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei dipartimenti
interes-sati e sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare
la costituzione di centri interdipartimentali di servizi.
- Le risorse finanziarie, di personale e logistiche necessarie per il funzionamento
dei centri interdipartimentali devono essere garantite dai dipartimenti interessati.
- Per la loro natura di strutture universitarie che esplicano una complessa
attività didattica e di ricerca di interesse generale per l'ateneo,
l'Università può assegnare risorse finanziarie, logistiche e
di personale tecnico-amministrativo ai centri di ateneo di formazione e ricerca
ed ai seguenti centri interdipartimentali:
- centro linguistico interdipartimentale ;
- centro interdipartimentale di ricerche agro-ambientali "E. Avanzi";
- centro interdipartimentale "Museo di storia naturale e del territorio";
- Le modalità per la costituzione dei centri di cui ai punti 4 e 5
del presente articolo e le norme generali per il funzionamento dei centri
di ateneo di formazione e ricerca e dei centri interdipartimentali sono contenute
nel regolamento generale di ateneo.
- Fermi restando i principi di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo
7, l'Università informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative
a criteri di economicità, di efficacia e di semplificazione, uniformandosi
alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale in materia e dai
relativi regolamenti universitari di attuazione.
- L'Università provvede con proprio regolamento alla organizzazione
delle strutture amministrative centrali secondo criteri di distinzione degli
uffici in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali,
alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilità funzionale,
nonché alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale.
- In conformità al principio generale della separazione tra funzioni
di indirizzo e funzione di gestione, ai dirigenti amministrativi spetta, in
attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo
dell'Università, nel rispetto dei regolamenti e nell'ambito delle risorse
disponibili, la gestione delle funzioni amministrative, mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di
controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti,
rimanendo responsabili dei relativi risultati.
- Il direttore amministrativo sovrintende alle strutture amministrative centrali
dell'università, determinando, in esecuzione dei regolamenti di ateneo,
i criteri generali di organizzazione di cui è responsabile; cura, sulla
base delle direttive del rettore, l'attuazione del programma annuale di attività;
sottopone annualmente, sulla base delle relazioni dei dirigenti delle strutture
amministrative, e del nucleo di valutazione interna, alla valutazione degli
organi centrali di governo una analisi della economicità e della efficacia
dell'attività amministrativa; esplica, tenendo anche conto della valutazione
suddetta, una azione generale di direzione e di controllo nei confronti del
personale tecnico-amministrativo, in particolare coordinando le attività
dei responsabili dei procedimenti, verificando e controllando l'attività
dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.
L'incarico del direttore amministrativo è conferito dal rettore, con
proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, a un dirigente delle
università o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei
alla amministrazione pubblica, per una durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è di
tipo subordinato, regolato da un contratto di diritto privato. È istituita
la figura del vice direttore amministrativo al quale spetta collaborare con
il direttore amministrativo in tutte le sue funzioni e sostituirlo in caso
di suo impedimento o assenza.
La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine è disposta
con decreto motivato del rettore, sentito il consiglio di amministrazione
e previa contestazione all'interessato, in caso di r esponsabilità
grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa, o di reiterata
inosservanza delle direttive degli organi di governo.
- Coloro che sono preposti agli uffici di livello dirigenziale collaborano
con il direttore amministrativo nell'osservanza delle rispettive competenze
ed organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il
raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili, provvedendo
alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro
assegnate. In particolare verificano periodicamente il carico di lavoro e
la produttività dell'ufficio che da esso dipende, individuano i responsabili
dei procedimenti che fanno capo all'ufficio stesso e assicurano il rispetto
dei termini e degli altri adempimenti, anche con potere sostitutivo in caso
di inerzia degli stessi.
L'incarico di direzione di uffici di livello dirigenziale è conferito,
con provvedimento del direttore amministrativo, a un dirigente di ruolo dell'Università
di Pisa ovvero, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Università
di Pisa appartenente alla categoria EP, ovvero a soggetti anche estranei alla
pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione
interna di ateneo. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento
di conferimento, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa
vigente, con facoltà di rinnovo. L'incarico è conferito tenendo
conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche
in relazione ai risultati conseguiti in precedenza e applicando, ove possibile
ed opportuno, il criterio di rotazione degli incarichi.
Con provvedimento del direttore amministrativo sono inoltre conferiti, ai
dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali,
incarichi di funzioni ispettive, di consulenza e ricerca.
La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con provvedimento
motivato dal direttore amministrativo previa contestazione all' interessato,
in caso di risultati negativi della gestione amministrativa o reiterata inosservanza
delle direttive degli organi di governo.
L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le modalità
previste dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di ateneo.
- Le assunzioni all'impiego del personale tecnico-amministrativo avvengono
secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e dalla regolamentazione
interna di ateneo.
- Abrogato
- Presso l'Università è costituito il collegio dei revisori
dei conti, composto (1) di tre membri, di cui uno, con
funzoni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili
o gli avvocati dello Stato, il secondo è assicurato dal Ministero dell'
Economia e delle finanze, ed il terzo scelto dall'Ateneo. Il rettore, sentito
il consiglio di amministrazione, nomina i membri, di cui uno con funzioni
di vicepresidente. Il membro scelto dall'Ateneo deve essere iscritto nel registro
dei revisori contabili aventi specifica esperienza amministrativo-contabile
presso amministrazioni pubbliche e/o istituzioni universitarie. Il collegio
resta in carica tre anni. Ai suoi componenti è assegnato il compenso
stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione,
mediante la corresponsione di una indennità e di eventuali gettoni
di presenza. Il collegio esercita il controllo di regolarità amministrativa
e contabile, assicurando, in conformità ai principi dettati dal decreto
legislativo n. 286/1999, la legittimità, regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa. In particolare, ogni membro del Collegio: - partecipa,
senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; - svolge
funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'ateneo, sia collegialmente
che mediante incarichi individuali, affidati dal presidente ai membri del
collegio; - svolge i compiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilità.
(1) Il Senato accademico con deliberazione n. 130
dell' 8 febbario 2005 , nell'approvare la modifica all'art.37.8 , emanata con
DR. 27 giugno n.01/11607, ha stabilito che per ciò che concerne la composizione
del collegio dei revisori dei conti, la modifica in parola troverà applicazione
al momento in cui saranno nominati i nuovi revisori ;
- Per le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia
e della qualità della gestione amministrativa, delle attività
didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio
è istituito il nucleo di valutazione di ateneo.
- Il nucleo di valutazione è formato da cinque membri di cui uno è
uno studente e almeno tre sono studiosi ed esperti, anche esterni all'ateneo,
del campo della valutazione, in particolare del rendimento dei pubblici servizi,
dell'organizzazione e gestione aziendale, dell'andamento delle procedure amministrative,
della produttività e qualità delle attività didattiche
e di ricerca.
- Il mandato del nucleo di valutazione termina con la scadenza della componente
elettiva del Senato accademico in carica al momento della nomina. I membri,
ivi compreso il presidente, sono designati dal Senato accademico, su proposta
del rettore che li nomina con decreto.
- Il nucleo di valutazione svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge,
dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformità
alle disposizioni ivi contenute. Il nucleo gode di autonomia operativa e ha
diritto di accesso a tutti i dati e ai documenti dell'ateneo. Risponde esclusivamente
al rettore, cui riferisce trimestralmente.
Per ciascuna area scientifica, in applicazione dell'art. 14.1, lettera e) del
presente statuto, è costituita una commissione di area, formata da rappresentanti
dei docenti (professori e ricercatori) afferenti all'area stessa, incaricata
di formulare motivate proposte al senato accademico per l'assegnazione dei finanziamenti
ai progetti dell'attività di ricerca autonomamente programmata.
La composizione e le modalità operative della commissione sono deliberate
dal senato accademico.
- Il sistema bibliotecario di ateneo è costituito dai centri di servizi
bibliotecari. Le norme quadro per il funzionamento e l'interconnessione dei
centri di servizi bibliotecari sono definite nel piano bibliotecario di ateneo,
approvato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione per
gli aspetti di competenza.
- Abrogato
- Il sistema museale di ateneo è costituito dai musei e dalle collezioni.
Le norme quadro per il funzionamento del sistema museale sono definite nel
piano museale di ateneo approvato dal senato accademico sentito il consiglio
di amministrazione per gli aspetti di competenza.
- Per stabilire e mantenere un organico collegamento fra i dipartimenti e
gli organi centrali dell'Università, è istituito il collegio
dei direttori di dipartimento.
- Il collegio è composto dai direttori di tutti i dipartimenti, dai
direttori dei centri di ateneo di formazione e ricerca di cui all'art. 36.1
e dai direttori dei centri interdipartimentali che esplicano una complessa
attività didattica e di ricerca di interesse generale per l'ateneo
di cui all'art. 36.7.
- Il collegio:
- esprime la rappresentanza dei direttori di dipartimento nel consiglio
di amministrazione;
- avanza proposte ed esprime pareri in merito alle questioni riguardanti
i dipartimenti;
- favorisce la collaborazione fra i dipartimenti per tutti i temi di
competenza, tra cui in particolare quelli riguardanti l'attività
di ricerca e la formazione della ricerca;
- esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto
e dai regolamenti.
- Il collegio delibera un regolamento concernente le norme per il suo funzionamento.
Il regolamento è emanato con le procedure previste nell'art. 44.
- Il regolamento generale di ateneo contiene le norme relative all'organizzazione
generale dell'Università; le modalità di funzionamento del senato
accademico e del consiglio di amministrazione; le procedure per la istituzione
e la disattivazione delle strutture universitarie.
- Esso contiene inoltre i criteri e le procedure per la definizione di atti
di particolare rilevanza per l'ateneo, e le norme quadro per la predisposizione
del regolamento del consiglio degli studenti e di quelli delle strutture.
- Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del senato
accademico, sentiti il consiglio di amministrazione ed i consigli delle facoltà
e dei dipartimenti
- Il regolamento didattico di ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di
studio e delle scuole per le quali l'Università rilascia titoli accademici.
- Il regolamento didattico di ateneo è deliberato dal senato accademico
ed è emanato dal rettore ai sensi della normativa vigente.
- Il regolamento per il dottorato di ricerca contiene le norme generali di
istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca.
- Il regolamento per il dottorato di ricerca è approvato dal senato
accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza,
ed è emanato dal rettore.
- Il regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative,
finanziarie e contabili dell'Università.
In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti,
è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
- Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia
contrattuale dei dipartimenti.
- Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del consiglio
di amministrazione, sentiti il senato accademico e i consigli delle facoltà
e dei dipartimenti.
- Il regolamento del consiglio degli studenti contiene le norme relative al
funzionamento del consiglio degli studenti.
Il regolamento è deliberato dal consiglio degli studenti a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
- I regolamenti delle strutture dell'ateneo contengono le disposizioni relative
al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio
dell'Università.
Essi sono deliberati dai consigli delle strutture, nel rispetto delle norme
quadro contenute nel regolamento generale di ateneo.
- I regolamenti delle attività didattiche disciplinano, in accordo
con le disposizioni contenute nel regolamento didattico di ateneo e nel rispetto
della libertà di insegnamento dei docenti: l'articolazione dei corsi
di laurea e di diploma universitario e delle scuole di specializzazione; i
piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori; i moduli
didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento
a distanza; le modalità ; degli obblighi di frequenza anche in riferimento
alla condizione degli studenti lavoratori; i limiti delle possibilità
delle iscrizioni fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore;
gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi e la propedeuticità
degli insegnamenti stessi; le attività di laboratorio, pratiche e di
tirocinio; l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al
conseguimento dei corsi seguiti con esito positivo.
I regolamenti sono deliberati dai consigli di facoltà, su proposta
dei consigli delle strutture didattiche.
- I regolamenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo sono trasmessi
al Senato accademico che esercita il controllo di legittimità per violazione
di legge, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, nonchè
il controllo di merito. Il Senato accademico, previo parere del Consiglio
di Amministrazione per gli aspetti di competenza, puo' per una sola volta
richiedere motivatamente agli organi proponenti il riesame del regolamento,
indicando le norme ritenute non legittime e quelle ritenute non opportune.
Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non opportunità
con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti.
Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono
essere emanate. In assenza di rilievi, i regolamenti sono emanati dal rettore
entro 60 giorni dalla trasmissione.
- Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione,
a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.
- La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la
loro adozione.
- L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1º novembre.
- I mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono dall'inizio dell'anno accademico. Con appositi regolamenti e nel rispetto delle norme statali vigenti in materia, possono essere stabilite diverse decorrenze dei mandati delle rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e specializzandi nei consigli delle strutture didattiche e di ricerca.
- Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti
dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare
per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei
membri da designare.
- Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative
al rettore, al preside di facoltà, al direttore di dipartimento, al
presidente di consiglio di corso di studio e alle rappresentanze degli studenti,
sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi
diritto. Le votazioni per le designazioni elettive delle rappresentanze degli
studenti sono valide se vi abbiano partecipato almeno il dieci per cento degli
aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più
categorie, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente
prive di effetto le designazioni dei rappresentanti delle categorie stesse.
La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non
pregiudica la validità della composizione degli organi.
- Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di preside di
facoltà e di presidente o direttore delle altre strutture didattiche,
di ricerca e di servizio dell'Università, ovvero entro trenta giorni
dall'interruzione del mandato di cui agli artt. 23.11, 28.9 e 33.8, il decano
dei professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, rispettivamente dell'università,
della facoltà e della struttura interessata, indice le elezioni per
il rinnovo della carica vacante. In caso di cessazione anticipata del mandato
del rettore la riunione del corpo elettorale di cui all'art.13.5 deve essere
tenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione
dei giorni di vacanza accademica.
- Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del senato accademico
e del consiglio di amministrazione, sono indette le elezioni da parte del
rettore.
- Il rettore, il preside di facoltà e i rappresentanti dei professori
di ruolo e dei ricercatori nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione
devono essere in regime di impegno a tempo pieno.
Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno,
a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.
- I direttori di dipartimento devono essere in regime di impegno a tempo pieno
all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata
della carica.
- La funzione di rettore, preside di facoltà, presidente di corso di
studio, direttore di dipartimento, membro elettivo del senato accademico,
membro elettivo del consiglio di amministrazione non può essere svolta
per più di due mandati consecutivi. Una ulteriore elezione può
avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla
durata nominale del mandato.
- In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli
organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del
mandato interrotto.
- In caso di interruzione del mandato di rettore, di preside di facoltà,
di presidente di consiglio di corso di studio e di direttore di dipartimento,
la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella
prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere
il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.
- Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato
interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato
la metà di quella nominale.
- Nel caso di dimissioni del preside di facoltà, del direttore di dipartimento
e del presidente del consiglio di corso di studio, queste devono essere presentate
al rettore e contestualmente comunicate ai componenti dell'organo che ha proceduto
alla designazione elettiva; il rettore, sentito il parere di questo organo,
provvede in merito, ferma restando la possibilità dell'interessato
di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni. Nel caso di dimissioni
del rettore, queste sono presentate al Ministro dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica e contestualmente comunicate ai componenti
del senato accademico.
- Le cariche di rettore e di prorettore vicario sono incompatibili con quelle
di preside di facoltà e di presidente o direttore di altre strutture
didattiche o di ricerca.
- Le cariche di preside di facoltà, direttore di dipartimento, presidente
di corso di studio, direttore di uno dei centri previsti dall'articolo 36.7,
sono tra loro incompatibili.
- La carica di membro del senato accademico, fatta eccezione per il rettore,
il prorettore vicario ed il direttore amministrativo, è incompatibile
con quella di membro del consiglio di amministrazione.
- La funzione di prorettore è incompatibile con quelle di membro del
senato accademico e del consiglio di amministrazione.
- Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'università, si candidi
a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella
precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica.
- Per i fini di cui al presente articolo, tra le strutture didattiche e di
ricerca non sono comprese le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato,
nonché le strutture didattiche relative alle attività di cui
al comma 6 dell'articolo 4.
- La posizione di rettore, prorettore, membro del Senato accademico o del
Consiglio di amministrazione, dirigente amministrativo, è incompatibile
con quella di membro del nucleo di valutazione di ateneo. Tale incompatibilità
non si applica agli studenti.
Le disposizioni del presente statuto, laddove fanno menzione dei professori
di ruolo, devono intendersi riferite ai professori ordinari e straordinari ed
ai professori associati, con esclusione dei professori fuori ruolo sia ordinari
che associati.
- Le adunanze degli organi sono valide se:
- tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante
affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l' indicazione
dell'ordine del giorno spedita almeno 5 giorni prima dell' ;adunanza,
salvo casi di urgenza;
- siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento
in difetto, degli aventi titolo.
- Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente
punto 1, lettera b), non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato
per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo
e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni
di incompatibilità od in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto
se intervengono all'adunanza.
- L'ordine del giorno è stabilito dal presidente
e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza
qualificata laddove prescritta.
Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta
sia stata sottoscritta da almeno un quinto dei membri del collegio.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità
prevale il voto del presidente.
Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta
o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori
ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni
di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80, soltanto
se intervengono all'adunanza.
Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.
- Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni
che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro
il quarto grado.
- Per il consiglio degli studenti tutte le norme di funzionamento,
ivi comprese quelle sulla validità delle adunanze e delle deliberazioni,
sono stabilite nel regolamento dell'organo. In prima applicazione, tale regolamento
è deliberato dal senato accademico su proposta dei rappresentanti degli
studenti in senato accademico e in consiglio di amministrazione.
- I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima
seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente
e dal segretario della seduta.
- Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della
presidenza o della direzione dell'organo.
- I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme
per la loro consultazione sono contenute nel regolamento per l'esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi. Al personale universitario
ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali
nei locali ove sono custoditi.
- Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico con la maggioranza
dei due terzi dei suoi membri, previo parere del consiglio di amministrazione
sugli aspetti di competenza.
Le modifiche di statuto rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative
sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi membri.
- Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal consiglio
di amministrazione, dal consiglio degli studenti e dai consigli di fa-coltà
e di dipartimento. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni,
deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte
presentate.
- Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste
dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10.
- Lo statuto entra in vigore il 1° novembre 1994 o, in caso di mancata
pubblicazione in tempo utile per la data suddetta, il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale
previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.
- L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte
le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla
adozione di apposite disposizioni regolamentari.
- Limitatamente ai primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore
del presente statuto, è consentita la istituzione di dipartimenti con
un numero di docenti (professori di ruolo e ricercatori) non inferiore a dieci,
di cui almeno otto professori, dei quali almeno due di prima fascia.
- I dipartimenti già attivati all'entrata in vigore del presente statuto
e quelli che saranno istituiti nei tre anni successivi dovranno adeguare la
loro composizione numerica a quanto stabilito dallo statuto entro sette anni
dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso.
- Gli istituti che risultano ancora attivati all'entrata in vigore del presente
statuto, continuano temporaneamente a svolgere le attività di ricerca
e didattiche nell'ambito della facoltà di appartenenza, in accordo
con quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. 382/80.
- È in ogni caso esclusa la istituzione di nuovi istituti. Al termine
dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente statuto tutti gli
istituti dell'ateneo saranno disattivati. I professori di ruolo ed i ricercatori
facenti parte degli istituti suddetti dovranno trasferire la propria afferenza
ad uno dei dipartimenti già istituiti nell'ateneo o proporre la istituzione
di nuovi dipartimenti, secondo le modalità stabilite nell'apposito
regolamento.
- Entro lo stesso periodo dovrà essere adeguato alle norme statutarie
e dell'ordinamento universitario nazionale il Centro "E. Piaggio", istituito
con D.P.R. 25.10.1983, n. 924.
Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono
le norme seguenti:
- il mandato del rettore in carica al momento della emanazione dello statuto
termina il 31 ottobre 1996. I mandati successivi hanno la durata prevista
dallo statuto;
- entro due mesi dall'entrata in vigore dello statuto dovranno essere indette
le votazioni per la designazione delle componenti elettive del senato accademico
di cui all'art.14;
- ai fini della prima elezione dei membri del senato accademico di cui all'art.14.3
lettera e) i dipartimenti e gli istituti dell'università sono assegnati,
in base al criterio ivi definito, ai settori culturali come risulta dalla
tabella D allegata. Per ogni settore il corpo elettorale è composto
dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti e agli
istituti assegnati al settore. La tabella D verrà comunque modificata
a seguito della disattivazione di istituti o della attivazione di nuovi dipartimenti
durante la fase transitoria;
- il mandato dei membri elettivi del primo senato accademico, fatta eccezione
per i rappresentanti degli studenti, termina il 31 ottobre 1998. I mandati
successivi hanno la durata prevista dal presente statuto, con inizio dal 1°; novembre;
- il mandato dei rappresentanti degli studenti nel primo senato accademico
termina il 31 ottobre 1996. I mandati successivi hanno la durata prevista
dal presente statuto, con inizio dal 1° novembre;
- il consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore dello statuto
continua il suo mandato fino al 31 ottobre 1995. Al momento del rinnovo, la
composizione del consiglio e la durata del mandato dei suoi membri sono quelle
previste dal presente statuto.
L'incarico di direttore amministrativo già attribuito al momento dell'
entrata in vigore del presente statuto termina il 31 dicembre 1995. Gli incarichi
di dirigente sono attribuiti entro trenta giorni dalla emanazione del regolamento
di cui all'articolo 37.2;
- i presidi di facoltà e i presidenti o direttori delle altre strutture
didattiche, di ricerca e di servizio che sono in carica all'entrata in vigore
del presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla
legge che era in vigore al momento della loro elezione. I mandati successivi
hanno la durata stabilita dal presente statuto;
- all'entrata in vigore dello statuto si procede all'adeguamento della composizione
dei consigli di facoltà e delle altre strutture didattiche, di ricerca
e di servizio con la immediata integrazione dei membri di diritto e con la
elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli
studenti nella consistenza stabilita dallo statuto. La elezione dei nuovi
rappresentanti determina la cessazione di quelli che facevano parte dei consigli
suddetti;
- i regolamenti per lo svolgimento delle prime elezioni dei membri elettivi
nel senato accademico e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
e degli studenti nei consigli di facoltà e nei consigli delle altre
strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono deliberati dal senato
accademico.
Dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal rettore
con proprio decreto;
- a seguito delle elezioni di cui ai precedenti commi è attivato il
consiglio degli studenti composto, in questa prima fase, dai rappresentanti
degli studenti nel senato accademico e nei consigli di facoltà eletti
a norma del presente statuto, e da quelli ancora in carica nel consiglio di
amministrazione, negli organi di gestione del diritto allo studio e nel comitato
di gestione degli impianti sportivi universitari;
- i mandati in atto all'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati
in precedenza, anche in modo consecutivo, sono computati come un unico mandato
ai fini della non rieleggibilità.
- ai fini della determinazione delle situazioni di eleggibilità, la
disposizione di cui alla precedente lettera m) deve intendersi nel senso che
il mandato in atto all'entrata in vigore dello Statuto è computato
solo allorché la parte maturata nel periodo di vigenza dello Statuto
medesimo abbia superato la durata prevista dall'art.47.10.
- A norma del presente statuto, entro sei mesi dalla costituzione del senato
accademico gli organi competenti dell'università provvedono alla predisposizione
e all'approvazione:
- del regolamento generale di ateneo;
- del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
- del regolamento didattico di ateneo.
- Entro sei mesi dai decreti di approvazione dei regolamenti specificati nel
comma precedente, sono emanati tutti gli altri regolamenti previsti dallo
statuto.
- Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto,
continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti.
- Con la costituzione del senato accademico a norma del presente statuto,
la commissione di ateneo costituita ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1982 n.
382, art. 82 è soppressa e le sue competenze sono trasferite al senato
accademico.
- Le commissioni scientifiche incaricate dell'istruttoria delle richieste
relative alla utilizzazione della quota del 60% dello stanziamento annuale
del bilancio del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica, in carica all'entrata in vigore del presente statuto, continuano
la loro attività fino alla costituzione delle commissioni scientifiche
di area, di cui all'art. 38.
- L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio ed il
rilascio dei relativi titoli agli studenti già iscritti ai corsi
di laurea e di diploma che risultano ancora attivi alla scadenza dei termini
previsti dai decreti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509.
- Fino alla disattivazione definitiva dei corsi di studio attivati ai
sensi della normativa antecedente a quella del decreto ministeriale 509/99,
i relativi consigli di corso di studio continuano ad essere costituiti
e regolati dalle norme statutarie in vigore alla data del 31 ottobre 2001.
- L'aggregazione tra consigli dei nuovi corsi di studio attivati ai sensi
del decreto ministeriale 509/99 e consigli dei vecchi corsi di studio
attivati ai sensi della normativa precedente si attua secondo quanto previsto
dall' articolo 29; esclusivamente per la gestione delle materie residuali
concernenti i vecchi corsi di studio il Senato Accademico, su proposta
dei consigli di corso di studio interessati, può adottare specifiche
norme integrative, anche in deroga all'art. 27, relativamente alla composizione
e al funzionamento del consiglio aggregato.
Ultimo aggiornamento documento: 28-Jan-2011