Universitā di Pisa

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Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Statuto e Regolamenti / Statuto dell'Universitā di Pisa / Archivio / Statuto

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Funzioni utili

Statuto dell'Università di Pisa

D.R. 27 gennaio 2011, n. 1057 - modifiche art. 37 bis

Indice degli articoli 
TITOLO I - Principi generali e attività dell'Università
TITOLO II - Organi centrali di governo
TITOLO III - Strutture didattiche e di ricerca
TITOLO IV - Autonomia organizzativa e gestionale
TITOLO V - Autonomia regolamentare - Regolamenti di ateneo
TITOLO VI - Norme comuni e finali
TITOLO VII - Disposizioni transitorie
TITOLO I - Principi generali e attività dell'Università torna all'indice
Articolo 1 - Natura e fini torna all'indice
  1. L'Università di Pisa, di seguito denominata "Università ", è un'istituzione pubblica che ha come fini lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze.
  2. L'Università promuove e organizza la ricerca, provvede alla formazione culturale e alla preparazione professionale degli studenti, cura la formazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento e concorre allo sviluppo complessivo della società.
  3. Opera come un sistema complesso e integrato, che assicura l'unitarietà della cultura. Al suo funzionamento concorrono i docenti, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.
  4. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita con esclusione di qualsiasi fine di lucro. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.
  5. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre Università, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche o private.
Articolo 2 - Valori fondamentali torna all'indice
  1. L'Università recepisce pienamente i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Costituzione della Repubblica Italiana e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.
  2. Impronta la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicura la pubblicità a tutti gli atti conseguenti.
  3. Promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione.
  4. Nei confronti dei portatori di handicap l'Università si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.
  5. Promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio.
  6. Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.
  7. Imposta le proprie attività sui criteri di efficienza ed efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia degli organismi decentrati, della programmazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.
Articolo 3 - Attività istituzionalitorna all'indice
  1. Sono attività istituzionali dell'Università la didattica e la ricerca, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati, della libertà di didattica e di ricerca dei singoli docenti, dei diritti degli studenti.
  2. L'Università si impegna ad assicurare le risorse necessarie all'espletamento delle attività istituzionali garantendone un'equa ripartizione. In particolare provvede all'organizzazione di poli didattici, di aree di studio, di biblioteche, di laboratori, di centri di calcolo, di centri di servizi, di musei e di quant'altro sia necessario all'attività didattica e di ricerca.
  3. Assicura l'efficacia del processo formativo promuovendo uno stretto legame tra l'attività di ricerca e l'insegnamento e garantendo il coordinamento delle attività didattiche.
Articolo 4 - Attività didattiche e formative torna all'indice
  1. L'Università organizza e coordina le attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento universitario nazionale previsti dal regolamento didattico di ateneo e ne valuta l'efficacia.
  2. Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni formative.
  3. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi. Assicura, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e a corsi post-universitari.
  4. Assicura spazi e strutture per la vita sociale, anche in collaborazione con gli enti a ciò preposti; favorisce attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero.
  5. Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo e con altri enti eventualmente a ciò preposti.
  6. Promuove l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Promuove attività culturali e formative esterne e l'istituzione di corsi di educazione, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelli per la formazione permanente e ricorrente. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni e contratti con gli enti interessati.
Articolo 5 - Attività di ricerca scientifica torna all'indice
  1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca autonomamente proposta da strutture dell'ateneo o da singoli ricercatori in campo umanistico, scientifico e tecnologico, e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici di ricerca , fondi a propria disposizione e altri fondi devoluti a tale scopo all'ateneo.
  2. Pone in essere idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle strutture e delle attività di ricerca, anche per favorire l'esplicazione delle potenzialità individuali e collettive dei suoi operatori scientifici.
  3. Utilizza come criteri di valutazione della qualità delle ricerche quelli generalmente adottati dalle comunità scientifiche nazionali ed internazionali e si adopera per la massima circolazione dei risultati.
  4. L'Università, nel pieno riconoscimento della proprietà intellettuale, detiene il diritto della utilizzazione anche economica dei risultati delle ricerche di cui al primo comma.
  5. Riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata, dei contatti con la società esterna e dei rapporti con il mondo della produzione e del lavoro, l'Università stipula altresì contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici o privati che abbiano interesse ai risultati delle ricerche e siano disposti al loro finanziamento.
  6. L'Università favorisce, nel rispetto della riservatezza concordata con l'ente committente, la divulgazione dei risultati delle ricerche.
  7. La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo alle ricerche previste da tali contratti e convenzioni, è disciplinata dal regolamento generale di ateneo.
  8. L'Università può svolgere attività di consulenza e di servizio nel rispetto delle norme definite nel regolamento generale di ateneo.
  9. Parte dei residui ripartibili derivati dalla esecuzione di contratti e convenzioni per ricerche e da attività di consulenza e di servizio viene destinata all'ulteriore sostegno delle ricerche di cui al primo comma del presente articolo, e al potenziamento delle attività didattiche e formative.
  10. L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita e della dignità della persona e della tutela dell'ambiente naturale. Su questioni che vengano sollevate al riguardo si esprimono, con funzione consultiva, appositi comitati indipendenti e interdisciplinari.
Articolo 6 - Attività mediche-assistenzialitorna all'indice
  1. L'Università definisce, attraverso norme specifiche comprese nei regolamenti di cui al Titolo V, l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca connessi alle attività mediche assistenziali prestate dalla Facoltà di Medicina e chirurgia.
  2. Tali attività sono condotte nell'ambito di specifiche convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale e con le altre modalità previste dalle leggi vigenti, anche attraverso la eventuale costituzione di un policlinico.
Articolo 7 - Diritto all'informazione torna all'indice
  1. Č garantita la massima pubblicità per tutte le attività dell'Università, di cui sarà possibile conoscere l'oggetto, le modalità di svolgimento, i responsabili e le fonti di finanziamento.
  2. L'Università assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo; un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ed elenca le categorie di documenti da sottrarre alla pubblicità, secondo le leggi vigenti.
  3. Tutti i documenti amministrativi, e in particolare i bilanci e i documenti finanziari dell'Università e di ogni centro di spesa, devono essere strutturati in modo da garantire una informazione chiara e completa.
Articolo 8 - Personale tecnico-amministrativo torna all'indice
  1. Il personale tecnico-amministrativo, nell'ambito delle singole qualifiche e competenze, svolge funzioni e assume responsabilità nelle attività organizzative e di supporto per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università.
  2. L'Università valorizza la professionalità del personale tecnico-amministrativo, ne precisa compiti e responsabilità, ne favorisce e ne cura con apposite iniziative l'aggiornamento e la qualificazione professionale.
Articolo 9 - Attività culturali, ricreative e sociali torna all'indice
  1. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali del personale universitario, attraverso la fornitura di servizi e la predisposizione di strutture e risorse nei limiti consentiti dalla legge.
Articolo 10 - Patrimonio dell'Università torna all'indice
  1. L'Università utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili a sua disposizione e ne assicura la migliore gestione. Cura la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'ampliamento del suo patrimonio edilizio, con particolare riguardo per gli edifici di interesse storico e artistico.
  2. L'Università riserva analoga cura alle attrezzature tecniche, alle collezioni scientifiche, al patrimonio librario, storico-scientifico e storico-artistico di sua proprietà o a sua disposizione, sia direttamente, sia attraverso le strutture che ne hanno la gestione.
  3. Assicura la salubrità, la sicurezza e la funzionalità di tutti gli ambienti di studio e di lavoro, sia nel patrimonio edilizio esistente, sia nelle nuove costruzioni.
Articolo 11 - Regolamenti torna all'indice
  1. L'Università attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalità attraverso lo strumento dei regolamenti, dotandosi in particolare dei regolamenti di cui al Titolo V.
TITOLO II - Organi centrali di governo torna all'indice
Articolo 12 - Organi centrali di governotorna all'indice
  1. Sono organi centrali di governo dell'Universitā: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione ed il consiglio degli studenti.
Articolo 13 - Il rettore torna all'indice
  1. Il rettore rappresenta l'Università e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione.
    Spetta comunque al rettore:
    1. convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
    2. adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;
    3. emanare lo statuto e i regolamenti di cui al Titolo V;
    4. assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;
    5. prendere provvedimenti atti a garantire l'efficiente funzionamento dell'Università, la vigilanza sulla salubrità, la sicurezza e la funzionalità degli ambienti di studio e di lavoro;
    6. stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
    7. predisporre le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività dell'ateneo di cui agli articoli 17 e 18;
    8. presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'ateneo.
  2. Il rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
  3. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
    Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi di prorettori da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale saranno precisati compiti e settori di competenza.
    I prorettori rispondono direttamente al rettore che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.
    I prorettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza.
    Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.
    Ai prorettori che hanno la qualifica di professore di ruolo, il rettore può delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo.
    Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, sono esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.
  4. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:
    1. ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
    2. ai ricercatori in ruolo;
    3. ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario;
    4. al personale tecnico amministrativo in ruolo a tempo indeterminato presso l’ateneo, esclusi i rappresentanti di cui alla lettera precedente
    5. agli studenti eletti nei consigli di facoltà.
    Il voto degli elettori di cui alla lettera d), ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione che della maggioranza richiesta per l’elezione, sarà ponderato nella misura di una preferenza per ogni otto preferenze espresse a favore di un candidato, con arrotondamento al multiplo di otto più vicino o, in caso di equidistanza, a quello superiore.
    Ai fini del computo di cui ai punti successivi si definisce numero dei voti esprimibili quello calcolato sommando al numero degli elettori di cui alle lettere a), b), c) ed e) il numero degli elettori di cui alla lettera d) diviso per otto e arrotondato all’intero superiore. Il numero dei voti espressi è calcolato sommando al numero dei voti di preferenza il numero delle schede bianche e nulle ponderato secondo quanto previsto al comma precedente.
  5. Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato la loro candidatura nella apposita riunione del corpo elettorale, che si svolge prima del primo turno di votazione.
    La candidatura deve essere successivamente formalizzata ed è considerata valida solo se è sottoscritta da un minimo di sessanta e fino ad un massimo di ottanta elettori. La candidatura, un volta accertata la sua validità, è utilizzabile anche in caso di ripetizione del primo turno.
    Le firme apposte dagli elettori di cui alla lettera d) del punto 4 saranno ponderate, al fine del conteggio finale delle firme valide di sostegno alla candidatura, secondo quanto previsto al medesimo punto 4.
    Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata.
  6. La procedura per l'elezione del rettore si svolge in uno o più turni di votazione secondo le modalità indicate nei punti successivi.
    Il calendario delle votazioni è fissato dopo ciascuna riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature e deve essere compatibile, nel caso di votazioni valide, con la conclusione dell’iter elettorale entro trenta giorni dalla data della riunione.
  7. Nel primo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili.
    Il primo turno di votazione è valido se risulta espresso almeno il 20% dei voti esprimibili e vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono ammissibili al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il 10% dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno il 20% dei voti esprimibili è ammesso al secondo turno anche in assenza di altri candidati ammissibili.
    Qualora il primo turno di votazione non risulti valido possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al punto 5.
  8. Nel secondo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi.
    In caso di mancata elezione, e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel secondo turno superi il 50% dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati, con le norme di cui ai punti 10 e 11.
    Se non si realizzano i presupposti per il ballottaggio, la procedura elettorale riparte dal primo turno, possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al punto 5 e si procede a una nuova votazione con le modalità di cui al punto 7.
  9. Abrogato
  10. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
  11. A parità dei voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio o è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
  12. In ognuna delle votazioni i voti eventualmente espressi per persone che non sono validamente candidate sono nulli.
    In caso di ripetizione del primo turno un candidato può ritirare la propria candidatura durante la riunione del corpo elettorale destinata alla presentazione delle candidature.
  13. Il rettore è nominato con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni.
    In caso di cessazione dalla funzione di rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il decano dei professori di prima fascia del senato accademico subentra al rettore per lo svolgimento della attività di ordinaria amministrazione, fino all’espletamento di nuove elezioni.
    Nel caso in cui il decano subentrato presenti, a sua volta, la candidatura di cui al punto 5, decade automaticamente dall’ufficio acquisito e gli subentra il professore di prima fascia del senato dotato di maggiore anzianità di servizio (dopo il decano).
  14. Un apposito regolamento approvato dal senato accademico determina le ulteriori disposizioni relative alla procedura di elezione del rettore, assicurando in ogni caso la segretezza del voto e l’impossibilità di risalire alla volontà espressa separatamente da ciascuno dei gruppi di votanti di cui al punto 4.
Articolo 14 - Il senato accademico torna all'indice
  1. Il senato accademico determina la politica culturale dell'Università, esercitando compiti di programmazione e di governo, coordinando le attività universitarie e valutandone l'efficienza.
    Spetta al senato accademico:
    • a. garantire il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà didattica e di ricerca dei singoli docenti, e dei diritti degli studenti;
    • b. deliberare le modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo articolo 51;
    • c. ripartire i posti disponibili di professore e di ricercatore tra le facoltà in accordo con il piano pluriennale di sviluppo e, su motivate proposte delle facoltà stesse, attribuirli ai raggruppamenti disciplinari;
    • d. elaborare, sulla base delle linee fondamentali predisposte dal rettore, il piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo ed approvarlo sentito il consiglio di amministrazione;
    • e. ripartire tra le diverse aree scientifiche i fondi a disposizione dell'ateneo per il finanziamento della ricerca autonomamente programmata, di cui al primo punto dell'art. 5, e assegnare i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca, su motivate proposte delle commissioni di cui all'art. 38;
    • f. ripartire tra le strutture universitarie le risorse finanziarie per le attività didattiche, fatta eccezione per quelle destinate agli interventi di carattere edilizio;
    • g. avanzare proposte al consiglio di amministrazione in merito alla ripartizione ed alla utilizzazione delle altre risorse finanziarie;
    • h. formulare e proporre al consiglio di amministrazione, sulla base delle richieste delle strutture interessate, un quadro organico di ripartizione del personale tecnico-amministrativo;
    • i. approvare, dopo aver acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, tutte le convenzioni salvo quelle demandate all'approvazione di quest'ultimo dall'art. 15, punto 1 lettera g);
    • l. valutare, secondo quanto stabilito dall'art. 4, punto 1, l'efficacia delle attività didattiche e formative, tenendo conto dei risultati emersi dalle commissioni didattiche di facoltà di cui all'art. 26;
    • m. approvare, secondo le procedure indicate nel Titolo V, i regolamenti di sua competenza ed esprimere parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
    • n. esercitare il controllo di legittimità sui regolamenti deliberati dalle singole strutture.
    Qualora la deliberazione del Senato accademico richieda il parere del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza di questo organo, tale parere è espresso successivamente ad una delibera preliminare del Senato, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del Consiglio di Amministrazione.
  2. Il senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.
  3. Il senato accademico è composto da:
    1. il rettore;
    2. il prorettore vicario;
    3. i presidi delle facoltà;
    4. dodici rappresentanti dei dipartimenti, due per ciascuno dei settori culturali, elencati nella tabella A allegata in cui sono raggruppati i dipartimenti dell'Università;
    5. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
    6. cinque rappresentanti degli studenti;
    7. il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario ed ha voto consultivo;
  4. Per ogni settore i due rappresentanti dei dipartimenti sono eletti dai professori e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti che formano il settore, riuniti in un unico corpo elettorale. Non possono essere due professori della stessa fascia o due ricercatori.
  5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato.
  6. I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università.
  7. I rappresentanti dei dipartimenti e del personale tecnico-amministrativo durano in carica quattro anni, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.
  8. I rappresentanti dei dipartimenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti sulla base di candidature ufficiali e sono nominati con decreto del Rettore.
  9. L'assegnazione di un dipartimento ad uno dei settori culturali è deliberata dal Senato Accademico tenendo conto delle aree scientifico-disciplinari in cui è inquadrata la maggioranza dei professori e ricercatori del dipartimento.
Articolo 15 - Il consiglio di amministrazione torna all'indice
  1. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'ateneo.
    Spetta al consiglio di amministrazione:
    • a. approvare il bilancio di previsione predisposto dagli uffici sulla base del programma annuale di attività;
    • b. approvare il conto consuntivo;
    • c. approvare, secondo le procedure indicate al Titolo V, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed esprimere parere, per gli aspetti di sua competenza, sugli altri regolamenti;
    • d. definire il piano edilizio di ateneo, comprendente anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie per la didattica destinate agli interventi edilizi, sulla base del programma pluriennale di sviluppo e del programma annuale di attività, ed approvare i relativi interventi attuativi;
    • e. ripartire le risorse finanziarie di cui all'art. 14, punto 1, lettera g);
    • f. ripartire e assegnare il personale tecnico-amministrativo tra le strutture sulla base del quadro organico di cui all'art. 14, punto 1, lettera h);
    • g. approvare i contratti non affidati alle competenze delle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, e le convenzioni afferenti alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università secondo quanto previsto dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
    • h. esprimere parere sulle modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo articolo 51;
    • i. esprimere parere sul piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo, elaborato dal senato accademico;
    • l. esprimere parere, per gli aspetti di sua competenza, sulle convenzioni la cui approvazione è demandata al senato accademico.
      Qualora la deliberazione del consiglio di amministrazione richieda il parere del senato accademico, per gli aspetti di competenza di quest'organo, tale parere è espresso successivamente ad una delibera preliminare del consiglio di amministrazione, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del senato accademico.
  2. Il consiglio di amministrazione esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.
  3. Il consiglio di amministrazione è composto da:
    1. il rettore;
    2. il prorettore vicario;
    3. il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario;
    4. un rappresentante dei direttori di dipartimento;
    5. due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;
    6. due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;
    7. due rappresentanti dei ricercatori;
    8. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
    9. tre rappresentanti degli studenti.
    Partecipano inoltre a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di enti pubblici e privati, fino ad un massimo di tre, che abbiano concorso o si impegnino a concorrere per la durata in carica del consiglio alle spese dell'università con l'erogazione di fondi non finalizzati a specifiche attività in misura annuale non inferiore a quella fissata dal consiglio di amministrazione.
    Il membro di cui alla lettera d) è eletto dai direttori di dipartimento ovvero designato dal collegio di cui all'art. 40, ove costituito.I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i) sono eletti dalle categorie interessate.
  4. I membri eletti durano in carica quattro anni ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica un biennio.
  5. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.
  6. L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione di cui al punto 3 lettere e), f), g), h) ed i) avviene per candidature ufficialmente presentate.
Art.16 - Il Consiglio degli studenti torna all'indice
  1. Il Consiglio degli studenti è l’organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti dell’Università. Il Consiglio ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi dell’ Università. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:
    1. agli ordinamenti didattici;
    2. ai regolamenti delle attività didattiche di cui all’art.44.3;
    3. all’attuazione del diritto allo studio;
    4. all’efficienza dei servizi;
    5. alle attività di orientamento e tutorato;
    6. ai contributi alle spese per la didattica richiesti agli studenti e alla loro destinazione.
    Il Consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.
    • 1 bis Il Consiglio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
      1. il regolamento didattico d’Ateneo e l’attivazione di nuovi corsi;
      2. la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
      3. le modifiche di Statuto;
      4. il bilancio annuale di previsione dell’Ateneo;
      5. i piani pluriennali di sviluppo di cui all’articolo 17, i programmi annuali di attività di cui all’articolo 18.
      Si prescinde dal parere ove questo non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio del testo della proposta
    • 1 ter Il Consiglio può comunque esprimere pareri e proposte su tutte le materie di interesse generale dell’Ateneo e della componente studentesca ed in particolare:
      1. i regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all’art.44.3;
      2. l’attuazione del diritto allo studio;
      3. efficienza dei servizi;
      4. le attività di orientamento e tutorato.
    • 1 quater Il Consiglio può chiedere al Rettore il riesame delle delibere degli organi centrali di governo concernenti le materie di cui al comma 1bis, senza che ciò comporti la sospensione automatica dell’ esecutività delle medesime. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere adeguatamente motivato e comunicato all’organo di governo interessato.
  2. Il Consiglio è formato dagli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di Amministrazione, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario. Ne fanno inoltre parte, per ogni facoltà, gli studenti designati, mediante elezione al loro interno, dai rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà in numero pari ad un quarto di loro, arrotondato all’intero superiore e comunque non inferiore a due.
  3. L’Università fornisce i supporti logistici, di personale e finanziari necessari per il funzionamento del Consiglio.
  4. Le norme per il funzionamento del Consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere l’elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il Consiglio a tutti gli effetti.
Articolo 17 - Piano pluriennale di sviluppo torna all'indice
  1. L'Università si dota di un piano di sviluppo in cui sono indicati gli obiettivi a lungo e medio termine di adeguamento e sviluppo delle attività istituzionali, del patrimonio edilizio, delle strutture e dei servizi universitari e le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
  2. Il piano è aggiornato di norma ogni quattro anni e comunque ogni qual volta il senato accademico lo ritenga opportuno.
  3. Le linee fondamentali del piano e dei successivi aggiornamenti sono predisposte dal rettore, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture dell'Università. Il piano è elaborato e approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
  4. Nel corso dell'elaborazione del piano è cura del rettore promuovere il più ampio confronto con gli Enti territoriali, culturali ed economici a cui l'Università fa riferimento, anche mediante la formazione di apposite commissioni miste per lo studio di specifici problemi e la valutazione delle compatibilità fra le rispettive esigenze.
Articolo 18 - Programma annuale di attività torna all'indice
  1. L'Università si dota di un programma annuale di attività predisposto dal rettore, sulla base del piano pluriennale di sviluppo.
  2. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, approva il programma annuale di attività all'inizio dell'anno accademico.
TITOLO III - Strutture didattiche e di ricerca torna all'indice
Articolo 19 - Strutture didattiche e di ricerca torna all'indice
  1. Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività didattiche e di ricerca, l'Università è articolata in facoltà e in dipartimenti.
    Gli elenchi delle facoltà e dei dipartimenti istituiti sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle B e C allegate al presente statuto.
    Possono essere costituiti centri di ateneo di formazione e ricerca e centri di ricerca e servizi, secondo quanto stabilito nell'art. 36 del presente statuto.
    Le modifiche dell'ordinamento didattico comportano l'automatico adeguamento delle tabelle dello statuto.
  2. Le modalità per la istituzione e le norme generali per il funzionamento delle strutture universitarie, ove non discendano da norme di carattere nazionale o del presente statuto, sono contenute nel regolamento generale di ateneo.
  3. Il senato accademico, anche su proposta delle strutture interessate, nel rispetto della normativa vigente e sentito il consiglio di amministrazione, delibera motivatamente la disattivazione di strutture, qualora risultino non idonee al raggiungimento delle finalità per le quali erano state istituite. Le procedure per la disattivazione sono contenute nel regolamento generale di ateneo.
Articolo 20 - Articolazione della attività didattica torna all'indice
  1. L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito:
    1. dei corsi di studio attivati secondo la normativa vigente
    2. dei corsi di dottorato di ricercaper i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici
  2. L'istituzione e attivazione di nuovi corsi di studio è disciplinata nel regolamento didattico di ateneo.
  3. L'Università inoltre può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello.
Articolo 21 – Le facoltà torna all'indice
  1. Le facoltà sono strutture dell’Università caratterizzate da una sostanziale omogeneità culturale, che hanno come fine primario lo sviluppo scientifico e professionale dei rispettivi ambiti, perseguito mediante l’organizzazione e il coordinamento delle attività didattiche e la gestione dei posti di ruolo di professore e di ricercatore.
  2. Per i corsi di studio costituiti col concorso di più facoltà , nel seguito indicati come corsi di studio interfacoltà, il regolamento didattico di ateneo prevede specifiche norme, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al consiglio di corso di studio.
    Le suddette norme regolano i rapporti del corso di studio interfacoltà, sia in fase di prima attivazione che a regime, con le facoltà che concorrono al corso di studio stesso ed ogni altra materia che richieda regolamentazione didattica ed amministrativa specifica, ivi compresi i criteri per l’utilizzazione delle risorse e il coordinamento dell’ attività didattica.
  3. Ciascun consiglio di facoltà attiva gli opportuni rapporti con i dipartimenti che forniscono il supporto scientifico ed organizzativo alle attività dei corsi di studio.
Articolo 22 - Organi della facoltà torna all'indice

Sono organi della facoltà:

  1. il preside;
  2. il consiglio di facoltà;
  3. i consigli dei corsi di studio.

Il consiglio di facoltà può deliberare la costituzione di un comitato di presidenza, secondo quanto stabilito nell'art. 25.

Articolo 23 - Il preside torna all'indice
  1. Il preside rappresenta la facoltà ed è membro di diritto del senato accademico.
    Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell’ambito della facoltà.
    Spetta al preside:
    1. convocare e presiedere il consiglio di facoltà e dare attuazione alle relative deliberazioni;
    2. adottare provvedimenti d’urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio di facoltà, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
    3. sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, o delegare queste funzioni ai presidenti dei consigli dei corsi di studio;
    4. assicurare il funzionamento dei servizi di facoltà;
    5. redigere la relazione annuale sull’andamento delle attività didattiche, sulla base di quelle presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della commissione didattica di facoltà;
    6. nominare, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.
  2. Il preside esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall’ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
  3. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un vicepreside che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
  4. Il preside è eletto, a scrutinio segreto, fra i professori di ruolo di prima fascia della facoltà in regime di impegno a tempo pieno che hanno presentato la loro candidatura nella riunione del corpo elettorale prima di ogni turno di votazione.
  5. L’elettorato attivo è attribuito ai membri del consiglio di facoltà.
  6. Il preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto.
  7. Il preside e il vicepreside sono nominati dal rettore con proprio decreto.
  8. Il preside dura in carica quattro anni.
  9. Il Preside può richiedere al senato accademico, per il periodo del suo mandato, l’autorizzazione a fruire di una limitazione degli obblighi didattici alle condizioni e con i limiti che saranno fissati nel regolamento didattico di Ateneo, fermo restando l'obbligo di tenere un corso o modulo di insegnamento.
  10. Nel caso di assenza o impedimento del preside e del vicepreside, il preside è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia della facoltà. Qualora l'assenza o l'impedimento del preside si protr agga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.
  11. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del preside, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni.
Articolo 24 - Consiglio di facoltà torna all'indice
  1. Spetta al consiglio di facoltà:
    • a. programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'università e sentiti i consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati, la utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della facoltà, rendendo possibile una efficace offerta didattica con un razionale ed equilibrato impegno dei docenti;
    • b. proporre le modifiche dell'ordinamento didattico dei corsi di studio afferenti alla facoltà, tenendo conto delle indicazioni e dei pareri espressi dai consigli dei corsi suddetti;
    • c. approvare gli ordinamenti degli studi dei corsi di studio su proposta dei rispettivi consigli;
    • d. presentare al senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo di cui all'art. 17, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo della facoltà, tenuto anche conto delle esigenze manifestate dai corsi di studio;
    • e. procedere annualmente alla programmazione didattica provvedendo, in particolare, all'attivazione degli insegnamenti ed all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze;
    • f. procedere alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;
    • g. procedere alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;
    • h. provvedere alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
    • i. approvare la relazione annuale sulla attività didattica della facoltà predisposta dal preside;
    • l. deliberare il regolamento di facoltà;
    • m. approvare i regolamenti delle attività didattiche dei singoli corsi di studio predisposti dai rispettivi consigli.
      Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
      Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere g), h) la seduta del consiglio è ristretta: ai professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo; ai professori di ruolo e fuori ruolo; ai professori di ruolo e fuori ruolo ed ai ricercatori quando le destinazioni o le chiamate siano relative, rispettivamente, ai posti di: professore di prima fascia, professore di seconda fascia, ricercatore. Tali deliberazioni dovranno tenere conto di quanto deliberato dal consiglio di facoltà relativamente alle lettere d) ed f). Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), i), l), m), il consiglio si esprime nella sua composizione completa.
      Per le deliberazioni concernenti gli argomenti relativi alle lettere e), f,) g), h), deve essere richiesto il parere ai consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati. I pareri suddetti devono essere forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora i pareri non vengano dati nel termine suddetto, il consiglio di facoltà è comunque legittimato a deliberare.
  2. Il consiglio di facoltà, per lo svolgimento dei compiti che gli sono demandati, può deliberare la istituzione di commissioni istruttorie con la composizione, le attribuzioni e le modalità definite nel regolamento di facoltà.
  3. Il consiglio di facoltà è composto:
    1. dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori appartenenti alla facoltà;
    2. dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della facoltà;
    3. dai rappresentanti degli studenti iscritti alla facoltà.
    Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è pari al cinque per cento, con arrotondamento all'intero superiore, del numero dei professori di ruolo, con la condizione che il numero dei rappresentanti suddetti non possa essere, per ciascuna facoltà, minore di tre o maggiore di sei.
    Il numero dei rappresentanti degli studenti è dato dalla somma di due addendi con arrotondamento all'intero superiore. Il primo addendo è pari al due per mille del numero degli studenti iscritti alla facoltà; il secondo addendo è pari al cinque per cento del numero dei professori di ruolo.
    Per la determinazione della rappresentanza degli studenti nei consigli delle facoltà comprendenti un solo corso di studio, si adottano, ove numericamente più favorevoli, i criteri stabiliti per i consigli di corso di studio.
    Alle sedute del consiglio di facoltà in quanto operante come centro di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, partecipa il segretario amministrativo assegnato alla presidenza della facoltà limitatamente ai punti all'ordine del giorno concernenti le materie disciplinate dal regolamento stesso.
    Prima dell'adozione delle relative delibere, il preside provvede ad assumere, curandone l'iscrizione a verbale, il voto espresso dal segretario amministrativo con riguardo alla legittimità amministrativo-contabile delle delibere stesse.
  4. Nei regolamenti di facoltà deve essere prevista la partecipazione ai consigli di facoltà, con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche e scientifiche ritenute di interesse generale per la facoltà stessa.
  5. Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti nei consigli di facoltà, l'attribuzione alle diverse facoltà del personale tecnico-amministrativo assegnato ai dipartimenti è deliberato dai consigli dei dipartimenti stessi, su motivata proposta degli interessati.
  6. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di facoltà durano in carica quattro anni, quelli degli studenti durano in carica due anni.
  7. Nel regolamento di facoltà sono contenute norme specifiche relative al funzionamento del consiglio di facoltà, e le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze nell'organo stesso.
Articolo 25 - Comitato di presidenza torna all'indice

Al fine di rendere più funzionale ed aumentare l'efficienza del consiglio, nel regolamento di facoltà può essere prevista la costituzione di un comitato di presidenza con compiti di coordinamento e di istruttoria degli argomenti da discutere.

Il consiglio di facoltà, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare a tale comitato la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando l'oggetto, la durata e le modalità di esercizio della delega. La delega concessa perde comunque la propria efficacia alla fine del mandato del preside. Al comitato di presidenza non possono essere delegati provvedimenti relativi all'art.24.1 lettere d), e), f), g), h), l).

Il Senato accademico può autorizzare singole facoltà, a loro richiesta, a prevedere nel proprio regolamento la possibilità che il comitato di presidenza venga delegato anche ad assumere deliberazioni relative a materie di cui all'art. 24.1 lett. e). Con modalità stabilite in detto regolamento deve essere garantito il riesame in consiglio di facoltà delle delibere suddette, in tutto o in parte, qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei componenti del consiglio di facoltà ovvero almeno la metà della componente studentesca.

Il comitato è presieduto dal preside ed è composto dal vicepreside, dai presidenti dei consigli di corsi di studio e da non più del dieci per cento dei membri del consiglio di facoltà, eletti in modo da assicurare una equilibrata presenza nel comitato delle diverse componenti.

La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del comitato sono definite nel regolamento di facoltà.

Articolo 26 - Commissione didattica di facoltà torna all'indice
  1. Presso ciascuna facoltà è istituita una commissione didattica composta dal preside, che la presiede, e da un numero pari, rispettivamente, di professori di ruolo e ricercatori e di rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà.
  2. La commissione ha il compito di valutare la funzionalità e l'efficacia delle attività formative, e l'efficienza dei servizi didattici forniti.
  3. La commissione ha poteri propositivi nei confronti del consiglio di facoltà.
  4. La commissione redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei relativi servizi forniti agli studenti. Nella relazione potranno essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. La relazione è oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del consiglio di facoltà da tenersi all'inizio di ogni anno accademico.
  5. La composizione, le procedure per l'elezione dei membri e le norme generali di funzionamento della commissione sono precisate nel regolamento di facoltà.
Articolo 26bis - Garanti dei corsi di studio torna all'indice
  1. abrogato.
Art. 27 - Consigli dei corsi di studio torna all'indice
  1. Spetta ai consigli dei corsi di studio:
    • a. organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;
    • b. esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;
    • c. sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
    • d. avanzare proposte di professori a contratto, ai fini della programmazione didattica della facoltà;
    • e. approvare la relazione annuale sull’attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;
    • f. avanzare richieste per il potenziamento e l’attivazione dei servizi didattici;
    • g. presentare al consiglio di facoltà le proposte relative alla programmazione ed all’impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione di una efficace offerta didattica;
    • h. formulare per il consiglio di facoltà proposte e pareri in merito alle modifiche statutarie attinenti al corso di studio, alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata di professori di ruolo per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;
    • i. deliberare il regolamento didattico del corso di studio;
    • l. approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;
    • m. deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.
  2. Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall’ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
  3. Ai sensi dell’articolo 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e dell’articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, è istituita in ciascun corso di studio una commissione didattica paritetica formata dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di studio, da un pari numero di professori di ruolo e ricercatori e dal presidente del corso di studio che la presiede. La commissione ha funzioni analoghe a quelle previste per le commissioni didattiche di facoltà di cui all'art. 26 e, in particolare, esprime parere sulla programmazione didattica annuale e sulla compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi del corso di studio determinati nel regolamento didattico di ateneo e di corso di studio.
    In caso di mancata elezione della componente studentesca, le funzioni della commissione sono assorbite dalla commissione didattica di facoltà ovvero, nel caso dei corsi di studio interfacoltà, da una commissione didattica di ateneo nominata dal senato accademico.
  4. Il consiglio del corso di studio è costituito:
    1. abrogato;
    2. dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati specificamente per le esigenze del corso e dai ricercatori che svolgono la loro attività didattica istituzionale nell'ambito del corso stesso;
    3. dal responsabile tecnico-amministrativo dell’organizzazione didattica del corso e dal responsabile della segreteria didattica del corso, ove costituita;
    4. nei corsi di laurea ovvero nei corsi di laurea specialistica a ciclo unico da sei studenti; tale numero è elevato ad otto qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’elezione sia superiore a mille;
    5. nei corsi di laurea specialistica da quattro studenti; tale numero è elevato a sei qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’elezione sia superiore a cinquecento.
  5. I professori ufficiali di insegnamenti destinati in comune a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli, a meno che non scelgano di far parte soltanto di uno o più consigli di corsi di studio tra quelli in cui è attivato l'insegnamento in comune, comunicando la scelta effettuata per iscritto a tutti i presidenti dei corsi di studio interessati. Possono comunque essere invitati a partecipare, o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corsi di studio dei quali non fanno parte. Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi professori ufficiali possono essere invitati o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corsi di studio mutuanti.
  6. abrogato.
  7. Nel regolamento del consiglio di un corso di studio può essere prevista la partecipazione con voto consultivo dei responsabili tecnici di centri bibliotecari, informatici, linguistici o comunque di centri di servizi didattici che il regolamento medesimo definisca di interesse per il corso di studio.
  8. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di laurea o di laurea specialistica durano in carica un anno, nel Consiglio di corso di laurea specialistica a ciclo unico durano in carica due anni.
  9. La componente docente della commissione didattica paritetica rimane in carica per quattro anni e comunque è rinnovata insieme al presidente del corso di studio. Se al momento del rinnovo della componente studentesca ne cambia il numero, la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità.
  10. La composizione del consiglio di corso di studio nelle fasi di istituzione e attivazione di un corso è disciplinata nel regolamento didattico di ateneo.
    • 10 bis. Fatto salvo quanto previsto all'art.49, comma 2, nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti che non siano strutturati nell'Università di Pisa e dei docenti che non siano professori ufficiali degli insegnamenti attivati nel corso soltanto se intevengono all'adunanza.
Articolo 28 - Presidente del consiglio del corso di studio torna all'indice
  1. Ciascun consiglio di corso di studio elegge un presidente al quale spetta:
    1. convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l’attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
    2. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
    3. partecipare alle riunioni del comitato di presidenza della facoltà, se istituito;
    4. predisporre la relazione annuale sull’attività didattica, di cui all’art. 27.1, sub e);
    5. sovrintendere alle attività del corso di studio e vigilare, su eventuale delega del preside, al regolare svolgimento delle stesse;
    6. proporre al preside la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare, su proposta dei professori ufficiali, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.
  2. Il presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall’ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
  3. Il presidente è eletto a scrutinio segreto fra i professori di ruolo membri del consiglio, che siano professori di ruolo della facoltà cui il corso appartiene o di una delle facoltà interessate qualora il corso di studio sia interfacoltà.
  4. L’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto.
  5. Il presidente può avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i professori di ruolo del corso.
    Il vicepresidente supplisce il presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
  6. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal rettore con proprio decreto.
  7. Il presidente dura in carica quattro anni.
  8. Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, il presidente è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del corso di studio. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.
  9. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente, il decano dei professori di ruolo subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni.
Art. 29 Aggregazione di consigli di corso di studio torna all'indice
  1. Due o più consigli di corso di studio, sin dall’attivazione dei corsi o con delibere adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano. Il consiglio dei corsi di studio aggregati è costituito con delibera del Senato Accademico, che può contenere su proposta dei corsi di studio medesimi norme specifiche anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli successivi. L’aggregazione di consigli di corso di studio può essere revocata dal senato accademico sulla base di documentati motivi.
  2. Il consiglio dei corsi di studio aggregati è costituito:
    1. abrogato;
    2. dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati, ai sensi dell’art. 27.4 lett. b) e dell’art. 27.5;
    3. dai responsabili di cui all’art. 27.4 lett. c);
    4. dai rappresentanti eletti degli studenti, in numero di cinque per ciascuno dei corsi di laurea ovvero corsi di laurea specialistica a ciclo unico aggregati e tre per ciascuno dei corsi di laurea specialistica aggregati.
  3. Le commissioni didattiche dei consigli aggregati possono essere distinte per corso di studio. Nel caso in cui la commissione didattica è unificata essa è costituita da tutti i rappresentanti eletti degli studenti, da un pari numero di docenti ed è presieduta dal Presidente del consiglio aggregato. Nel caso di commissioni distinte esse sono costituite da tutti i rappresentanti eletti degli studenti del relativo corso di studio e da un pari numero di docenti e sono presiedute dal Presidente del Consiglio aggregato che può delegare il Vicepresidente a sostituirlo, anche stabilmente, in tale funzione in una o più delle commissioni;
  4. I rappresentanti eletti degli studenti rimangono in carica per un anno e comunque fino al termine del mandato anche nel caso in cui trasferiscano la propria iscrizione ad altro corso di studio il cui consiglio sia aggregato a quello del corso di studio di provenienza.
  5. Nel caso di estinzione di un consiglio di corso di studio per effetto di disattivazione del corso, e qualora le funzioni ad esso relative siano assunte da un consiglio aggregato, lo stesso dovrà deliberare a quale corso di studio debbano essere assimilati, ai fini dell’elettorato attivo e passivo, gli studenti ancora iscritti al corso disattivato.
  6. Dall’atto della costituzione di un’aggregazione di consigli di corsi di studio e fino alla prima elezione delle nuove rappresentanze studentesche fanno parte del consiglio aggregato tutti i rappresentanti eletti nei consigli che si sono aggregati. In mancanza di rappresentanti eletti le commissioni didattiche delle facoltà interessate nominano tanti rappresentanti quanti ne sono previsti dall’art. 29.2 lett. d) ovvero dalla deroga eventualmente de liberata dal senato accademico.
Articolo 30 - Scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca torna all'indice
  1. L’Università istituisce, anche d’intesa con altri Atenei, scuole di specializzazione che legittimino l’assunzione della qualifica di specialista nei diversi rami dell’esercizio professionale, o che conferiscano l’abilitazione all’esercizio di determinate professioni.
  2. Ogni scuola di specializzazione è retta da un consiglio, di cui fanno parte i docenti della scuola, ed è diretta da un professore di ruolo. Del consiglio fa parte una rappresentanza degli iscritti alla scuola, eletti dai medesimi.
  3. Le scuole di specializzazione sono organizzate in base all’ ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di ateneo e nel regolamento di ogni singola scuola.
  4. L’università, in applicazione della legislazione vigente in materia, istituisce corsi di dottorato di ricerca, di durata non inferiore a tre anni, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di alta qualificazione scientifica.
  5. L’istituzione di ciascun dottorato di ricerca è disposta dal rettore con proprio decreto, su proposta di uno o più dipartimenti e previa deliberazione del senato accademico sentiti il consiglio di amministrazione, per quanto di competenza, ed il nucleo di valutazione interna dell’ateneo circa la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente.
  6. Ogni corso di dottorato di ricerca afferisce amministrativamente ad un solo dipartimento.
  7. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati dal regolamento per il dottorato di ricerca di cui all’art. 42, che, nel rispetto delle norme vigenti e del presente statuto, ne prevede i modi generali di funzionamento e la composizione e le funzioni degli organi di gestione.
  8. Il regolamento di cui al comma precedente prevede comunque un consiglio di dottorato, presieduto da un professore di ruolo o fuori ruolo dell’ Università di Pisa con compiti di coordinamento, e comprendente una rappresentanza degli iscritti al corso, eletti dai medesimi. Detto regolamento prevede inoltre le materie per deliberare sulle quali il consiglio si restringe al solo collegio dei docenti."
    • 30.8 bis La durata del mandato dei rappresentanti degli iscritti ai corsi nei consigli delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca è pari a due anni.
Articolo 31 - Dipartimento torna all'indice
  1. Il dipartimento è la struttura dell’Università deputata all’organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o a più corsi di studio.
  2. Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei docenti interessati e con l’approvazione del consiglio di dipartimento, possono essere attivate articolazioni interne del dipartimento, generalmente a carattere temporaneo, e senza alcuna rappresentatività esterna, la quale rimane in ogni caso attribuita al direttore del dipartimento.
  3. Il dipartimento:
    1. promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell’autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
    2. garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse;
    3. organizza le attività dei corsi di dottorato di ricerca che amministrativamente gli afferiscono, se del caso di concerto con gli altri dipartimenti proponenti, e secondo quanto previsto dal regolamento per il dottorato di ricerca di cui all’art. 42;
    4. organizza, sulla base delle indicazioni delle facoltà e dei corsi di studio e in collaborazione con essi, le attività didattiche relative ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali;
    5. esprime pareri e formula proposte sulla destinazione e copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e sulla attribuzione dei compiti didattici da parte delle facoltà, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza.
  4. Il dipartimento deve essere costituito da non meno di quindici docenti (professori di ruolo e ricercatori) di cui almeno dieci professori, dei quali almeno tre di prima fascia.
  5. Il senato accademico è autorizzato ad elevare nel tempo i limiti suddetti, in relazione al possibile incremento del numero dei professori di ruolo e dei ricercatori in servizio nell’ateneo.
  6. La proposta per la istituzione di un dipartimento, da inviare al rettore, deve essere adeguatamente motivata e deve essere coerente con il piano pluriennale di sviluppo dell’ateneo.
  7. La delibera relativa all’istituzione di un nuovo dipartimento è adottata dal senato accademico, ed è resa esecutiva con decreto del rettore previo parere favorevole del consiglio di amministrazione per le parti di sua competenza.
  8. Al momento della loro istituzione, i nuovi dipartimenti sono direttamente inseriti nella tabella C allegata al presente statuto.
  9. Le modalità per la gestione ed il funzionamento di ogni dipartimento sono contenute nel regolamento del dipartimento.
  10. Il dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.
  11. Ciascun docente deve afferire ad un dipartimento e non può afferire a più d’uno.
    E’ garantita ad ogni docente la libertà di afferenza ad uno dei dipartimenti compatibili con le sue competenze e i suoi interessi scientifici; sulla scelta esprime parere il consiglio di dipartimento interessato.
    Nel caso di contrasto fra la richiesta di afferenza e il parere del consiglio di dipartimento, la questione è sottoposta all’esame del senato accademico.
    Tutte le afferenze vengono deliberate dal senato accademico e rese esecutive con decreto del rettore.
  12. Fermo restando per il dipartimento l’obbligo di mettere a disposizione le risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche secondo quanto riportato nel punto 3 del presente articolo, gli iscritti al dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, gli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento ed i laureandi, tra i cui relatori siano compresi uno o più docenti afferenti al dipartimento, vengono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al dipartimento, nei limiti e nel rispetto delle condizioni definiti dal consiglio di dipartimento.
  13. Il regolamento del dipartimento potrà prevedere la concessione di analoghe autorizzazioni a persone non comprese nelle categorie sopraindicate.
  14. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile e la esercita nelle forme previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
  15. Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel regolamento generale di ateneo.
Articolo 32 - Organi del dipartimento torna all'indice
  1. Sono organi del dipartimento:
    • il direttore;
    • il consiglio;
    • la giunta.
Articolo 33 - Direttore del dipartimento torna all'indice
  1. Il direttore rappresenta il dipartimento.
    Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell’ambito del dipartimento.
    Spetta comunque al direttore:
    1. convocare e presiedere le riunioni del consiglio e della giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
    2. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
    3. assicurare l’osservanza nell’ambito del dipartimento delle norme dell’ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei relativi regolamenti;
    4. curare responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità;
    5. curare responsabilmente l’organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
    6. assicurare, nei limiti delle disponibilità del dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento;
    7. disporre, di concerto con il segretario amministrativo ed assumendone in solido con lui la responsabilità, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento, con l’accordo dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote destinate dal consiglio di dipartimento alla copertura delle spese generali;
    8. assicurare la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche relative agli insegnamenti affidati ai docenti afferenti al dipartimento;
    9. autorizzare le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del dipartimento.
  2. Spetta inoltre al direttore con la collaborazione della giunta:
    1. proporre annualmente il piano delle ricerche del dipartimento, coordinando quelle di iniziativa del dipartimento stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili;
    2. predisporre annualmente per la trasmissione al rettore le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività ; di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
    3. promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
    4. predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel dipartimento, da inviare al rettore per la elaborazione della relazione generale sull’ attività di ricerca dell’ateneo;
    5. predisporre annualmente, di concerto con il segretario amministrativo per la parte tecnica, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del dipartimento.
  3. Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall’ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
  4. Il direttore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno.
    Nei casi di non eleggibilità dei professori di ruolo di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno o di loro indisponibilità all’accettazione della carica per motivate ragioni accolte dal consiglio di dipartimento, l’elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno.
    Il direttore è eletto dai membri del consiglio di dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricor re al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell’ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto.
  5. Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica quattro anni accademici.
  6. Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento.
    Il vicedirettore, che è nominato con decreto del rettore, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
  7. Nel caso di assenza o impedimento del direttore e del vicedirettore, il direttore è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del dipartimento. Qualora l'assenza o l'impedimento del direttore si pr otragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.
  8. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del direttore, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni.
Articolo 34 - Consiglio di dipartimento torna all'indice
  1. Il consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del dipartimento.
  2. Spetta comunque al consiglio:
    • a. definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito a:
      1. la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;
      2. la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del dipartimento;
      3. l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al dipartimento;
    • b. approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento secondo quanto previsto dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
    • c. approvare le proposte formulate dal direttore relativamente all'art. 33.2, lettere a), b), c) e d);
    • d. approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
    • e. organizzare o concorrere all'organizzazione delle attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;
    • f. esprimere pareri obbligatori ed avanzare proposte ai consigli di facoltà interessati, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza del dipartimento, in merito: al conferimento di supplenze e affidamenti; alla destinazione dei posti già in organico di professore di ruolo e di ricercatore; alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
    • g. avanzare proposte ai consigli di facoltà interessati in merito alla richiesta di nuovi posti di ruolo di professori e di ricercatori;
    • h. esprimere pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, relativamente a settori di competenza del dipartimento;
    • i. presentare al senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo di cui all'art. 17, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del dipartimento;
    • l. approvare il regolamento del dipartimento;
    • m. collaborare con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali alla elaborazione e alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e di educazione permanente.
  3. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
  4. Il consiglio di dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dal segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante. Fanno inoltre parte del consiglio da un minimo di 2 ad un massimo di 6 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e uno o due rappresentanti eletti dai dottorandi, dai titolari di borse di studio e dagli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale.
  5. Del consiglio di dipartimento fanno parte, limitatamente all'organizzazione dell'attività didattica e dei relativi servizi, da uno a tre rappresentanti degli studenti che frequentano le strutture didattiche del dipartimento.
  6. La consistenza di tutte le rappresentanze elettive, dei loro corpi elettorali, le modalità della loro elezione e la durata del loro mandato sono definite nel regolamento del dipartimento.
  7. Nei regolamenti dei consigli di dipartimento deve essere prevista la partecipazione ai consigli di dipartimento, con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche e scientifiche ritenute di interesse generale per i dipartimenti stessi.
Articolo 35 - Giunta del dipartimento torna all'indice
  1. La giunta del dipartimento è l'organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
  2. La giunta ha compiti di coordinamento e di istruttoria e collabora con il direttore per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 33. 2, lettere a), b), c), d) ed e).
  3. La giunta del dipartimento è composta dal direttore, dal vicedirettore, dal segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un ugual numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori eletti con le modalità e nel numero stabiliti dal regolamento del dipartimento.
  4. La giunta viene rinnovata al momento della elezione del direttore.
  5. Il consiglio, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare alla giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega.
    La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del direttore.
Articolo 36 - Centri e consorzi universitari torna all'indice
  1. Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di interesse permanente dell'intero ateneo, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di ateneo di formazione e ricerca.
  2. Per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse generale, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri di servizi di facoltà o di ateneo.
  3. Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di comune interesse possono essere stabilite forme di collaborazione tra più università e tra queste ed enti pubblici e privati, attraverso la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi.
  4. Per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano docenti afferenti a più dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati e sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.
  5. Per la predisposizione, la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature complesse a carattere didattico o scientifico di uso e di interesse comune a più dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei dipartimenti interes-sati e sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di servizi.
  6. Le risorse finanziarie, di personale e logistiche necessarie per il funzionamento dei centri interdipartimentali devono essere garantite dai dipartimenti interessati.
  7. Per la loro natura di strutture universitarie che esplicano una complessa attività didattica e di ricerca di interesse generale per l'ateneo, l'Università può assegnare risorse finanziarie, logistiche e di personale tecnico-amministrativo ai centri di ateneo di formazione e ricerca ed ai seguenti centri interdipartimentali:
    1. centro linguistico interdipartimentale ;
    2. centro interdipartimentale di ricerche agro-ambientali "E. Avanzi";
    3. centro interdipartimentale "Museo di storia naturale e del territorio";
  8. Le modalità per la costituzione dei centri di cui ai punti 4 e 5 del presente articolo e le norme generali per il funzionamento dei centri di ateneo di formazione e ricerca e dei centri interdipartimentali sono contenute nel regolamento generale di ateneo.
TITOLO IV - Autonomia organizzativa e gestionale torna all'indice
Articolo 37 - Funzioni amministrative di ateneo torna all'indice
  1. Fermi restando i principi di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 7, l'Università informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative a criteri di economicità, di efficacia e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale in materia e dai relativi regolamenti universitari di attuazione.
  2. L'Università provvede con proprio regolamento alla organizzazione delle strutture amministrative centrali secondo criteri di distinzione degli uffici in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali, alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilità funzionale, nonché alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale.
  3. In conformità al principio generale della separazione tra funzioni di indirizzo e funzione di gestione, ai dirigenti amministrativi spetta, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'Università, nel rispetto dei regolamenti e nell'ambito delle risorse disponibili, la gestione delle funzioni amministrative, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati.
  4. Il direttore amministrativo sovrintende alle strutture amministrative centrali dell'università, determinando, in esecuzione dei regolamenti di ateneo, i criteri generali di organizzazione di cui è responsabile; cura, sulla base delle direttive del rettore, l'attuazione del programma annuale di attività; sottopone annualmente, sulla base delle relazioni dei dirigenti delle strutture amministrative, e del nucleo di valutazione interna, alla valutazione degli organi centrali di governo una analisi della economicità e della efficacia dell'attività amministrativa; esplica, tenendo anche conto della valutazione suddetta, una azione generale di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, in particolare coordinando le attività dei responsabili dei procedimenti, verificando e controllando l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.
    L'incarico del direttore amministrativo è conferito dal rettore, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, a un dirigente delle università o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alla amministrazione pubblica, per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è di tipo subordinato, regolato da un contratto di diritto privato. È istituita la figura del vice direttore amministrativo al quale spetta collaborare con il direttore amministrativo in tutte le sue funzioni e sostituirlo in caso di suo impedimento o assenza.
    La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine è disposta con decreto motivato del rettore, sentito il consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato, in caso di r esponsabilità grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa, o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.
  5. Coloro che sono preposti agli uffici di livello dirigenziale collaborano con il direttore amministrativo nell'osservanza delle rispettive competenze ed organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate. In particolare verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio che da esso dipende, individuano i responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio stesso e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.
    L'incarico di direzione di uffici di livello dirigenziale è conferito, con provvedimento del direttore amministrativo, a un dirigente di ruolo dell'Università di Pisa ovvero, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Università di Pisa appartenente alla categoria EP, ovvero a soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione interna di ateneo. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di conferimento, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, con facoltà di rinnovo. L'incarico è conferito tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza e applicando, ove possibile ed opportuno, il criterio di rotazione degli incarichi.
    Con provvedimento del direttore amministrativo sono inoltre conferiti, ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, incarichi di funzioni ispettive, di consulenza e ricerca.
    La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con provvedimento motivato dal direttore amministrativo previa contestazione all' interessato, in caso di risultati negativi della gestione amministrativa o reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.
    L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le modalità previste dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di ateneo.
  6. Le assunzioni all'impiego del personale tecnico-amministrativo avvengono secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di ateneo.
  7. Abrogato
  8. Presso l'Università è costituito il collegio dei revisori dei conti, composto (1) di tre membri, di cui uno, con funzoni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili o gli avvocati dello Stato, il secondo è assicurato dal Ministero dell' Economia e delle finanze, ed il terzo scelto dall'Ateneo. Il rettore, sentito il consiglio di amministrazione, nomina i membri, di cui uno con funzioni di vicepresidente. Il membro scelto dall'Ateneo deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili aventi specifica esperienza amministrativo-contabile presso amministrazioni pubbliche e/o istituzioni universitarie. Il collegio resta in carica tre anni. Ai suoi componenti è assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di una indennità e di eventuali gettoni di presenza. Il collegio esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurando, in conformità ai principi dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. In particolare, ogni membro del Collegio: - partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; - svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'ateneo, sia collegialmente che mediante incarichi individuali, affidati dal presidente ai membri del collegio; - svolge i compiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

(1) Il Senato accademico con deliberazione n. 130 dell' 8 febbario 2005 , nell'approvare la modifica all'art.37.8 , emanata con DR. 27 giugno n.01/11607, ha stabilito che per ciò che concerne la composizione del collegio dei revisori dei conti, la modifica in parola troverà applicazione al momento in cui saranno nominati i nuovi revisori ;

Articolo 37bis torna all'indice
  1. Per le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio è istituito il nucleo di valutazione di ateneo.
  2. Il nucleo di valutazione è formato da cinque membri di cui uno è uno studente e almeno tre sono studiosi ed esperti, anche esterni all'ateneo, del campo della valutazione, in particolare del rendimento dei pubblici servizi, dell'organizzazione e gestione aziendale, dell'andamento delle procedure amministrative, della produttività e qualità delle attività didattiche e di ricerca.
  3. Il mandato del nucleo di valutazione termina con la scadenza della componente elettiva del Senato accademico in carica al momento della nomina. I membri, ivi compreso il presidente, sono designati dal Senato accademico, su proposta del rettore che li nomina con decreto.
  4. Il nucleo di valutazione svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute. Il nucleo gode di autonomia operativa e ha diritto di accesso a tutti i dati e ai documenti dell'ateneo. Risponde esclusivamente al rettore, cui riferisce trimestralmente.
Articolo 38 - Commissioni istruttorie per il funzionamento della ricerca autonomamente programmata torna all'indice

Per ciascuna area scientifica, in applicazione dell'art. 14.1, lettera e) del presente statuto, è costituita una commissione di area, formata da rappresentanti dei docenti (professori e ricercatori) afferenti all'area stessa, incaricata di formulare motivate proposte al senato accademico per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti dell'attività di ricerca autonomamente programmata.

La composizione e le modalità operative della commissione sono deliberate dal senato accademico.

Articolo 39 - Sistema bibliotecario di ateneo torna all'indice
  1. Il sistema bibliotecario di ateneo è costituito dai centri di servizi bibliotecari. Le norme quadro per il funzionamento e l'interconnessione dei centri di servizi bibliotecari sono definite nel piano bibliotecario di ateneo, approvato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza.
  2. Abrogato
  3. Il sistema museale di ateneo è costituito dai musei e dalle collezioni. Le norme quadro per il funzionamento del sistema museale sono definite nel piano museale di ateneo approvato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza.
Articolo 40 - Collegio dei direttori dei dipartimenti torna all'indice
  1. Per stabilire e mantenere un organico collegamento fra i dipartimenti e gli organi centrali dell'Università, è istituito il collegio dei direttori di dipartimento.
  2. Il collegio è composto dai direttori di tutti i dipartimenti, dai direttori dei centri di ateneo di formazione e ricerca di cui all'art. 36.1 e dai direttori dei centri interdipartimentali che esplicano una complessa attività didattica e di ricerca di interesse generale per l'ateneo di cui all'art. 36.7.
  3. Il collegio:
    1. esprime la rappresentanza dei direttori di dipartimento nel consiglio di amministrazione;
    2. avanza proposte ed esprime pareri in merito alle questioni riguardanti i dipartimenti;
    3. favorisce la collaborazione fra i dipartimenti per tutti i temi di competenza, tra cui in particolare quelli riguardanti l'attività di ricerca e la formazione della ricerca;
    4. esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto e dai regolamenti.
  4. Il collegio delibera un regolamento concernente le norme per il suo funzionamento. Il regolamento è emanato con le procedure previste nell'art. 44.
TITOLO V - Autonomia regolamentare - Regolamenti di ateneoArticolo torna all'indice
Articolo 41 - Regolamento generale di ateneo torna all'indice
  1. Il regolamento generale di ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.
  2. Esso contiene inoltre i criteri e le procedure per la definizione di atti di particolare rilevanza per l'ateneo, e le norme quadro per la predisposizione del regolamento del consiglio degli studenti e di quelli delle strutture.
  3. Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione ed i consigli delle facoltà e dei dipartimenti
Articolo 42 - Regolamento didattico di ateneo e regolamento per il dottorato di ricerca torna all'indice
  1. Il regolamento didattico di ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Università rilascia titoli accademici.
  2. Il regolamento didattico di ateneo è deliberato dal senato accademico ed è emanato dal rettore ai sensi della normativa vigente.
  3. Il regolamento per il dottorato di ricerca contiene le norme generali di istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca.
  4. Il regolamento per il dottorato di ricerca è approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza, ed è emanato dal rettore.
Articolo 43 - Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità torna all'indice
  1. Il regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.
    In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
  2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.
  3. Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e i consigli delle facoltà e dei dipartimenti.
Articolo 44 - Altri regolamenti torna all'indice
  1. Il regolamento del consiglio degli studenti contiene le norme relative al funzionamento del consiglio degli studenti.
    Il regolamento è deliberato dal consiglio degli studenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. I regolamenti delle strutture dell'ateneo contengono le disposizioni relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.
    Essi sono deliberati dai consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di ateneo.
  3. I regolamenti delle attività didattiche disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti: l'articolazione dei corsi di laurea e di diploma universitario e delle scuole di specializzazione; i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori; i moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza; le modalità ; degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori; i limiti delle possibilità delle iscrizioni fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore; gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi e la propedeuticità degli insegnamenti stessi; le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio; l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al conseguimento dei corsi seguiti con esito positivo.
    I regolamenti sono deliberati dai consigli di facoltà, su proposta dei consigli delle strutture didattiche.
  4. I regolamenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo sono trasmessi al Senato accademico che esercita il controllo di legittimità per violazione di legge, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, nonchè il controllo di merito. Il Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza, puo' per una sola volta richiedere motivatamente agli organi proponenti il riesame del regolamento, indicando le norme ritenute non legittime e quelle ritenute non opportune. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non opportunità con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. In assenza di rilievi, i regolamenti sono emanati dal rettore entro 60 giorni dalla trasmissione.
Articolo 45 - Entrata in vigore e modifica dei regolamenti torna all'indice
  1. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.
  2. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.
TITOLO VI - Norme comuni e finali torna all'indice
Articolo 46 - Inizio dell'anno accademico torna all'indice
  1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1º novembre.
  2. I mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono dall'inizio dell'anno accademico. Con appositi regolamenti e nel rispetto delle norme statali vigenti in materia, possono essere stabilite diverse decorrenze dei mandati delle rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e specializzandi nei consigli delle strutture didattiche e di ricerca.
Articolo 47 – Designazioni elettive torna all'indice
  1. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.
  2. Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative al rettore, al preside di facoltà, al direttore di dipartimento, al presidente di consiglio di corso di studio e alle rappresentanze degli studenti, sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Le votazioni per le designazioni elettive delle rappresentanze degli studenti sono valide se vi abbiano partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto le designazioni dei rappresentanti delle categorie stesse.
    La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi.
  3. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di preside di facoltà e di presidente o direttore delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università, ovvero entro trenta giorni dall'interruzione del mandato di cui agli artt. 23.11, 28.9 e 33.8, il decano dei professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, rispettivamente dell'università, della facoltà e della struttura interessata, indice le elezioni per il rinnovo della carica vacante. In caso di cessazione anticipata del mandato del rettore la riunione del corpo elettorale di cui all'art.13.5 deve essere tenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione dei giorni di vacanza accademica.
  4. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono indette le elezioni da parte del rettore.
  5. Il rettore, il preside di facoltà e i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno.
    Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.
  6. I direttori di dipartimento devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata della carica.
  7. La funzione di rettore, preside di facoltà, presidente di corso di studio, direttore di dipartimento, membro elettivo del senato accademico, membro elettivo del consiglio di amministrazione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
  8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
  9. In caso di interruzione del mandato di rettore, di preside di facoltà, di presidente di consiglio di corso di studio e di direttore di dipartimento, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.
  10. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.
  11. Nel caso di dimissioni del preside di facoltà, del direttore di dipartimento e del presidente del consiglio di corso di studio, queste devono essere presentate al rettore e contestualmente comunicate ai componenti dell'organo che ha proceduto alla designazione elettiva; il rettore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilità dell'interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni. Nel caso di dimissioni del rettore, queste sono presentate al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e contestualmente comunicate ai componenti del senato accademico.
Articolo 48 - Incompatibilità torna all'indice
  1. Le cariche di rettore e di prorettore vicario sono incompatibili con quelle di preside di facoltà e di presidente o direttore di altre strutture didattiche o di ricerca.
  2. Le cariche di preside di facoltà, direttore di dipartimento, presidente di corso di studio, direttore di uno dei centri previsti dall'articolo 36.7, sono tra loro incompatibili.
  3. La carica di membro del senato accademico, fatta eccezione per il rettore, il prorettore vicario ed il direttore amministrativo, è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione.
  4. La funzione di prorettore è incompatibile con quelle di membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
  5. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'università, si candidi a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica.
  6. Per i fini di cui al presente articolo, tra le strutture didattiche e di ricerca non sono comprese le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato, nonché le strutture didattiche relative alle attività di cui al comma 6 dell'articolo 4.
  7. La posizione di rettore, prorettore, membro del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, dirigente amministrativo, è incompatibile con quella di membro del nucleo di valutazione di ateneo. Tale incompatibilità non si applica agli studenti.
Articolo 48 bis torna all'indice

Le disposizioni del presente statuto, laddove fanno menzione dei professori di ruolo, devono intendersi riferite ai professori ordinari e straordinari ed ai professori associati, con esclusione dei professori fuori ruolo sia ordinari che associati.

Articolo 49 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni torna all'indice
  1. Le adunanze degli organi sono valide se:
    1. tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l' indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno 5 giorni prima dell' ;adunanza, salvo casi di urgenza;
    2. siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo.
  2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente punto 1, lettera b), non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza.
    • 2 bis. Abrogato.
  3. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta.
    Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quinto dei membri del collegio.
  4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
    Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80, soltanto se intervengono all'adunanza.
    Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.
  5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.
  6. Per il consiglio degli studenti tutte le norme di funzionamento, ivi comprese quelle sulla validità delle adunanze e delle deliberazioni, sono stabilite nel regolamento dell'organo. In prima applicazione, tale regolamento è deliberato dal senato accademico su proposta dei rappresentanti degli studenti in senato accademico e in consiglio di amministrazione.
Articolo 50 - Verbalizzazione torna all'indice
  1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.
  2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.
  3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.
Articolo 51 - Modifiche di statuto torna all'indice
  1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, previo parere del consiglio di amministrazione sugli aspetti di competenza.
    Le modifiche di statuto rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi membri.
  2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal consiglio di amministrazione, dal consiglio degli studenti e dai consigli di fa-coltà e di dipartimento. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte presentate.
  3. Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10.
TITOLO VII - Disposizioni transitorie torna all'indice
Articolo 52 - Entrata in vigore dello statuto torna all'indice
  1. Lo statuto entra in vigore il 1° novembre 1994 o, in caso di mancata pubblicazione in tempo utile per la data suddetta, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.
  2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.
Articolo 53 - Dipartimenti torna all'indice
  1. Limitatamente ai primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto, è consentita la istituzione di dipartimenti con un numero di docenti (professori di ruolo e ricercatori) non inferiore a dieci, di cui almeno otto professori, dei quali almeno due di prima fascia.
  2. I dipartimenti già attivati all'entrata in vigore del presente statuto e quelli che saranno istituiti nei tre anni successivi dovranno adeguare la loro composizione numerica a quanto stabilito dallo statuto entro sette anni dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso.
Articolo 54 - Istituti torna all'indice
  1. Gli istituti che risultano ancora attivati all'entrata in vigore del presente statuto, continuano temporaneamente a svolgere le attività di ricerca e didattiche nell'ambito della facoltà di appartenenza, in accordo con quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. 382/80.
  2. È in ogni caso esclusa la istituzione di nuovi istituti. Al termine dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente statuto tutti gli istituti dell'ateneo saranno disattivati. I professori di ruolo ed i ricercatori facenti parte degli istituti suddetti dovranno trasferire la propria afferenza ad uno dei dipartimenti già istituiti nell'ateneo o proporre la istituzione di nuovi dipartimenti, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
  3. Entro lo stesso periodo dovrà essere adeguato alle norme statutarie e dell'ordinamento universitario nazionale il Centro "E. Piaggio", istituito con D.P.R. 25.10.1983, n. 924.
Articolo 55 - Scadenze temporali ed elezioni torna all'indice

Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le norme seguenti:

  1. il mandato del rettore in carica al momento della emanazione dello statuto termina il 31 ottobre 1996. I mandati successivi hanno la durata prevista dallo statuto;
  2. entro due mesi dall'entrata in vigore dello statuto dovranno essere indette le votazioni per la designazione delle componenti elettive del senato accademico di cui all'art.14;
  3. ai fini della prima elezione dei membri del senato accademico di cui all'art.14.3 lettera e) i dipartimenti e gli istituti dell'università sono assegnati, in base al criterio ivi definito, ai settori culturali come risulta dalla tabella D allegata. Per ogni settore il corpo elettorale è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti e agli istituti assegnati al settore. La tabella D verrà comunque modificata a seguito della disattivazione di istituti o della attivazione di nuovi dipartimenti durante la fase transitoria;
  4. il mandato dei membri elettivi del primo senato accademico, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, termina il 31 ottobre 1998. I mandati successivi hanno la durata prevista dal presente statuto, con inizio dal 1°; novembre;
  5. il mandato dei rappresentanti degli studenti nel primo senato accademico termina il 31 ottobre 1996. I mandati successivi hanno la durata prevista dal presente statuto, con inizio dal 1° novembre;
  6. il consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore dello statuto continua il suo mandato fino al 31 ottobre 1995. Al momento del rinnovo, la composizione del consiglio e la durata del mandato dei suoi membri sono quelle previste dal presente statuto.
    L'incarico di direttore amministrativo già attribuito al momento dell' entrata in vigore del presente statuto termina il 31 dicembre 1995. Gli incarichi di dirigente sono attribuiti entro trenta giorni dalla emanazione del regolamento di cui all'articolo 37.2;
  7. i presidi di facoltà e i presidenti o direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio che sono in carica all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla legge che era in vigore al momento della loro elezione. I mandati successivi hanno la durata stabilita dal presente statuto;
  8. all'entrata in vigore dello statuto si procede all'adeguamento della composizione dei consigli di facoltà e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio con la immediata integrazione dei membri di diritto e con la elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nella consistenza stabilita dallo statuto. La elezione dei nuovi rappresentanti determina la cessazione di quelli che facevano parte dei consigli suddetti;
  9. i regolamenti per lo svolgimento delle prime elezioni dei membri elettivi nel senato accademico e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nei consigli di facoltà e nei consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono deliberati dal senato accademico.
    Dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal rettore con proprio decreto;
  10. a seguito delle elezioni di cui ai precedenti commi è attivato il consiglio degli studenti composto, in questa prima fase, dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nei consigli di facoltà eletti a norma del presente statuto, e da quelli ancora in carica nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione del diritto allo studio e nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari;
  11. i mandati in atto all'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, sono computati come un unico mandato ai fini della non rieleggibilità.
  12. ai fini della determinazione delle situazioni di eleggibilità, la disposizione di cui alla precedente lettera m) deve intendersi nel senso che il mandato in atto all'entrata in vigore dello Statuto è computato solo allorché la parte maturata nel periodo di vigenza dello Statuto medesimo abbia superato la durata prevista dall'art.47.10.
Articolo 56 - Regolamenti torna all'indice
  1. A norma del presente statuto, entro sei mesi dalla costituzione del senato accademico gli organi competenti dell'università provvedono alla predisposizione e all'approvazione:
    • del regolamento generale di ateneo;
    • del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
    • del regolamento didattico di ateneo.
  2. Entro sei mesi dai decreti di approvazione dei regolamenti specificati nel comma precedente, sono emanati tutti gli altri regolamenti previsti dallo statuto.
  3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti.
Articolo 57 - Cessazione di organi torna all'indice
  1. Con la costituzione del senato accademico a norma del presente statuto, la commissione di ateneo costituita ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1982 n. 382, art. 82 è soppressa e le sue competenze sono trasferite al senato accademico.
  2. Le commissioni scientifiche incaricate dell'istruttoria delle richieste relative alla utilizzazione della quota del 60% dello stanziamento annuale del bilancio del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in carica all'entrata in vigore del presente statuto, continuano la loro attività fino alla costituzione delle commissioni scientifiche di area, di cui all'art. 38.
Articolo 58 – Norme transitorie conseguenti all'autonomia didattica torna all'indice
  1. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli agli studenti già iscritti ai corsi di laurea e di diploma che risultano ancora attivi alla scadenza dei termini previsti dai decreti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
  2. Fino alla disattivazione definitiva dei corsi di studio attivati ai sensi della normativa antecedente a quella del decreto ministeriale 509/99, i relativi consigli di corso di studio continuano ad essere costituiti e regolati dalle norme statutarie in vigore alla data del 31 ottobre 2001.
  3. L'aggregazione tra consigli dei nuovi corsi di studio attivati ai sensi del decreto ministeriale 509/99 e consigli dei vecchi corsi di studio attivati ai sensi della normativa precedente si attua secondo quanto previsto dall' articolo 29; esclusivamente per la gestione delle materie residuali concernenti i vecchi corsi di studio il Senato Accademico, su proposta dei consigli di corso di studio interessati, può adottare specifiche norme integrative, anche in deroga all'art. 27, relativamente alla composizione e al funzionamento del consiglio aggregato.

Ultimo aggiornamento documento: 28-Jan-2011