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Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Statuto e Regolamenti / Regolamenti di ateneo / Disciplina generale di ateneo / Regolamento delle commissioni permanenti Senato Accademico-Consiglio di Amministrazione

Disciplina generale di ateneo

Funzioni utili

Regolamento delle commissioni permanenti Senato Accademico-Consiglio di Amministrazione

D.R. 6 ottobre 1998 n. 01/1416 Emanazione
D.R. 1 luglio 2003, n.01/840 Emanazione nuovo regolamento
D.R. 1 dicembre 2005, n.01/20948 Modifiche

Articolo 1

Sono costituite le seguenti commissioni permanenti miste fra senato accademico e consiglio di amministrazione:

Articolo 2

Le commissioni permanenti, ciascuna nell'ambito individualmente attribuito dall'art. 1, hanno compiti consultivi ed istruttori nei confronti degli organi centrali di governo dell'Ateneo, ai quali possono altresė proporre delibere.

Articolo 3

Per materie particolari, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono deliberare l'stituzione di commissioni anche a composizione mista, di durata non superiore a due anni accademici.

Articolo 4

Tutte le commissioni sono presiedute dal Rettore.

Ogni commissione elegge tra i propri componenti il vicepresidente, il quale

  1. presiede le riunioni della commissione in assenza del presidente e in tal caso riferisce al senato accademico e al consiglio di amministrazione;
  2. collabora con il Presidente alla predisposizione del calendario annuale delle sedute e dell'ordine del giorno di ciascuna di esse.
Articolo 5

Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione provvedono alla nomina dei membri docenti di rispettiva competenza, individuandoli fra i propri componenti, sulla base di una proposta del Rettore.

Sia la proposta che la nomina sono formulate tenendo conto anche dell'esigenza di realizzare la rappresentativitā dei singoli settori culturali.

I rappresentanti della componente studentesca e del personale tecnico amministrativo sono designati, tra i propri membri, dalle stesse componenti congiunte del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Ciascun membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione deve far parte di almeno una delle commissioni permanenti fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma I.

Articolo 6

La commissione I č composta pariteticamente:

La Commissione III č composta:

Le Commissioni II, IV, V e VI sono formate fino ad un massimo di cinque docenti nominati dal senato accademico e fino ad un massimo di tre docenti nominati dal consiglio di amministrazione. In ciascuna delle commissioni in questione la componente studentesca e quella del personale tecnico - amministrativo possono designare ognuna fino ad un massimo di due rappresentanti.

Č comunque consentito a tutti i membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione di partecipare con diritto di parola, ma senza diritto di voto, alle sedute di qualsiasi commissione.

Articolo 7

I prorettori competenti per materia, se indicati nell'atto di nomina di ciascuna commissione, possono farne parte con voto consultivo.

Esperti della materia o del tema in discussione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di ciascuna commissione, dal rispettivo presidente.

Articolo 8

Tre assenze consecutive ingiustificate da parte di uno qualsiasi dei componenti di una commissione permanente (con esclusione del presidente), comportano la decadenza automatica dalla carica.

La sostituzione del decaduto avviene con le modalitā di cui all'art. 5.

Per le commissioni con composizione fino a dodici membri il quorum costitutivo č fissato in cinque membri e quello deliberativo nella maggioranza dei presenti. Per le altre commissioni si applicano le regole statutarie generalmente previste per gli organi collegiali.

Articolo 9

Ciascuna commissione permanente dispone di una segreteria, secondo la previsione contenuta nel proprio atto di nomina.

Per ciascuna commissione permanente l'Amministrazione centrale assicura il servizio di segreteria.

Ultimo aggiornamento documento: 11-Mar-2008

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