Funzioni utili
Regolamento di Ateneo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione
D.R. 9 luglio 1999 n. 01/959 Emanazione
D.R. 6 settembre 1999 n. 01/1151 Rettifica
D.R. 4 settembre 2002 n. 01/1081 Modifiche e integrazioni
D.R. 25 maggio 2007, n. I/2A/8286 Modifica Artt.11 e 16
Articolo 1 - Componenti elettive
- Il presente regolamento disciplina le elezioni nel Consiglio di Amministrazione dei sottoindicati rappresentanti, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 47 dello Statuto:
- 2 rappresentanti dei professori di ruolo di I fascia;
- 2 rappresentanti dei professori di ruolo di II fascia;
- 2 rappresentanti dei ricercatori;
- 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
- Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15.3, lett. d) e dell' ;art. 40.3, lett. a) dello Statuto il rappresentante dei Direttori di dipartimento è designato dal collegio dei direttori stessi ed è nominato con decreto del Rettore, contestualmente agli altri membri elettivi del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 2 - Elettorato attivo e passivo
- Per l'elezione dei rappresentanti di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo hanno diritto al voto, per le rispettive categorie di appartenenza, tutti i professori di I fascia e II fascia e tutti i ricercatori e assistenti in servizio alla data indicata sul decreto di indizione, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR 382/80. L'elettorato passivo è composto come l'elettorato attivo, salvo che ne sono esclusi coloro che siano fuori ruolo o che siano in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR 382/80. Sono comunque esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare. Ogni elettore ha diritto di voto limitatamente alla categoria di appartenenza.
- Per l'elezione dei rappresentanti di cui al punto d) del precedente articolo ha diritto al voto ed è eleggibile tutto il personale tecnico-amministrativo dell'università con assunzione a tempo indeterminato e in servizio alla data indicata sul decreto di indizione. Al personale comandato spetta il solo elettorato attivo. Sono comunque esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
- Non sono comunque eleggibili coloro che siano stati rappresentanti negli ultimi due mandati precedenti l'elezione. Per il computo dei mandati, ai fini della non rieleggibilità, il mandato in atto all'entrata in vigore dello Statuto è computato solo allorché la parte maturata nel periodo di vigenza dello Statuto medesimo abbia superato la metà di quella nominale.
Articolo 3 - Elenchi dei votanti
- Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante deposito presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali nonché sulla pagina web dell'Ateneo www.unipi.it/elezioni, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
- Eventuali indebite omissioni o inclusioni possono essere segnalate da qualunque membro del corpo elettorale, secondo le modalità ed i termini indicati all'art. 14. Peraltro, eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.
- Ove la procedura si svolga con il voto telematico:
- l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'ateneo www.unipi.it/elezioni e contestuale deposito presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni;
- eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui alla lettera a) del presente comma possono essere segnalate al rettore entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo. Sui reclami decide nei sette giorni successivi, il rettore;
- gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma, il sesto giorno precedente la votazione.
Articolo 4 - Candidature
- Le elezioni dei rappresentanti di cui all'art. 1 si svolgono sulla base di candidature ufficiali.
- Le candidature devono essere presentate presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali, almeno venti giorni prima dalla data delle votazioni, mediante apposita dichiarazione. Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno dieci elettori facenti parte del relativo corpo elettorale. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.
- L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna.
Articolo 5 - Commissione elettorale centrale
- Alle operazioni elettorali sovrintende la Commissione elettorale centrale istituita ai sensi del D.R. 25 settembre 1998, n. 01/1353, la cui composizione è stata modificata con D.R. 4 dicembre 2001, n. 01/1471.
Articolo 6 - Commissioni di seggio
- Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costituisce delle commissioni di seggio composte da un presidente, da un segretario, da uno o più scrutatori, e relativi supplenti.
- Per l'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 è costituita un'unica commissione di seggio composta da tre professori di I fascia, di cui uno con funzioni di presidente, da tre professori di II fascia e da tre ricercatori, di cui uno con funzioni di segretario, e relativi supplenti. I nominativi sono designati dal Senato Accademico.
- Per l'elezione dei rappresentanti di cui alla lettera d) dell'art. 1 le commissioni sono composte da personale tecnico-amministrativo sorteggiato tra coloro che risultano iscritti negli elenchi degli scrutatori e dei presidenti depositati presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali.
- (3bis.) In caso di votazioni telematiche, la commissione di seggio è nominata dal rettore su proposta del direttore amministrativo.
- Non può far parte del seggio chi si presenta quale candidato.
Articolo 7 - Modalità di voto
- Ciascun elettore ha a disposizione, per l'espressione del voto, una scheda e può esprimere una sola preferenza con l'indicazione del cognome e, in caso di omonimia, anche del nome del candidato. Se ulteriormente necessario, può essere indicata la data di nascita. La preferenza può, inoltre, essere indicata con il numero d'ordine del candidato, rilevabile dagli appositi manifesti predisposti dall'amministrazione.
Articolo 7 bis - Elezioni telematiche
- Ove lo svolgimento delle elezioni avvenga con il sistema del voto telematico, la procedura da seguire è la seguente:
- a ciascun elettore sarà consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato, previo accertamento dell'identità personale;
- l'elettore accede alla propria postazione di voto, apre il proprio certificato elettorale e digita il proprio codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all' elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo;
- una volta confermata la propria identità, l'elettore sarà chiamato a digitare la chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'elettore viene accreditato presso il sistema;
- a questo punto all'elettore si presenta la lista dei candidati per l'elezione in corso. A ciascun nominativo è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca. Il sistema non consente l'espressione di voto per persone che non siano inserite nell'elenco;
- viene poi richiesta all'elettore una ulteriore esplicita conferma della propria volontà. Dopo tale conferma la preferenza diviene non più ; modificabile né revocabile.
- La procedura telematica assicura l'accertamento dell' identità dell'avente diritto e la segretezza del voto.
Articolo 8 - Casi di nullità
- Sono dichiarate nulle le schede che:
- non offrono possibilità di identificare il candidato prescelto, ovvero contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate dall'art. 7;
- non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal seggio;
- recano segni o alterazioni che manifestano la volontà, da parte dell'elettore, di far riconoscere il proprio voto;
- riportano voti di preferenza per candidati che non si sono presentati ufficialmente, o che non appartengono al relativo corpo elettorale.
- Sono dichiarate nulle le preferenze eccedenti il numero consentito. In tale caso si considera valida la prima preferenza espressa.
Articolo 9 - Quorum per la validità delle elezioni
- Le elezioni sono valide se vi hanno partecipato almeno il 30% degli aventi diritto per ciascuno dei collegi elettorali interessati.
- Se in uno o più collegi elettorali il quorum richiesto non viene raggiunto, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto le designazioni dei rappresentanti dei collegi stessi.
- La mancata designazione di rappresentanti non pregiudica la validità della composizione dell'organo.
Articolo 10 - Proclamazione degli eletti
- In ogni collegio elettorale, per i rappresentanti dei professori di I fascia, dei professori di II fascia, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, per i singoli collegi elettorali interessati.
- In caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l' Università di Pisa e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età.
- Qualora uno dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori si trovi in regime di impegno a tempo definito, dovrà optare, entro tre giorni dalla nomina e con decorrenza immediata, per il regime di impegno a tempo pieno, pena la decadenza dall'incarico. Il regime di impegno a tempo pieno deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato.
Articolo 11 - Mandato
- Gli eletti sono nominati con decreto del Rettore e rimangono in carica per quattro anni accademici. I risultati elettorali e i nominativi degli eletti sono resi pubblici tramite il sito web dell'ateneo.
Articolo 12 - Incompatibilità
- La carica di membro elettivo del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro elettivo del Senato Accademico. È altresì incompatibile con la funzione di prorettore.
- Chi ricopra uno dei precedenti incarichi, se eletto nel Consiglio di Amministrazione, decade dall'incarico già ricoperto contestualmente alla nomina.
Articolo 13 - Sostituzioni
- In caso di rinuncia alla nomina, o di dimissioni dalla carica, o di trasferimento in altra sede, o di dimissioni dal servizio, o per qualsiasi altra causa di decadenza, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti dello stesso collegio elettorale.
- I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
- Se non vi sono altri candidati utilmente collocati in graduatoria, il Rettore provvede ad indire nuove elezioni per il collegio elettorale interessato, salvo che la vacatio si verifichi nei dodici mesi precedenti la scadenza naturale del mandato. I nuovi eletti rimangono comunque in carica nei termini stabiliti dal precedente comma.
Articolo 14 - Reclami
- I reclami concernenti le operazioni elettorali, comprese quelle preliminari di cui agli artt. 3 e 4, devono essere presentati al Rettore entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono.
- I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
- Sui reclami decide, nei tre giorni successivi, la Commissione elettorale centrale di cui all'art. 5, dandone immediata notificazione all' interessato.
- Avverso le decisioni della Commissione è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle stesse, ulteriore reclamo al Rettore, il quale decide in via definitiva nei sette giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.
- Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.
Articolo 15 - Decreto di indizione
- Le elezioni delle suddette rappresentanze sono indette dal Rettore con decreto che è emanato nei sei mesi precedenti la data di scadenza del mandato.
Articolo 16 - Norma finale
- Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme per le elezioni dei consigli comunali in quanto applicabili, contenute nel DPR 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche, nonché alle norme dello Statuto dell'Università.
- Il presente regolamento è pubblicato all'Albo dell'Ateneo e sul Bollettino Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo del Rettorato.
2.bis Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica.
Ultimo aggiornamento documento: 11-Jul-2007