Università di Pisa

Elenco scorciatoie

Cerca nel sito

Salta al menu principale

Menu principale

Salta al percorso di navigazione

Percorso di navigazione

Salta al menu di sezione

Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Statuto e Regolamenti / Regolamenti di ateneo / Area del personale / Regolamento per i trasferimenti interni del personale tecnico-amministrativo

Area del personale

Funzioni utili

Regolamento per i trasferimenti interni del personale tecnico-amministrativo


D.R. 23 aprile 2002 n. 01/509 Emanazione
D.R. 25 maggio 2007, n.I/2A/8286 Modifica art.6

Articolo 1 - Norme generali
  1. Il presente regolamento disciplina i trasferimenti del personale tecnico amministrativo tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università, ivi compresa l'amministrazione centrale dell'Ateneo. Non si applica ai movimenti di personale all'interno delle unità organizzative ricomprese nella stessa struttura.
  2. La procedura di trasferimento viene avviata a domanda dell'interessato ovvero d'ufficio. Il relativo provvedimento è sempre adottato dal direttore amministrativo.
  3. I trasferimenti a domanda vengono disposti esclusivamente nel rispetto della dotazione organica finanziata delle macro-aree interessate e tenendo presenti le competenze professionali del soggetto trasferito.
Articolo 2 - Trasferimenti a domanda
  1. La domanda di trasferimento, contenente eventualmente le aspirazioni di lavoro e le sedi di assegnazione preferenziali, va indirizzata al direttore amministrativo e al responsabile della struttura di appartenenza il quale dovrà esprimere entro 15 giorni il proprio motivato parere in merito. Trascorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in maniera positiva.
  2. E' sempre possibile, con l'accordo degli interessati e dei responsabili delle strutture, operare scambi di personale tra strutture appartenenti a macro-aree diverse, con eventuale adeguamento del budget della macro area se il personale trasferito appartiene a categorie diverse.
  3. E' altresì possibile, con il consenso delle strutture interessate, il trasferimento di unità di personale all'interno della stessa macro-area, eventualmente anche svincolato da un contestuale scambio.
  4. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di trasferimento, all'interessato sarà data comunicazione dell'esito della stessa da parte del direttore amministrativo.
Articolo 3 - Trasferimenti d'ufficio
  1. I trasferimenti d'ufficio sono disposti dal direttore amministrativo sentiti i responsabili delle strutture interessate. Possono essere attivati nei seguenti casi non tassativi:
    1. situazioni di disagio nella struttura di appartenenza del dipendente interessato tali da ostacolare un normale svolgimento dell'attività lavorativa cui è preposto;
    2. esubero di personale nella macro area di appartenenza del dipendente interessato, dovuto a variazioni della dotazione organica, ad accorpamenti di strutture o a cessazione di attività rilevanti in maniera permanente;
    3. motivate e imprescindibili esigenze di servizio.
Articolo 4 - Distacchi temporanei
  1. Il direttore amministrativo, per urgenti esigenze di servizio, può disporre distacchi temporanei di personale da una struttura ad un'altra, anche part-time ed eventualmente anche in deroga alla dotazione organica.
  2. Il provvedimento di distacco temporaneo deve essere motivato e contenere l'indicazione del termine iniziale e finale del distacco stesso.
  3. Il distacco temporaneo può essere prorogato con provvedimento del direttore amministrativo laddove persistano le esigenze che lo hanno determinato, senza che venga superato il limite massimo complessivo di un anno.
Articolo 5 - Reclami
  1. Avverso i provvedimenti emanati in base al presente regolamento, può essere presentato reclamo da parte dell'interessato al Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 9 comma 6 del Regolamento di attuazione della legge 241/90 nell'Università di Pisa.
Articolo 6 - Norma finale
  1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale, ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua affissione all'Albo ufficiale dell' Ateneo. E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Università di Pisa e sul suo sito web e sostituisce integralmente il regolamento attualmente in vigore disciplinante la stessa materia.

1.bis Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica.

Ultimo aggiornamento documento: 10-Jul-2007

Copyright © 2006 - Università di Pisa
Università di Pisa - Lungarno Pacinotti, 43 - 56126 Pisa
tel +39 050 221 2111 - fax +39 050 40834 - P.I. 00286820501 - C.F. 80003670504
Numero Verde Studenti 800-018600
Posta Elettronica Certificata Ateneo protocollo@pec.unipi.it