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Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Statuto e Regolamenti / Regolamenti di ateneo / Area del personale / Regolamento per l'assunzione di ricercatori in formazione

Area del personale

Funzioni utili

Regolamento per l' assunzione di ricercatori in formazione


D.R. 17 settembre 2004, n. 01/14566 Emanazione regolamento
D.R. 25 maggio 2007, n.I/2A/8286 Modifica Artt.8 e 14

Sommario
Premesse

L'Ateneo, operando esclusivamente sulla base della legislazione universitaria vigente, ad essa ispira, nel quadro dell'autonomia, le proprie scelte programmatiche e regolamentari.

In relazione al tema specifico del rinnovamento del personale docente, l'Ateneo individua nella figura del ricercatore di ruolo il canale naturale e privilegiato di reclutamento, e ribadisce la propria volontà di continuare ad attivare tali posizioni, tenuto conto del fabbisogno, della disponibilità economica e dei vincoli di legge.

Tutto ciò premesso, il Regolamento si fonda sui seguenti irrinunciabili presupposti:

  1. Non vi possono essere bandi di concorso per ricercatore in formazione se non sulla base dell'impegno a bandire un numero di entità comparabile di posizioni di ricercatore di ruolo nell'arco di tempo triennale di durata dei contratti. Pertanto l'eventuale impossibilità di bandire tali posti derivante da modifiche legislative dello stato giuridico del personale docente farebbe cessare ipso facto la possibilità di attivare le corrispondenti posizioni a termine.
  2. L'ipotesi della rinnovabilità del contratto a termine è esclusivamente funzionale a garantire possibili sbocchi nel caso di situazioni d'emergenza legate all'eventuale impossibilità materiale o legale di bandire concorsi per posti di ruolo nell'arco di tempo indicato. Essa pertanto deve essere considerata come una possibilità non auspicabile e in ogni caso non meccanicamente associata all'attribuzione di un contratto di ricercatore in formazione.
  3. La superiore qualità giuridica e normativa della posizione di ricercatore in formazione rispetto a quella di titolare di assegno e la programmazione degli sbocchi legata alla nuova figura inducono gli Organi di Governo dell'Ateneo a individuare l'obiettivo strategico della riduzione dell'area non programmata della formazione post-dottorale finalizzata alla docenza universitaria. Tale obiettivo potrà essere conseguito in modo graduale, verificando in concreto la praticabilità anche economica e l'efficacia della nuova modalità contrattuale, e prevedendo in primo luogo, qualora il modello risulti operativamente sostenibile, l'eliminazione della possibilità di rinnovo degli assegni dopo la scadenza biennale.
  4. La ripartizione delle risorse per i contratti di ricercatore in formazione è effettuata dagli Organi di Governo esclusivamente sulla base della programmazione formulata in conformità ai princìpi e in accordo con le modalità definite nel regolamento. È compito permanente del Senato Accademico la verifica del rispetto degli impegni programmatici
Articolo 1- Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento disciplina l'assunzione dei ricercatori in formazione e la stipula dei relativi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (nel seguito "contratti"), in attuazione dell'art.6 comma 1 della legge 168/89 e in conformità al D.lgs.6/9/2001, n.368, in quanto compatibile.
Articolo 2- Natura del rapporto e incompatibilità
  1. I contratti di cui all'articolo 1 sono riservati a dottori di ricerca, od a laureati specialisti e a laureati secondo gli ordinamenti antecedenti l'entrata in vigore del D.M. 509/99, in possesso di un curriculum formativo di durata almeno triennale coerente con l'area scientifico-culturale d'afferenza del contratto. Costituisce titolo di accesso il diploma conseguito presso scuole di specializzazione riconosciute dal MIUR, con corsi di durata non inferiore al triennio. I cittadini stranieri sono ammessi alla selezione previo riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio posseduti.
  2. I contratti non possono essere conferiti a professori e ricercatori universitari in servizio di ruolo presso le Università italiane e a personale ricercatore di ruolo negli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e negli enti pubblici di ricerca di cui all'art.8 del d.p.c.m. 30 dicembre 1993 n.593 e successive modificazioni e integrazioni.
  3. I contratti di cui all'articolo 1 danno luogo a rapporti di lavoro subordinato a termine con il relativo trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. Non possono essere cumulati con altri contratti di lavoro subordinato ovvero con contratti di lavoro autonomo, né con analoghi contratti neppure in altre sedi universitarie.
  4. Il trattamento giuridico è disciplinato dal contratto, che recepisce, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, e per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo e dal comma 1 dell'art.3.
Articolo 3- Oggetto del rapporto
  1. I contratti di cui all'articolo 1 sono finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca riferite a specifici programmi di ricerca di durata temporalmente definita, con l'esclusione delle attività didattiche connesse a responsabilità di corsi o moduli, ad eccezione di quella seminariale relativa a ricerche entro il limite massimo di venti ore annue oltre a eventuali attività didattiche nei corsi di dottorato e con il consenso dell'interessato.
  2. La natura e la durata dell'attività oggetto del contratto sono definite dall'organo accademico che propone il contratto all'atto della predisposizione del relativo bando, di cui all'articolo 7.
  3. Al termine del primo biennio di attività il ricercatore in formazione è tenuto a presentare all'organo accademico che ha proposto il contratto una relazione scritta sull'attività svolta.
  4. Per i ricercatori in formazione medici, di tipo clinico presso strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana o presso aziende ospedaliere dell'Area vasta, sono richiesti il preventivo consenso da parte del Direttore Generale dell'Azienda, ai fini dell'accesso alle strutture, e l'impegno preliminare del Direttore dell'Unità Operativa interessata ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro del contrattista. L'eventuale svolgimento di attività di natura assistenziale, da contenere comunque entro il limite massimo di dieci ore settimanali, è consentita solo se indispensabile, sotto il profilo strumentale, alla conduzione della ricerca.
Articolo 4- Durata del contratto
  1. I contratti hanno durata triennale, salva la possibilità di recesso di cui all'articolo 13.
  2. I contratti possono essere rinnovati con lo stesso ricercatore, per una sola volta senza la necessità di una nuova procedura di selezione previo giudizio positivo sull'attività svolta, purché fra un contratto e l'altro intercorra il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente compatibilmente con la programmazione quadriennale e la disponibilità finanziaria. La proposta di rinnovo adeguatamente motivata, è avanzata dall'organo che ha proposto il contratto ed è soggetta all'approvazione dal Senato Accademico.
  3. La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere protratto oltre il termine o può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta salva la responsabilità dell'organo accademico che ha deliberato il contratto.
Articolo 5- Trattamento economico, previdenziale e assicurativo
  1. La retribuzione annua lorda del ricercatore in formazione è definita dal contratto sulla base di apposite tabelle approvate dal Consiglio di Amministrazione che recepiscano, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato. In caso di rinnovo del contratto la retribuzione prevista nelle tabelle del Consiglio di Amministrazione potrà essere aumentata fino ad un massimo del 30%.
  2. Il trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo è quello previsto per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Articolo 6- Programmazione di Ateneo e determinazione dell'organico
  1. L'assunzione di ricercatori in formazione avviene nel quadro di una programmazione quadriennale d'Ateneo, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda le rispettive competenze.
  2. Tale programmazione per il periodo di riferimento definisce obbligatoriamente:
    • il numero complessivo massimo di contratti di ricercatori in formazione che potranno essere banditi, tenuto conto degli eventuali limiti di legge per l'assunzione di personale a tempo determinato;
    • gli strumenti di finanziamento dei contratti, sia per la quota riferita al bilancio dell'Ateneo che per le quote eventualmente derivanti da fondi propri dei Dipartimenti;
    • la ripartizione di massima tra i Dipartimenti delle risorse necessarie alla copertura dei contratti, effettuata sulla base degli obiettivi programmati di sviluppo e di reclutamento delle singole aree scientifico-culturali, come definiti dalle programmazioni quadriennali delle Facoltà, e sulla base della loro compatibilità con le prospettive generali di sviluppo dell'Ateneo.
  3. In particolare il numero dei contratti da bandirsi nell'arco del periodo di riferimento dovrà essere comunque commisurato, in misura non superiore al 120%, al numero delle posizioni di ricercatore di ruolo a tempo indeterminato la cui copertura l'Ateneo intenderà prevedere nell'arco di tempo corrispondente.
  4. In sede di attribuzione ai settori scientifico-disciplinari delle risorse destinate a bandi di ricercatore di ruolo, il Senato accademico dovrà comunque verificare e garantire la coerenza, in termini quantitativi e qualitativi, delle richieste con gli impegni previsti nel quadro della programmazione di cui al comma 2 e con le corrispondenti assegnazioni e attivazioni di posti di ricercatore in formazione.
Articolo 7- Presentazione delle richieste di copertura
  1. Le richieste di assunzione di ricercatore in formazione e di rinnovo dei contratti vengono avanzate dai Dipartimenti e approvate dal Senato accademico, nel quadro della programmazione di cui all'articolo precedente, tenuto conto delle risorse stanziate nel bilancio di previsione annuale.
  2. Ogni richiesta dovrà essere accompagnata dalla deliberazione della Facoltà indicata all'atto della richiesta della struttura proponente. La Facoltà dovrà pronunciarsi sulla compatibilità della richiesta in oggetto con il quadro programmatico di reclutamento definito dalla Facoltà stessa sulla base del fabbisogno e delle risorse a disposizione.
Articolo 8- Procedure per l'assunzione
  1. L'assunzione avviene mediante l'emanazione di appositi bandi di selezione.
  2. Di ogni bando sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo dell'Università e mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
  3. Nel bando dovranno essere indicati:
    • le modalità e i tempi di presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
    • la struttura nell'ambito della quale sarà attuato il programma di ricerca;
    • il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
    • il programma di ricerca e la durata del contratto;
    • i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
    • la tipologia delle prove, che comunque dovranno comprendere una prova scritta e un colloquio;
    • tutti gli altri elementi utili per l'assunzione.
Articolo 9- Selezione
  1. Per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni dei candidati e del curriculum complessivo, devono in ogni caso essere presi in considerazione i seguenti criteri:
    • la congruenza dell'attività del candidato con il settore scientifico-disciplinare e l'attività di ricerca cui si riferisce il bando;
    • l'originalità e il rigore della produzione scientifica, la rilevanza della sua collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunità scientifica;
    • l'apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
    • partecipazione a programmi di ricerca nazionali o internazionali;
  2. Ai fini della valutazione la Commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri internazionalmente riconosciuti in ambito scientifico.
  3. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare:
    • il titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero equivalente, la fruizione di borse di studio o di assegni finalizzati ad attività di ricerca attinenti al settore per cui è bandita la valutazione comparativa;
    • i servizi comunque prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri e attinenti alla ricerca e alla didattica;
    • l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
    • l'eventuale attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza.
  4. Gli atti della valutazione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della c ommissione di cui sono parte integrante i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
  5. Il Rettore con proprio decreto accerta entro trenta giorni dalla consegna dei verbali la regolarità degli atti e proclama il vincitore e la graduatoria di merito, garantendo altresì adeguata pubblicità degli atti, che saranno pubblicati sito web dell'Ateneo.
  6. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendo nel contempo un termine per la conclusione dei lavori.
Articolo 10- Commissione giudicatrici
  1. Per ogni selezione è nominata, con decreto del Rettore e su proposta della struttura di ricerca proponente il contratto, una Commissione giudicatrice composta da tre membri che siano professori universitari, italiani o stranieri, o ricercatori universitari confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la selezione o a settori affini, e dei quali almeno uno non risulti in servizio presso l'Ateneo.
  2. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università del decreto rettorale di nomina.
  3. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Articolo 11- Stipula del contratto e periodo di prova
  1. Il contratto è stipulato dal Rettore dell'Università di Pisa.
  2. Il ricercatore assunto a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza l'obbligo di preavviso. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
  3. Ogni anno il ricercatore in formazione è tenuto a presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle proprie ricerche alla struttura a cui è stato temporaneamente assegnato.
Articolo 12- Recesso
  1. Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L'Amministrazione può inoltre recedere dal rapporto per giustificato motivo.
  2. In caso di recesso entro sei mesi dalla decorrenza del contratto, il contratto resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza del contratto originario al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.
  3. L'assunzione a seguito di nomina del ricercatore in formazione sul posto di ruolo di professore o di ricercatore presso Università o Enti di Ricerca è considerata causa che non consente la prosecuzione del rapporto.
  4. Per altre cause di recesso il ricercatore in formazione è tenuto a dare un preavviso di almeno trenta giorni.
Articolo 13- Norme di rinvio
  1. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente regolamento si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al d.lgs.30 marzo 2001 n. 165 e al d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368.
Articolo 14- Pubblicazione ed entrata in vigore
  1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo dell'Università. Esso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Università di Pisa e reso disponibile sul sito web dell'Ateneo.

1.bis Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione.

Ultimo aggiornamento documento: 11-Jul-2007

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