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Regolamento per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale tecnico-amministrativo
D.R. 15 marzo 2001 n. 01/471 Emanazione
D.R. 25 maggio 2007, n.I/2A/8286 Modifica Art.7
Articolo 1 - Oggetto
- Il presente regolamento contiene disposizioni per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale tecnico-amministrativo appartenente all'Università di Pisa, nel rispetto di quanto disposto dall' art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e dalle norme risultanti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università, in particolare per ciò che concerne i doveri del dipendente, le sanzioni e le procedure disciplinari, il codice disciplinare e la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare o in caso di procedimento penale, fatte salve le integrazioni stabilite con il regolamento stesso.
- Nei confronti del personale con qualifica dirigenziale si applicano le norme di cui all'art. 21 del D.Lgs. 29/1993 nonché quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per tale personale del comparto Università.
Articolo 2 - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari
- Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui al presente regolamento è, ai sensi del regolamento di organizzazione dell' Università emanato con D.R. 17 gennaio 1996 n. 80, il Servizio per il personale tecnico amministrativo, U.O 15.
- Responsabile del procedimento è, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e al relativo regolamento di attuazione emanato con D.R. n. 133/1995 e successive modificazioni, il Responsabile del Servizio per il personale tecnico-amministrativo.
- Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Responsabile del Servizio per il personale tecnico-amministrativo è coadiuvato da un gruppo di lavoro permanente presieduto da lui medesimo e composto dal responsabile della U.O. 15 ovvero, in caso di unione personale di ufficio, dal funzionario incaricato della sostituzione, nonché da un impiegato addetto alla U.O.15 con qualifica non inferiore alla sesta e nominato all' ;inizio di ogni anno.
- Le sanzioni proposte dal Responsabile del Servizio sono irrogate con provvedimento del Direttore amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3. Il Direttore amministrativo esercita altresì, sentito il Responsabile del Servizio, il potere riduttivo di cui all'art. 59, comma 6, del D.Lgs 29/1993, secondo le modalità e per gli effetti di cui a tale disposizione.
Articolo 3 - Contestazioni delle infrazioni
- Il Rettore, il Direttore amministrativo, i responsabili delle strutture amministrative centrali, nonché i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, i quali vengano a conoscenza di un fatto commesso da un dipendente addetto alla rispettiva struttura, compiono i primi accertamenti del caso e, sentito l'interessato, provvedono a muovere rimprovero verbale allo stesso, qualora ne ricorrano le condizioni, ovvero a segnalare all'Ufficio competente di cui all'art. 2 il fatto medesimo, qualora ritengano che la sanzione applicabile sia superiore al rimprovero verbale o che comunque siano necessari ulteriori accertamenti.
- La segnalazione di cui al comma 1 è trasmessa entro venti giorni dalla conoscenza del fatto, unitamente a una relazione sugli accertamenti svolti, all'Ufficio competente e di essa è data contestualmente notizia all'interessato. Sulla base di tale segnalazione l'Ufficio competente provvede ad effettuare tempestivamente e comunque nei venti giorni successivi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, la contestazione scritta degli addebiti al dipendente. Con la contestazione degli addebiti è altresì fissato un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi e non superiore a quindici per la presentazione da parte del dipendente di controdeduzioni scritte e per la sua convocazione per la difesa.
- Qualora l'Ufficio competente ritenga opportuni ulteriori accertamenti di natura tecnica, nomina un funzionario istruttore, scegliendolo tra i dipendenti aventi qualifica superiore a quella del dipendente cui sono stati contestati gli addebiti; nel caso in cui debba essere scelto un dirigente, ne viene proposta la nomina al Direttore amministrativo. L'atto di nomina stabilisce altresì il termine entro il quale il funzionario istruttore deve riferire all'Ufficio competente. Le risultanze degli accertamenti sono portate tempestivamente a conoscenza del dipendente interessato, con la contestuale fissazione di un termine, non inferiore a cinque giorni, per esporre le sue valutazioni. Nel caso di cui al presente comma, è dal giorno del ricevimento da parte dell'Ufficio competente di tali valutazioni che decorre il termine di quindici giorni per la convocazione del dipendente per la sua difesa.
- Il responsabile del Servizio per il personale tecnico-amministrativo, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, propone al Direttore amministrativo la chiusura del procedimento, qualora ritenga che non sussista responsabilità del dipendente rilevante sotto il profilo disciplinare, ovvero la sanzione applicabile tra quelle previste dal contratto del comparto. Il Direttore amministrativo, verificata la sola legittimità della procedura, adotta il provvedimento relativo, disponendone l'immediata comunicazione all'interessato.
Articolo 4 - Rapporti tra procedimento penale e disciplinare
- I fatti accertati in sede penale fanno stato nel procedimento disciplinare, con l'esclusione di quelli oggetto di pena patteggiata, ai sensi dell' ;art. 445, comma 1, del codice di procedura penale, che, ai fini disciplinari, devono essere rivalutati dall'Ufficio competente di cui all'art. 2 del presente regolamento con esclusione di ogni automatica rilevanza
- Fanno parimenti stato nel procedimento disciplinare, in relazione ai profili accertati in sede penale, le sentenze definitive di assoluzione pronunciate a conclusione del dibattimento con le formule "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso".
- Con riguardo agli altri casi non espressamente previsti, l'accertamento in sede penale non esclude una nuova valutazione sotto il profilo della rilevanza disciplinare.
- Il procedimento disciplinare è rinviato, ovvero è sospeso, se già avviato, a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico del dipendente e deve essere, rispettivamente, avviato o ripreso entro centottanta giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
Articolo 5 - Collegio arbitrale di disciplina
- Per la decisione sulle impugnazioni avverso le sanzioni irrogate e fino all'entrata in vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università successivo al presente Regolamento il dipendente può impugnare le sanzioni disciplinari davanti al Collegio arbitrale di disciplina istituito presso l'Università degli Studi di Firenze o presso la Scuola Normale Superiore di Pisa a propria scelta, secondo quanto previsto dall'Accordo in materia di Collegio Arbitrale di disciplina stipulato in data 22 settembre 1999 fra l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore di Pisa e la Scuola Superiore di Studi e Perfezionamento S. Anna di Pisa, ai sensi dell'art. 59, comma 9, del D.Lgs. n. 29/93.
Articolo 6 - Sospensione dei termini
- Ai procedimenti disciplinari di cui al presente regolamento e alle impugnazioni davanti al collegio arbitrale di disciplina si applica il regime di sospensione dei termini nel periodo feriale disposto per i giudizi amministrativi dalla Legge 7 ottobre 1969 n. 742.
Articolo 7 - Norme transitorie e finali
1. Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo e sul Bollettino Ufficiale dell'Università di Pisa.
1.bis Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica.
2. In sede di prima applicazione, il gruppo di lavoro permanente di cui all'art. 2 è costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.
3. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data della sua entrata in vigore.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, cessano di avere applicazione nell'Università di Pisa, oltre alle disposizioni di legge indicate nell'art. 74, comma 3, del D.Lgs. 29/1993 e nell'art. 56 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 giugno 1996, supplemento ordinario n. 132, tutte le altre disposizioni incompatibili con il presente regolamento. In particolare, la Tabella contenuta nell'Allegato 1, Sezione prima, del D.R. 133/1995 e successive modificazioni è modificata per quanto disposto dall'art. 2 comma 2, del presente regolamento.
Ultimo aggiornamento documento: 11-Jul-2007