Funzioni utili
Regolamento per le procedure di stabilizzazione del personale tecnico amministrativo a tempo determinato
L'Università di Pisa ribadisce la propria scelta politica di contribuire alla riduzione della portata del fenomeno del precariato e si impegna all'attuazione del presente regolamento nei limiti dettati dalla compatibilità di bilancio.
D.R. n. 2310 del 14 febbraio 2008 - emanazione
Articolo 1
- L'Università di Pisa nell'ambito della propria autonomia regolamentare e in coerenza con i principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 165/2001, con particolare riferimento a quanto stabilito nel comma 3 del medesimo articolo, in tema di pubblicità, trasparenza e pari opportunità, nonché con quanto previsto dalla legge 168/1999 e dall'art. 17, comma 109, della legge 127/1997 in materia di autonomia regolamentare in materia di accesso, e nel rispetto degli art. 51 legge 449/1997, art.1/ter legge 43/2005, art. 1 comma 105 legge 311/2004, avvia procedure di stabilizzazione riservate al personale tecnico amministrativo, con qualifica non dirigenziale, a tempo determinato in possesso dei requisiti nel proseguo indicati, e con riferimento alle Categorie, Aree e professionalità in cui il medesimo risulta o è stato inquadrato in relazione ai fabbisogni relativi alle stesse.
- La presente disciplina costituisce regolazione speciale e derogatoria in materia di procedimenti di selezione disposti per legge o per regolamento di carattere generale in materia di selezione, e trova applicazione esclusivamente per il personale di cui al presente regolamento.
- L'Università di Pisa con la presente normativa si prefigge l'attuazione degli obiettivi definiti dalla Legge n. 296 del 27.12.2006, nei limiti previsti dalla stessa, della direttiva n. 7 del 30.04.2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'art. 3, c. 94 lett. A) della L. 24.12.2007, n. 244.
Articolo 2
- Nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale, definita dagli Organi di Governo, per il triennio 2008-2010 e successivi, e in sede di programmazione del personale e di approvazione del bilancio pluriennale 2008-2010, le nuove assunzioni a tempo indeterminato del personale tecnico amministrativo, già deliberate, saranno riservate per almeno il 50% alle procedure previste dal presente Regolamento.
Articolo 3
- Il Direttore Amministrativo, sentita la Commissione del Personale, definisce le Categorie e le Aree interessate alle procedure di stabilizzazione.
Articolo 4
- Le procedure sono avviate con l'emanazione da parte del Direttore Amministrativo di un bando in cui saranno indicati i requisiti, tra cui il possesso del titolo di studio, i criteri necessari per potere presentare istanza di accesso con riferimento alla Categoria, Area e professionalità previste in relazione alle graduatorie da cui hanno avuto origine i contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, comma 5.
Articolo 5
- E' ammesso a partecipare il personale tecnico amministrativo assunto a tempo determinato a seguito di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che abbia prestato servizio presso l'Università di Pisa per almeno tre anni, anche non continuativi, alla data del 31.12.2006 nel quinquennio anteriore all'1.1.2007.
- E' ammesso altresì a partecipare il personale tecnico amministrativo assunto a tempo determinato a seguito di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, in servizio presso l'Università di Pisa alla data del 29.9.2006 e che consegua successivamente il requisito di cui al comma precedente in virtù di contratti stipulati anteriormente a tale data.
- E' ammesso, infine, a partecipare il personale tecnico amministrativo assunto a tempo determinato a seguito di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che non si trovi nelle condizioni di cui ai punti 1 e 2, ma che abbia prestato servizio presso l'Università di Pisa per almeno tre anni, anche non continuativi a partire dal 1.1.2002, alla data del 31.12. 2007 o che maturi tre anni di anzianità anche successivamente purché, in questo ultimo caso, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla stessa data (31.12.2007).
- E' ammesso infine a partecipare il personale che, non trovandosi nelle situazioni dei punti precedenti ma che avendo stipulato l'ultimo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato antecedentemente alla data del 29 settembre 2007 presso l'Università, intenda far valere ai fini della determinazione del triennio i periodi di servizio prestati presso la Scuola Normale Superiore e la Scuola Sant'Anna di Pisa con contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato a seguito di procedure selettive di tipo concorsuale bandite dall'Ateneo.
Articolo 6
- I bandi, distinti per Categorie, Aree e professionalità, con l'indicazione dei requisiti richiesti e le modalità di partecipazione, saranno affissi per 30 giorni all'Albo Ufficiale e ne sarà data pubblicità sul sito web di Ateneo.
- Il personale interessato dovrà dichiarare, nella domanda relativa alle procedure, di non avere presentato analoga istanza presso altre amministrazioni.
- La procedura di stabilizzazione prevede valutazione dei titoli (anzianità di servizio) e colloquio.
- Il personale in possesso dei requisiti che avrà presentato domanda nei termini e secondo le modalità previste nei bandi, sarà collocato in graduatorie distinte per Categorie, Aree e professionalità, sulla base dell'anzianità di servizio e dell'esito del colloquio.
- I bandi potranno prevedere la possibilità, previa opzione, di far valere l'anzianità di servizio acquisita in Ateneo con contratti di lavoro subordinato in aree, profili o categorie diverse da quelle messe a selezione, tenuto conto del fabbisogno espresso dall'Ateneo con gli atti di programmazione pluriennale.
- Il colloquio verterà sullo Statuto, sui principali Regolamenti dell'Università di Pisa e sull'attività dalla stessa svolta. Alla valutazione del colloquio è riservato il 25% del punteggio massimo complessivo.
- Il punteggio riportato in sede di colloquio è utile al fine della determinazione del punteggio complessivo e non può essere motivo di esclusione dalla graduatoria.
- Il personale sarà assunto a tempo indeterminato nel rispetto di quanto prescritto all'art. 2 e secondo il seguente ordine di priorità:
a) in primo luogo i dipendenti di cui all'art. 5 c.1;
b) in secondo luogo, i dipendenti di cui all'art. 5 c. 2;
c) in terzo luogo i dipendenti di cui all'art. 5, c. 3;
d) in quarto luogo i dipendenti di cui all'art. 5, c. 4.
Articolo 7
- Le graduatorie di cui al presente regolamento restano valide sino al loro completo esaurimento e l'Università di Pisa non bandirà nuovi concorsi riferiti alle Categorie, Aree e professionalità cui le stesse fanno riferimento.
- Esse inoltre sono utilizzate fino ad esaurimento per assunzioni a tempo determinato in relazione ai fabbisogni programmati annualmente. Per dette assunzioni la durata del contratto può eccedere il limite dei tre mesi previsto dal 1° comma dell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
- Con l'entrata in vigore delle graduatorie di cui al presente articolo, cessano di avere efficacia le graduatorie riferite alle Categorie, Aree e professionalità che hanno dato origine alle procedure di cui al presente bando.
Articolo 8
- Il Direttore Amministrativo definisce annualmente, sulla base della programmazione di fabbisogno del personale di cui all'art.2, le posizioni da ricoprire a tempo indeterminato utilizzando le graduatorie di cui all'art. 6 in relazione alle effettive necessità dell'Ateneo e con riferimento alle Categorie, Aree e professionalità richieste.
Articolo 9
- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le norme generali in materia di accesso ai pubblici impieghi, nonché le norme generali disciplinanti lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ed in particolare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Università.
- Il presente regolamento avrà efficacia fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Ultimo aggionamento documento: 16-Sep-2008