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Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Statuto e Regolamenti / Regolamenti di ateneo / Area del personale / Regolamento per le procedure di stabilizzazione del personale tecnico amministrativo a tempo determinato

Area del personale

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Regolamento per le procedure di stabilizzazione del personale tecnico amministrativo a tempo determinato

L'Università di Pisa ribadisce la propria scelta politica di contribuire alla riduzione della portata del fenomeno del precariato e si impegna all'attuazione del presente regolamento nei limiti dettati dalla compatibilità di bilancio.

D.R. n. 2310 del 14 febbraio 2008 - emanazione

Articolo 1
  1. L'Università di Pisa nell'ambito della propria autonomia regolamentare e in coerenza con i principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 165/2001, con particolare riferimento a quanto stabilito nel comma 3 del medesimo articolo, in tema di pubblicità, trasparenza e pari opportunità, nonché con quanto previsto dalla legge 168/1999 e dall'art. 17, comma 109, della legge 127/1997 in materia di autonomia regolamentare in materia di accesso, e nel rispetto degli art. 51 legge 449/1997, art.1/ter legge 43/2005, art. 1 comma 105 legge 311/2004, avvia procedure di stabilizzazione riservate al personale tecnico amministrativo, con qualifica non dirigenziale, a tempo determinato in possesso dei requisiti nel proseguo indicati, e con riferimento alle Categorie, Aree e professionalità in cui il medesimo risulta o è stato inquadrato in relazione ai fabbisogni relativi alle stesse.
  2. La presente disciplina costituisce regolazione speciale e derogatoria in materia di procedimenti di selezione disposti per legge o per regolamento di carattere generale in materia di selezione, e trova applicazione esclusivamente per il personale di cui al presente regolamento.
  3. L'Università di Pisa con la presente normativa si prefigge l'attuazione degli obiettivi definiti dalla Legge n. 296 del 27.12.2006, nei limiti previsti dalla stessa, della direttiva n. 7 del 30.04.2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'art. 3, c. 94 lett. A) della L. 24.12.2007, n. 244.
Articolo 2
  1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale, definita dagli Organi di Governo, per il triennio 2008-2010 e successivi, e in sede di programmazione del personale e di approvazione del bilancio pluriennale 2008-2010, le nuove assunzioni a tempo indeterminato del personale tecnico amministrativo, già deliberate, saranno riservate per almeno il 50% alle procedure previste dal presente Regolamento.
Articolo 3
  1. Il Direttore Amministrativo, sentita la Commissione del Personale, definisce le Categorie e le Aree interessate alle procedure di stabilizzazione.
Articolo 4
  1. Le procedure sono avviate con l'emanazione da parte del Direttore Amministrativo di un bando in cui saranno indicati i requisiti, tra cui il possesso del titolo di studio, i criteri necessari per potere presentare istanza di accesso con riferimento alla Categoria, Area e professionalità previste in relazione alle graduatorie da cui hanno avuto origine i contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, comma 5.
Articolo 5
  1. E' ammesso a partecipare il personale tecnico amministrativo assunto a tempo determinato a seguito di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che abbia prestato servizio presso l'Università di Pisa per almeno tre anni, anche non continuativi, alla data del 31.12.2006 nel quinquennio anteriore all'1.1.2007.
  2. E' ammesso altresì a partecipare il personale tecnico amministrativo assunto a tempo determinato a seguito di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, in servizio presso l'Università di Pisa alla data del 29.9.2006 e che consegua successivamente il requisito di cui al comma precedente in virtù di contratti stipulati anteriormente a tale data.
  3. E' ammesso, infine, a partecipare il personale tecnico amministrativo assunto a tempo determinato a seguito di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che non si trovi nelle condizioni di cui ai punti 1 e 2, ma che abbia prestato servizio presso l'Università di Pisa per almeno tre anni, anche non continuativi a partire dal 1.1.2002, alla data del 31.12. 2007 o che maturi tre anni di anzianità anche successivamente purché, in questo ultimo caso, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla stessa data (31.12.2007).
  4. E' ammesso infine a partecipare il personale che, non trovandosi nelle situazioni dei punti precedenti ma che avendo stipulato l'ultimo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato antecedentemente alla data del 29 settembre 2007 presso l'Università, intenda far valere ai fini della determinazione del triennio i periodi di servizio prestati presso la Scuola Normale Superiore e la Scuola Sant'Anna di Pisa con contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato a seguito di procedure selettive di tipo concorsuale bandite dall'Ateneo.
Articolo 6
  1. I bandi, distinti per Categorie, Aree e professionalità, con l'indicazione dei requisiti richiesti e le modalità di partecipazione, saranno affissi per 30 giorni all'Albo Ufficiale e ne sarà data pubblicità sul sito web di Ateneo.
  2. Il personale interessato dovrà dichiarare, nella domanda relativa alle procedure, di non avere presentato analoga istanza presso altre amministrazioni.
  3. La procedura di stabilizzazione prevede valutazione dei titoli (anzianità di servizio) e colloquio.
  4. Il personale in possesso dei requisiti che avrà presentato domanda nei termini e secondo le modalità previste nei bandi, sarà collocato in graduatorie distinte per Categorie, Aree e professionalità, sulla base dell'anzianità di servizio e dell'esito del colloquio.
  5. I bandi potranno prevedere la possibilità, previa opzione, di far valere l'anzianità di servizio acquisita in Ateneo con contratti di lavoro subordinato in aree, profili o categorie diverse da quelle messe a selezione, tenuto conto del fabbisogno espresso dall'Ateneo con gli atti di programmazione pluriennale.
  6. Il colloquio verterà sullo Statuto, sui principali Regolamenti dell'Università di Pisa e sull'attività dalla stessa svolta. Alla valutazione del colloquio è riservato il 25% del punteggio massimo complessivo.
  7. Il punteggio riportato in sede di colloquio è utile al fine della determinazione del punteggio complessivo e non può essere motivo di esclusione dalla graduatoria.
  8. Il personale sarà assunto a tempo indeterminato nel rispetto di quanto prescritto all'art. 2 e secondo il seguente ordine di priorità:
    a) in primo luogo i dipendenti di cui all'art. 5 c.1;
    b) in secondo luogo, i dipendenti di cui all'art. 5 c. 2;
    c) in terzo luogo i dipendenti di cui all'art. 5, c. 3;
    d) in quarto luogo i dipendenti di cui all'art. 5, c. 4.
Articolo 7
  1. Le graduatorie di cui al presente regolamento restano valide sino al loro completo esaurimento e l'Università di Pisa non bandirà nuovi concorsi riferiti alle Categorie, Aree e professionalità cui le stesse fanno riferimento.
  2. Esse inoltre sono utilizzate fino ad esaurimento per assunzioni a tempo determinato in relazione ai fabbisogni programmati annualmente. Per dette assunzioni la durata del contratto può eccedere il limite dei tre mesi previsto dal 1° comma dell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
  3. Con l'entrata in vigore delle graduatorie di cui al presente articolo, cessano di avere efficacia le graduatorie riferite alle Categorie, Aree e professionalità che hanno dato origine alle procedure di cui al presente bando.
Articolo 8
  1. Il Direttore Amministrativo definisce annualmente, sulla base della programmazione di fabbisogno del personale di cui all'art.2, le posizioni da ricoprire a tempo indeterminato utilizzando le graduatorie di cui all'art. 6 in relazione alle effettive necessità dell'Ateneo e con riferimento alle Categorie, Aree e professionalità richieste.
Articolo 9
  1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le norme generali in materia di accesso ai pubblici impieghi, nonché le norme generali disciplinanti lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ed in particolare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Università.
  2. Il presente regolamento avrà efficacia fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

 

Ultimo aggionamento documento: 16-Sep-2008

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