Funzioni utili
Regolamento sul conferimento di incarichi esterni retribuiti ai professori e ricercatori a tempo pieno
D.R. 16 aprile 2004, n.01/6241 Emanazione
D.R. 21 febbraio 2005, n.01/3123 Mofiche regolamento
Nota interpretativa del Senato accademico
D.R. 14 giugno 2010, n. 01/8334 Modifiche regolamento
Circolare D.A.15 febbraio 2011, n.2185 - sospensione applicazione del regolamento
Articolo 1- Scopo ed oggetto
- Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 53, c.7, D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, ed ha ad oggetto la disciplina dei criteri e delle procedure per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di incarichi retribuiti, il cui conferimento sia richiesto da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, per attività compatibili con l'ufficio di professore e ricercatore universitario a tempo pieno.
- Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto – sotto qualsiasi forma – un compenso. Sono, tuttavia, esclusi i compensi derivanti:
- dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (anche di tipo elettronico o multimediale);
- dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- dalla partecipazione a convegni e seminari (caratterizzati, come tali, da uno scopo primario di confronto e dibattito, nettamente prevalente su qualsiasi aspetto didattico e formativo);
- da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a docenti distaccati presso di esse, o in aspettativa non retribuita.
- Non possono considerarsi esterni gli incarichi relativi a qualsiasi tipo di attività didattica da svolgere all'interno dell'Ateneo. Tali incarichi, pertanto, non rientrano nell'oggetto delle procedure di autorizzazione del presente regolamento, pur rimanendo subordinati al nulla-osta della Facoltà di afferenza del docente incaricato.
Articolo 2-Ambito soggettivo di applicazione
- Le norme del presente regolamento si applicano ai professori di prima e seconda fascia, ai ricercatori, agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento dell'Ateneo pisano, con regime di impegno a tempo pieno (di seguito indicati “docenti”).
- È' escluso da tale applicazione il personale afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, limitatamente allo svolgimento dell'attività assistenziale ed agli aspetti ad essa correlati.
Articolo 3-Ambito oggettivo di applicazione
- Le norme che seguono si applicano a tutti gli incarichi esterni retribuiti, come definiti e delimitati dal precedente art. 1.
- Sono, tuttavia, da considerare esclusi – in quanto già implicitamente autorizzati – i seguenti incarichi:
- gli incarichi, sotto qualsiasi forma retribuiti, conferiti dall'Università per l'attività di aziende co-gestite, o di enti ai quali partecipa direttamente ;
- gli incarichi conferiti, previa designazione nominativa del docente da parte dell'Università, anche d'intesa con altri soggetti, in seno ad enti dei quali l'Ateneo non è parte o componente in senso proprio.
- Sono, inoltre, sottratti alla procedura di autorizzazione, in quanto obbligatori per legge, i seguenti incarichi:
- le perizie affidate dall'autorità giudiziaria agli iscritti all'apposito albo, l'iscrizione al quale è, peraltro sottoposto all'autorizzazione di cui al presente regolamento.
- la partecipazione a commissioni di concorsi o di esami non universitari, per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali.
Di queste ultime attività dovute, peraltro, gli incaricati sono tenuti a dare comunicazione al Rettore, al Preside della Facoltà e al Direttore del Dipartimento di rispettiva afferenza. - Sono, infine, esentate dalla necessità di autorizzazione (ma non dall'obbligo di comunicazione al Preside della Facoltà di afferenza del docente incaricato) le attività didattiche – anche retribuite – esterne all'Ateneo, purché di durata breve (cioè, fino a cinque ore per ogni incarico) e di carattere occasionale, e sempreché il loro totale annuo non superi le 40 ore.
Rimangono, invece, assoggettate ad autorizzazione le attività didattiche esterne retribuite di durata superiore ai limiti di cui al precedente capoverso, nonché quelle corrispondenti ad un corso di insegnamento o ad un modulo organico di corso, per le quali permane – altresì – l'obbligo del previo nulla-osta della Facoltà di afferenza del docente. - Gli incarichi di qualsiasi natura previsti espressamente in specifiche convenzioni stipulate dall'Ateneo pisano con soggetti esterni interessati, anche in merito all'autorizzazione rimangono assoggettati all'apposita disciplina prevista nella singola convenzione.
Articolo 4- Criteri per il rilascio dell'autorizzazione
- Nella valutazione da svolgere, ai fini della concessione dell'autorizzazione, dovrà verificarsi che l'incarico richiesto:
- non comporti l'esercizio di attività pregiudizievoli per l'immagine dell'Ateneo, non sia contrario ai principi e ai valori cui l'Università di Pisa si ispira, né concorra a determinare situazioni di svantaggio economico o, più genericamente, di conflitto di interessi a detrimento della stessa;
- non pregiudichi lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, né alcun altro dovere accademico del docente, e non rechi nocumento al principio dell'equa ripartizione del carico didattico all'interno delle strutture formative nelle quali il docente presta servizio;
- non si sostanzi in una collaborazione o consulenza a favore di enti privati che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione agli esami e alle prove di selezione universitari, di tutorato, di assistenza per la redazione di tesi, relazioni o studi;
- contribuisca all'espressione concreta dell'autonomia universitaria, creando o rafforzando rapporti di interesse per l'Ateneo.
- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, inoltre, dovrà tenersi conto del complesso degli incarichi interni ed esterni specificamente conferiti o autorizzati, in precedenza, a favore dello stesso docente.
- Le autorizzazioni relative ad incarichi didattici, con l'eccezione di cui all'ultimo comma del successivo art. 5, possono essere rilasciate per non più di un anno accademico; ne è comunque consentito il rinnovo di anno in anno.
Articolo 5- Procedimento e competenze per il rilascio dell'autorizzazione
- L'autorizzazione dev'essere richiesta dal soggetto, pubblico o privato, che intende conferire l'incarico o, in alternativa, dal docente interessato, dichiarando:
- il soggetto committente;
- il contenuto e le modalità di svolgimento dell'incarico (in particolare: tempi, luoghi e durata);
- l'assenza, nell'incarico richiesto, di ostacoli al corretto adempimento dei compiti istituzionali, da parte del docente interessato;
- la mancanza di titolarità, da parte dello stesso docente, di partita IVA tuttora aperta.
- L'istanza di autorizzazione, indirizzata all'Ufficio del Personale, al Preside della Facoltà ed al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente, deve pervenire entro e non oltre trenta giorni dall'inizio previsto per l'attività richiesta.
- L'Ufficio del Personale valuta preliminarmente – alla luce della più recente nota interpretativa in materia adottata dal Senato accademico – la ricevibilità dell'istanza, sotto lo specifico profilo della compatibilità dell'attività richiesta con lo status di docente a tempo pieno. L'esito di tale valutazione dovrà essere comunicata al Preside della Facoltà ed al Direttore del Dipartimento (e, in caso di esito negativo, al richiedente) entro dieci giorni dalla protocollazione della domanda. Entro i successivi dieci giorni il Direttore comunica il proprio parere al Preside, che rilascia o nega l'autorizzazione con provvedimento motivato. In caso di parere difforme del Direttore, il Preside rinvia gli atti al Rettore per la decisione definitiva.
- Quando il docente interessato rivesta la carica di Prorettore, o Preside di Facoltà, o Direttore di Dipartimento, l'istanza dev'essere indirizzata al Rettore, che ha il potere di decidere. Se si tratta di istanza avanzata dal Rettore, la competenza a provvedere spetta al Senato accademico.
- Il parere del Direttore del Dipartimento dev'essere comunicato al Preside della Facoltà entro dieci giorni dalla comunicazione dell'istanza. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione, qualunque sia l'organo competente nel caso di specie, dev'essere adottato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta (tale termine può essere prorogato fino a quarantacinque giorni nell'ipotesi prevista ex art. 53, c. 10, D. Lgs. 30.3.2001 n. 165). Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
Articolo 6- Controlli successivi al rilascio e revoca dell'autorizzazione
- Spetta al Rettore, al Preside di Facoltà, al Direttore di Dipartimento (ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza), il compito di verificare che le condizioni ed i presupposti, in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa, permangano e siano rispettati durante l'intero periodo di svolgimento dell'incarico.
- In caso di esito negativo della verifica di cui al comma precedente, l'autorizzazione è revocata ed il docente interessato è tenuto a sospendere immediatamente le attività relative all'incarico.
Tali attività possono essere riprese in caso di opzione del docente per il regime d'impegno a tempo definito, con decorrenza immediata ma a condizione di aver mantenuto il regime di impegno a tempo pieno nei due anni accademici precedenti. L'opzione per il regime d'impegno a tempo definito deve essere mantenuta per i due anni accademici successivi. - In ogni momento il docente interessato può chiedere che la prestazione in cui l'incarico si estrinseca formi oggetto – ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 11.7.1980, n. 382 – di un contratto con la Facoltà o con il Dipartimento ai quali afferisce. Ove tale richiesta sia presentata, l'amministrazione universitaria può concordare, con il soggetto esterno che ha conferito l'incarico, le modalità della sua prosecuzione o del suo annullamento.
Articolo 7- Esercizio provvisorio dell'incarico e mezzi di tutela del richiedente
- Se, in ragione di termini imposti da norme o per la natura dell'attività implicata dall'incarico, quest'ultimo non può che avere inizio prima del termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione, il richiedente può – sotto la propria responsabilità – esercitare provvisoriamente l'attività in questione, a partire dal giorno di presentazione della richiesta. Ove a quest'ultima segua un provvedimento di diniego, il docente interessato dovrà sospendere immediatamente l'attività non autorizzata e sarà comunque soggetto all'obbligo di versare all'Università i compensi percepiti, o per i quali abbia acquisito il credito.
- Avverso la dichiarazione di irricevibilità della richiesta o il diniego dell'autorizzazione, ferma restando la tutela in via giurisdizionale, è ammessa istanza di riesame da parte del richiedente, che dovrà trasmetterla per iscritto al Rettore, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del provvedimento. Sull'istanza decide – entro trenta giorni dalla sua ricezione – il Senato accademico.
- In ogni caso permane, per il docente interessato, la facoltà di chiedere il passaggio a regime a tempo definito nei termini di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Articolo- 8 Sanzioni
- Nel caso di incarico svolto dal docente senza autorizzazione, ferma restando la sua responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, si darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 53, commi 7, 8 e 9, D. Lgs. 30.3.2001, n. 165.
- L'infrazione sarà notificata ai soggetti conferenti l'incarico.
Articolo 9- Pubblicità e norme di rinvio
- L'amministrazione universitaria cura la tenuta dell'elenco degli incarichi autorizzati, comunicandoli con – cadenza semestrale – ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento interessati.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento e, in particolare, per gli obblighi del soggetto conferente l'incarico e dell'amministrazione universitaria nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito all'elenco degli incarichi autorizzati e dei relativi compensi, si rinvia all'art. 53, D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e, in particolare, ai commi 11, 12, 13, 14 e 15.
- Per quanto riguarda i compensi degli incarichi autorizzati ai sensi del presente regolamento, si applica la disposizione contenuta nell'art.1, commi 123 e 127 della L. 662/96.
Articolo 10- Disposizioni transitorie e finali
- Tutti i termini di cui al presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli organi competenti deliberano in via definitiva su tutti gli incarichi per i quali, nelle more dell'adozione del presente regolamento, l'autorizzazione era stata concessa in via provvisoria. In caso di diniego, l'attività intrapresa deve essere immediatamente interrotta, ma non vengono applicate le sanzioni di cui al precedente art. 8.
- Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Università e sul sito web dell'Ateneo. Entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Università e sostituisce integralmente il precedente regolamento nella stessa materia, approvato con D.R. 24.4.2002, n. 01/526, e successive integrazioni.
Ultimo aggiornamento documento: 01-Jun-2011