Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Statuto e Regolamenti / Regolamenti di ateneo / Area del personale / Regolamento per l'accesso alla dirigenza dell'Università di Pisa
D.R. 4 febbraio 2005, n.01/2123 Emanazione
D.R. 25 maggio 2007, n.I/2A/8286 Modifica artt. 3,6 e 8
D.R. 8 luglio 2008, n. I/1/9734 Modifica artt.1,2 e 6
1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 37, ultimo comma, dello Statuto e dell'art. 17, comma 109 della L. 127/97 e nel rispetto dei principi fissati dal Tit. I, Capo II del D. Lgs 165/2001, disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo presso l'Università di Pisa.
2. Le assunzioni di personale dirigente di ruolo sono effettuate nell'ambito della programmazione di fabbisogno di personale dirigente, rapportate alle funzioni identificate con l'assetto organizzativo e nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.
2 bis. Il numero delle posizioni dirigenziali da ricoprire con personale appartenente al ruolo della dirigenza universitaria non può in ogni caso essere inferiore al 50% del totale delle posizioni stesse. Al fine di cui al presente capoverso, nel calcolo delle posizioni dirigenziali si tiene conto di quelle previste del regolamento di organizzazione vigente nl tempo in Ateneo, ivi compresa la posizione del Direttore amministrativo e del Vice Direttore amministrativo. I dirigenti di ruolo dell'Ateneo, collocati a norma di legge in aspettativa senza assegni, possono essere sostituiti, per tutta la durata dell'aspettativa, con personale anche esterno all'Ateneo assunto con contratto a tempo determinato.
3. Per diploma di laurea s'intende la laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'attuazione del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999.
4. Per laurea (L) e per laurea specialistica (LS) si intendono quelle così definite dal decreto di cui al precedente comma 3.
1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nell'Università di Pisa avviene per selezione pubblica per esami.
2. L'accesso può avvenire anche, previo accordo autorizzato dal Consiglio di amministrazione, mediante utilizzazione di graduatorie relative a selezioni pubbliche bandite da altre Università o Istituti di istruzione universitaria statale.
3. Alla selezione possono essere ammessi:
a) I dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.
b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
c) Coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea.
d) I cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
4. Tutti gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo devono essere stati conferiti con atto formale dell'organo competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti dell'Amministrazione o dell'Ente al quale il candidato appartiene.
5. Per esercizio di funzioni dirigenziali si intende lo svolgimento di attività di direzione di strutture complesse, di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività degli uffici sottoposti, di organizzazione e gestione autonoma del personale e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione di obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività delle strutture sott'ordinate, nell'ambito di finalità ed obiettivi generali attribuiti dall'organo competente.
6. I candidati non dipendenti di Pubbliche Amministrazioni devono altresì possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica ;
b) idoneità fisica all'impiego da accertarsi a cura dell'Amministrazione al momento dell'eventuale assunzione;
c) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
d) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti dall'impiego per aver conseguito l'impiego stesso mediante documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
e) non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludono dall'accesso agli impieghi presso Pubbliche Amministrazioni secondo la normativa vigente.
Tutti i requisiti presenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione.
1. L'avviso di selezione, emanato con provvedimento del Direttore Amministrativo, deve indicare:
a) il profilo professionale dei posti messi a concorso;
b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
c) i requisiti per l'ammissione;
d) i titoli di studio richiesti;
e) il tipo delle prove, il relativo contenuto, il diario e la sede delle prove;
f) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
g) i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito;
h) le indicazioni sul rispetto delle vigente normativa sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
L'avviso di selezione è pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e dalla data di affissione decorrono i termini per eventuali impugnative. La selezione è altresì pubblicizzata attraverso mezzi idonei, anche di tipo informatico.
1. Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio.
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di concorso. L'altra prova, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Università di Pisa. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonchè l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nel corso del colloquio sarà altresì accertata la conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra quelle ufficiali dell'Unione Europea e dei più comuni strumenti informatici.
3. La Commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La Commissione prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie in esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
4. Ciascuna prova è valutata in centesimi e s'intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.
1. La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore amministrativo, è composta da tre membri, scelti tra soggetti di qualificazione ed esperienza appropriate, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto tra professori di I fascia delle università italiane, ed è integrata, se necessario, con esperti.
2. Non possono far parte della Commissione i componenti degli organi di governo dell'Università di Pisa e coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
3. I membri di commissione non possono far parte contemporaneamente e consecutivamente di più commissioni giudicatrici di selezioni per dirigente presso l'Università di Pisa.
4. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono svolte da un funzionario di categoria non inferiore alla D.
5. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni è riservato alle donne.
1. Al termine delle prove di esame la Commissione forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punti della valutazione complessiva riportati da ciascun candidato.
2. A parità di punteggio di merito sarà preferito il candidato più giovane di età.
3. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore amministrativo e conserva validità per un periodo di 24 mesi dalla data della sua approvazione. Il provvedimento è affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo. Dalla data di affissione all'Albo Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. Le graduatorie delle selezioni effettuate ai sensi del presente regolamento sono utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato al fine di ricoprire le posizioni dirigenziali vacanti; dette graduatorie possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato per le medesime finalità o ulteriori altre necessità, approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Università.
1. L'Università di Pisa prevede la partecipazione dei vincitori delle selezioni di cui al presente regolamento ad attività ed esperienze formative rivolte anche ad affinare le specifiche professionalità e competenze manageriali.
2. Il periodo di prova previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza decorre dal conferimento del primo e specifico incarico dirigenziale.
1. Per gli aspetti non espressamente disciplinati trova applicazione la normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni.
2. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo. Esso è altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Università e reso disponibile sul sito Internet dell'Ateneo.
2 bis. Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica.
Ultimo aggiornamento documento: 17-Sep-2008