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Area didattica e studenti

Funzioni utili

Regolamento sul tutorato


D.R. n. I/1/7608 del 27 maggio 2008 - emanazione
D.R. 10271 del 16 luglio 2008 - rettifica art. 4

Articolo 1 - Definizioni e finalitā

1. L'Universitā di Pisa, in attuazione dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell'articolo 11, comma 7, del DM 270/2004 (Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei), fermo restando quanto previsto dall'art. 7. comma 1 del D.L. 25 settembre 2002 n. 212 convertito in legge dall'art. 1 L. 268/2002, promuove un servizio di tutorato con il fine di orientare ed assistere gli studenti, di renderli attivamente partecipi del processo formativo, di rimuovere, per quanto di competenza dell'istituzione universitaria, gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi.
2. I singoli consigli di corso di studio, d'intesa con la facoltā di riferimento, sono responsabili dell'organizzazione e del funzionamento del tutorato al proprio interno e ne disciplinano l'attuazione con proprio regolamento in conformitā con il Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 2 - Organizzazione

1. Le singole strutture didattiche, con l'eventuale contributo dei coordinatori, didattici forniscono il necessario supporto all'attivitā di tutorato svolta all'interno dei singoli corsi di studio, anche mediante la raccolta e l'elaborazione di dati, il reperimento e la predisposizione della documentazione e delle informazioni e, se richiesto, collaborano con gli organismi di sostegno del diritto allo studio e con gli altri enti interessati.

Articolo 3 - Attivitā di tutorato

1. L'attivitā di tutorato rientra tra i compiti istituzionali dei professori di I e II fascia e dei ricercatori come parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente.
2. A tale attivitā ogni professore o ricercatore č tenuto a dedicare almeno 40 ore annuali e a comunicare l'orario di ricevimento per il tutorato, contestualmente all'orario delle lezioni e all'orario di ricevimento ordinario.
3. Dall'attivitā di tutorato sono esonerati interamente i professori e ricercatori in congedo o in aspettativa, e possono essere esonerati parzialmente coloro che ricoprono l'ufficio di rettore, pro-rettore, preside di facoltā, presidente di corso di laurea, direttore di dipartimento.

Articolo 4 - Assegnazione del tutor

1. Il tutor č assegnato allo studente immediatamente dopo l'immatricolazione, secondo criteri e modalitā stabiliti dal consiglio di corso di studio d'intesa con la facoltā in cui lo stesso č incardinato. Di norma tale assegnazione permane fino al conseguimento del titolo, ed č modificabile solo per esigenze adeguatamente motivate.
2. Tra i criteri e le modalitā dovrā essere indicata una soglia massima di studenti per tutor al fine di assolvere il requisito qualificante stabilito dall'allegato D al DM 31 ottobre 2007, n. 544.

Articolo 5 - Attivitā integrative

1. Nell'ambito del tutorato potrā inoltre essere organizzata ogni altra attivitā idonea a favorire il processo di formazione degli studenti e a fornire l'assistenza necessaria ad agevolarne e a renderne proficui lo studio e l'inserimento nei percorsi formativi.
2. A tali attivitā potranno collaborare anche iscritti capaci e meritevoli alla laurea specialistica/magistrale, specializzandi e dottorandi di ricerca opportunamente selezionati, nell'ambito di attivitā previste e finanziate dall'ateneo e dal ministero.

Articolo 6 - Valutazione

1. L'efficacia delle attivitā di tutorato sarā soggetta a monitoraggio mediante apposite domande contenute nel questionario di valutazione dei corsi di studio.

Articolo 7 - Norma transitoria e finale

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2008/2009. Per tutto quanto non previsto valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

 

Ultimo aggiornamento documento: 01-Jun-2011

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