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D.R. 18915 del 27 novembre 2007 Emanazione regolamento
D.R. 7403 del 15 maggio 2009 Modifiche regolamento
D.R. 10224 del 16 luglio 2009 - Modifiche regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attivazione annuale e la gestione dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, previsti dall'articolo 3, comma 9 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello (di seguito master).
2. I master hanno una durata di almeno un anno e sono corsi con obbligo di frequenza.
3. Per conseguire il master di primo livello lo studente deve avere acquisito almeno sessanta crediti e non più di ottanta oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea.
4. Per conseguire il master di secondo livello lo studente deve avere acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea specialistica/magistrale.
4 bis. I master di I e II livello aventi la stessa denominazione si devono diversificare, oltre che per i requisiti di accesso, anche per la tipologia di impegno richiesto e il livello di approfondimento delle materie trattate, da evidenziare adeguatamente nel progetto didattico al momento dell'attivazione del corso.
5. I master devono comunque prevedere tra i contenuti didattici lo svolgimento di un'adeguata attività pratica e di tirocinio.
6. Ai fini del presente regolamento con il termine docenti dell'Università di Pisa o docenti universitari si intendono professori ordinari e professori associati di ruolo e fuori ruolo, e ricercatori.
1. L'attivazione dei master è proposta da Dipartimenti e Facoltà, ed è approvata dal Senato Accademico previo parere obbligatorio, non vincolante, della Commissione didattica di Ateneo che dovrà esaminare le proposte dei master ed esprimere una valutazione riguardante:
- validità del progetto;
- efficacia del corso.
La valutazione riguarderà inoltre l'uniformità e l'assenza di sovrapposizioni nell'ambito dell'offerta formativa complessiva dei master.
2. Le Facoltà cui afferiscono almeno il 30% dei docenti indicati al comma 4, lett. d), debbono esprimere un parere sulla proposta del master.
3. Le proposte di attivazione dei master devono pervenire all'ufficio competente entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La proposta di attivazione di un master deve contenere oltre alla denominazione del corso, al livello e agli estremi delle delibere di approvazione:
a) i requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti. Nel caso che per l'accesso sia prevista la laurea o la laurea specialistica/magistrale in qualsiasi disciplina, dovrà essere fornita adeguata motivazione della scelta;
b) l'indicazione degli eventuali enti che si intende coinvolgere e la forma di coinvolgimento prevista;
c) l'indicazione se trattasi di prima attivazione;
d) l'indicazione di un elenco di docenti dell'Università di Pisa che garantiscano il loro impegno nelle attività didattiche del master;
e) le strutture che individuano le sedi:
- amministrativa universitaria;
- di gestione (qualora sussistano convenzioni con enti pubblici o privati);
- didattica;
f) l'indicazione, nel caso di master già attivato, delle eventuali modifiche rispetto alla precedente edizione;
g) l'eventuale schema di convenzione con enti pubblici o privati che intervengono a vario titolo nella gestione del master;
h) il numero indicativo degli iscrivibili con la specifica degli "uditori", se previsti;
i) la contribuzione pro-capite prevista per gli allievi "ordinari" e "uditori";
l) l'eventuale erogazione di borse di studio a favore degli iscritti;
m) il piano finanziario che, tenuto conto delle entrate derivanti dalla contribuzione calcolata sul numero minimo degli iscrivibili e da altri eventuali finanziamenti, indichi le spese necessarie per il funzionamento del corso, in particolare per la docenza, l'organizzazione e il materiale didattico.
5. Il "progetto didattico" deve contenere:
a) la descrizione del corso e gli obiettivi formativi;
b) le funzioni del corso in relazione allo specifico ambito occupazionale;
c) la durata del master con l'indicazione dell'inizio delle attività formative che deve essere compreso tra il 1° settembre ed il 31 gennaio;
d) il totale dei crediti che si conseguono al termine del corso;
e)l'elenco delle attività formative con l'indicazione delle loro caratteristiche (lezioni frontali, tirocini, laboratori, prova finale ecc.), del numero di crediti associato, degli eventuali settori scientifico disciplinari e dei relativi obiettivi formativi;
f) le modalità di svolgimento della prova finale.
1. Al termine di ogni edizione del master dovranno essere presentate:
a) una relazione, sottoposta anche al Nucleo di Valutazione interna di Ateneo, sull'andamento e valutazione delle eventuali edizioni precedenti, dalla quale sia possibile evincere qualità ed efficacia dell'offerta didattica, anche in prospettiva degli sbocchi occupazionali;
b) una rendicontazione della gestione finanziaria, in relazione a quanto era stato previsto in
sede di previsione delle entrate e delle uscite al momento della proposta del master.
1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270, sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare il titolo di master anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.
2. abrogato
3. Per i master con titolo congiunto vale quanto disposto dal presente regolamento salvo diverse disposizioni previste in specifici accordi di cooperazione interuniversitaria.
1. Ai corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso del titolo di studio del livello universitario previsto. E' ammessa l'iscrizione anche di coloro che acquisiscano il titolo prima dell'effettivo inizio dei corsi.
2. Ai fini dell'ammissione possono essere richiesti anche altri requisiti curriculari.
3. Per l'ammissione al corso è previsto il superamento di una verifica che valuti preparazione e motivazione. Nel caso che il numero dei candidati idonei sia superiore ai posti disponibili, tale verifica darà luogo ad una graduatoria di merito dalla quale saranno attinti gli allievi nel numero previsto.
1. E' possibile iscriversi a un master come uditore. In questo caso non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione.
2. L'uditore può frequentare il master ma non sostiene le verifiche intermedie, non frequenta lo stage, non consegue il titolo di studio né i relativi crediti formativi.
3. L'uditore ottiene, a firma del Direttore del master, un attestato di partecipazione per la parte di corso frequentata.
1. La contribuzione per l'iscrizione al master viene definita dalla struttura che attiva il corso entro un massimo di € 8.000,00.
2. La struttura di cui all'articolo 2, comma 1 definisce, oltre all'importo da pagare, anche l'eventuale rateizzazione e le eventuali indennità di mora da stabilire.
3. Per i master gestiti dall'Amministrazione centrale ai sensi dell'articolo 10 comma 2, nel caso di ritardato pagamento si applicano i principi previsti per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, salvo condizioni più favorevoli per lo studente previste nel bando di ammissione al master.
4. Lo studente ("ordinario" e "uditore") che rinunci durante lo svolgimento del corso è comunque tenuto a versare una percentuale, stabilita dal Consiglio del master, non superiore al 40% della contribuzione. Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in un'unica soluzione al momento dell'immatricolazione, è rimborsata la differenza tra il versato e il dovuto.
5. Gli iscritti al master in qualità di uditori, pagano una contribuzione inferiore almeno del 30% rispetto a quella degli allievi ordinari. La quota potrà essere eventualmente calcolata anche sulla base delle attività formative frequentate e può essere rateizzata.
1. La sospensione, può essere concessa per comprovati e giustificati motivi, su formale richiesta dell'interessato, dal Consiglio di master, senza nessuna garanzia circa la continuità didattica del corso negli anni accademici successivi.
2. Ai fini della contribuzione la sospensione è regolata dai principi previsti, in caso di rinuncia, all'articolo 7 comma 4.
La quota pagata sarà conguagliata con la contribuzione prevista nell'anno accademico dell'eventuale riattivazione. Nel caso che non sia possibile o non si intenda riattivare, la quota prevista dal bando, precedentemente pagata, non sarà rimborsata.
3. Il Consiglio del master, sulla base di comprovati e giustificati motivi, può autorizzare il rinvio della prova finale per il conseguimento del titolo per un periodo non superiore all'anno.
1. E' ammessa la contemporanea iscrizione ad altro master o ad altri corsi di studio purché sia rispettata l'obbligatorietà di frequenza.
2. Il percorso formativo del master non può essere comune a quello di un corso di laurea o laurea specialistica/magistrale e deve pertanto considerarsi iter formativo distinto, da riconoscere nei limiti di seguito stabiliti e dopo il conseguimento del titolo.
3. Per i corsi di laurea specialistica o laurea magistrale non possono essere riconosciuti più di 12 CFU complessivi acquisiti in master di I livello. Non può essere riconosciuto alcun credito da master di II livello a laurea triennale o specialistica/magistrale.
4. I crediti acquisiti con il conseguimento di una laurea (triennale, specialistica/magistrale) possono essere riconosciuti per l'iscrizione ad un master di I o II livello nel limite massimo di 12 CFU.
5. I crediti acquisiti in un master possono essere riconosciuti per un altro master su delibera del consiglio di quest'ultimo.
6. Tali riconoscimenti devono comunque dipendere dall'affinità e comparabilità delle attività formative previste e dalle forme di accertamento delle competenze acquisite.
1. Le strutture, sedi amministrative dei corsi provvedono a rendere pubbliche tutte le informazioni utili relative al master. Sono di competenza delle strutture stesse tutte le procedure amministrative e contabili connesse alla gestione dei corsi.
2. Su richiesta della struttura interessata gli adempimenti amministrativi relativi all'emanazione del bando di ammissione al corso, alla gestione della procedura concorsuale, alle immatricolazioni e ad eventuali rimborsi agli iscritti, sono curati dagli uffici dell'Amministrazione centrale. In ogni caso compete a quest'ultima il rilascio del diploma.
3. Una quota della contribuzione complessiva è devoluta a favore del bilancio di Ateneo, nella misura del 10%, per i master gestiti autonomamente dalle strutture interessate, del 15% per quelli gestiti dall'Amministrazione centrale, limitatamente alle attività di cui al comma 2.
4. Qualora il master sia attivato con altri Atenei e questi ne abbiano la relativa gestione, non si applica il comma 2 del presente articolo.
1. A conclusione del master agli iscritti che, a giudizio del Consiglio, abbiano svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato il titolo di master a firma del Rettore.
2. Il titolo viene conseguito con un giudizio di idoneità o con una valutazione sintetica che si esprime in sufficiente, buono, distinto, e ottimo.
1. Sono organi del master: il Direttore ed il Consiglio.
2. Due o più consigli di master, sin dall'attivazione dei corsi o con delibere adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano;
3. Se il master non è attivato in convenzione con altri atenei, il Direttore è un docente dell'Università di Pisa ed è nominato dal Consiglio del master.
4. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso. Un docente dell'Università di Pisa può avere l'incarico di Direttore di un solo master dell'Ateneo, ad eccezione dei casi nei quali i master siano di diverso livello ma abbiano stessa denominazione o nel caso che si abbia un consiglio aggregato per più master.
5. Il Consiglio del master è composto dal Direttore, che lo presiede, e da almeno cinque membri.
6. Qualora il master sia attivato in convenzione con enti pubblici o privati, possono far parte del Consiglio, rappresentanti degli enti convenzionati. Almeno la metà, arrotondata all'intero superiore, dei componenti del Consiglio del master deve essere costituito da docenti universitari in ruolo.
7. Il Consiglio del master:
a) garantisce il rispetto del progetto didattico e la qualità scientifica del master;
b) individua i docenti del master;
c) elegge il Direttore del master fra i suoi membri;
d) definisce le procedure di selezione dei candidati;
e) delibera su questioni inerenti il percorso formativo dell'allievo;
f) espleta tutte le altre valutazioni inerenti all'organizzazione didattica del corso.
1. I docenti dell'Università di Pisa che svolgono attività di insegnamento nel corso, sono designati dalla struttura proponente con il nulla-osta della Facoltà di appartenenza, compatibilmente con i compiti loro affidati in sede di programmazione didattica. Qualora l'incarico non riguardi personale appartenente ai ruoli della docenza è necessaria la preventiva autorizzazione del Direttore amministrativo, sentito il responsabile della struttura di appartenenza.
2. L'attività didattica presso i master non costituisce adempimento dei doveri istituzionali del personale in ruolo.
3. All'assegnazione degli insegnamenti e al coordinamento delle attività didattiche e pratiche provvede il Consiglio del master. L'incarico è formalizzato con provvedimento del responsabile della struttura proponente il master.
3 bis. Qualora l'assegnazione degli insegnamenti per le attività didattiche e pratiche riguardi personale non dipendente dell'Università di Pisa, l'incarico è affidato ai sensi del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo.
4. La struttura proponente il master determina gli eventuali compensi da attribuire sia al personale dipendente dell'Università di Pisa, sotto forma di retribuzione accessoria, sia al personale non dipendente dell'Università di Pisa, sotto forma di corrispettivo contrattuale.
5. Le attività di formazione e insegnamento nei programmi del master non legittimano, nemmeno temporaneamente, gli incaricati non appartenenti ai ruoli della docenza a fregiarsi del titolo di "professore".
1. A fini statistici ed informativi le strutture che gestiscono autonomamente i master dovranno comunicare, al momento dell'iscrizione al corso, i dati relativi agli iscritti.
1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua emanazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto di A
Ultimo aggiornamento documento: 17-Jul-2009