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Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Statuto e Regolamenti / Regolamenti di ateneo / Area didattica e studenti / Regolamento per l'attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all'estero

Area didattica e studenti

Funzioni utili

Regolamento per l'attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all'estero


D.R. 25 maggio 1998 n. 01/862 Emanazione
D.R. 12 novembre 1998 n. 01/1776 Modifiche articoli 2, 3 e 4
D.R. 27 ottobre 1999 n. 01/1353 Modifiche articoli 2, 4, 5 e 6
D.R. 16 ottobre 2001 n. 01/1192 Integrazione articolo 2

Articolo 1 - Condizioni generali

L'Università degli Studi di Pisa bandisce, di norma con scadenze 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di contributi di mobilità, a valere sul competente capitolo del bilancio di previsione, destinati a laureandi che necessitino di svolgere parte del proprio lavoro di tesi, per un periodo di almeno due mesi continuativi, presso istituzioni, enti, imprese o aziende straniere ovvero comunitarie o sovranazionali o internazionali con sede all'estero, di adeguato livello scientifico e culturale.

L'ammontare dei contributi, stabilito in misura uniforme per tutti i vincitori, è determinato annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.

Articolo 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione

I contributi di mobilità sono riservati agli studenti iscritti all' ultimo anno di un corso di laurea in qualità di regolari, anche fuori corso (qualunque numero di volte), ovvero, a prescindere dall'anno di immatricolazione, che siano in debito di non più di due esami dal completamento del piano di studi, che siano in regola con il pagamento della tassa universitaria e della tassa regionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti, ad esclusione di coloro che hanno già svolto totalmente o parzialmente la preparazione della tesi di laurea all'estero prima dell'emanazione del bando di concorso:

  1. abbiano superato, alla data di scadenza del bando di concorso, un numero di esami, espresso in annualità, almeno pari al numero di annualità previste nel corso di studio per gli anni di corso precedenti l'ultimo;
  2. siano assegnatari di un argomento per lo svolgimento della tesi di laurea da parte di un docente dell'Università di Pisa avente titolo a rivestire la funzione di relatore, secondo quanto previsto nel regolamento didattico del corso di studio di appartenenza dello studente;
  3. siano in possesso di una dichiarazione nella quale il relatore della tesi attesti, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
    1. la necessità, motivata in relazione all'obiettivo del lavoro di tesi, che il richiedente il contributo si rechi presso un'istituzione, ente o azienda di cui all'art. 1 del presente regolamento;
    2. il periodo previsto di permanenza all'estero ed il programma di lavoro che il laureando è previsto svolgere in tale periodo;
    3. l'istituzione, ente o azienda presso la quale il laureando si recherà, descrivendone la natura e le caratteristiche che permettano di stabilirne il livello scientifico e culturale;
    4. il nome, la qualifica ed i riferimenti del "tutor" che seguirà il lavoro del laureando nella sede di cui sopra;
    5. la previsione che l'esame di laurea venga sostenuto entro il quindicesimo mese di calendario decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva generale di merito o comunque, nel caso in cui non siano previsti appelli, allo scadere del quindicesimo mese, entro e non oltre il primo appello utile successivo alla scadenza del quindicesimo mese.

Fermo restando il termine finale di 15 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva generale di merito, il periodo di studi all'estero dovrà iniziare in data successiva alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

Articolo 3 - Modalità di inoltro delle domande di partecipazione

Alla domanda di assegnazione del contributo, redatta in conformità con il modello allegato al bando di concorso e presentata presso la presidenza della facoltà di appartenenza del richiedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, il richiedente deve allegare, pena l' esclusione dal concorso, la dichiarazione di cui al precedente art. 2, lett c).

La domanda dovrà altresì essere inoltrata nello stesso termine di trenta giorni, mediante utilizzo di strumenti informatici in possesso del candidato (via Internet) oppure presso la presidenza della facoltà di appartenenza, ove sarà possibile accedere ad una postazione di P.C. all'uopo predisposta ed inviata all'indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.

La congruità della domanda viene valutata, sulla base della dichiarazione suddetta, dalla commissione didattica di facoltà, di cui all'art. 26 dello Statuto, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del bando di concorso. In caso di valutazione negativa il richiedente è escluso dal concorso. Tale decisione, che non è appellabile, è portata a conoscenza degli interessati con la pubblicazione delle graduatorie di cui al successivo comma.

Entro il ventesimo giorno successivo alla data di scadenza del bando, tutte le domande relative a ciascuna facoltà, corredate degli allegati e del verbale della commissione didattica di cui sopra, sono trasmesse al Dipartimento amministrativo per le attività istituzionali per la predisposizione della graduatoria provvisoria generale di ateneo, redatta secondo i criteri di cui ai successivi articoli 5 e 6. Detta graduatoria è pubblicata entro i successivi quindici giorni. La graduatoria definitiva, che tiene conto di eventuali ricorsi, avverso l'attribuzione dei punteggi, pervenuti entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, è approvata con provvedimento rettorale e pubblicata entro il quinto giorno successivo a detto termine.

Articolo 4 - Termini e modalità di erogazione dei contributi ai vincitori - Restituzione contributi

In caso di esito positivo del concorso, dell'attribuzione del contributo viene data tempestiva comunicazione all'interessato ed al suo relatore di tesi.

I vincitori del contributo devono comunicare la propria accettazione, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

L'erogazione del contributo è disposta: per il 70%, non prima del quarantesimo e non oltre il ventesimo giorno precedente la partenza dell' interessato; per il rimanente 30%, entro un mese dal superamento dell' esame di laurea da parte dell'interessato, purché tale superamento avvenga entro il termine massimo previsto dal precedente art. 2, lett. c), n. 5), fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

Entro quindici giorni dal rientro dall'estero l'assegnatario del contributo presenta al preside di facoltà una breve relazione, sottoscritta per approvazione dal relatore di tesi, per la presa d'atto da parte della commissione didattica della facoltà, che di tale presa d'atto dà comunicazione al Dipartimento amministrativo per le attività istituzionali. In carenza di tale relazione, ovvero se essa non è approvata dal relatore di tesi, non si procederà all' erogazione della seconda rata del contributo.

Qualora il superamento dell'esame di laurea non avvenga nel termine previsto dall'art. 2, lettera c), n. 5), lo studente dovrà restituire l'importo corrispondente alla prima rata e conseguentemente non si procederà all'erogazione della seconda rata.

Articolo 5 - Criteri per l'elaborazione della graduatoria generale d'ateneo

Elemento di ordinamento decrescente nella graduatoria è il punteggio standardizzato derivante dalla somma dei voti, ponderati per il valore in annualità, ottenuti dal richiedente negli esami validi al fine del conseguimento della laurea, alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, secondo la procedura di cui al comma successivo.

La somma dei voti relativi agli esami superati, ponderati per il valore in annualità, viene comparata con il valore medio degli studenti appartenenti alla stessa coorte del richiedente, valore medio calcolato secondo gli stessi criteri vigenti per la riduzione per merito delle tasse universitarie. Essa è inoltre standardizzata secondo la formula utilizzata per la graduatoria del part-time. Il valore medio e le deviazioni standard per le coorti sono calcolati alla data del 31 ottobre dell'anno precedente, per il bando con scadenza 30 aprile, ed alla data del 10 agosto dello stesso anno, per il bando con scadenza 31 ottobre.

Articolo 6 - Criteri di precedenza

Fino alla concorrenza di un numero di contributi pari alla metà (arrotondata per eccesso) del numero dei contributi messi a concorso, nell' attribuire i contributi viene data la precedenza a coloro che risultano vincitori o idonei nella graduatoria relativa all'erogazione delle borse assegnate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio nonché agli studenti che abbiano ottenuto riduzioni delle tasse universitarie per effetto dell'iscrizione all'anno accademico in corso, per il bando con scadenza 30 aprile, ed all'anno accademico precedente, per il bando con scadenza 31 ottobre.

Articolo 7 - Incompatibilità

I contributi di mobilità di cui al presente regolamento sono incompatibili con provvidenze erogate agli stessi fini, con o senza concorso, da enti pubblici o privati. Sono invece compatibili con le borse di studio erogate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Pisa e con le borse di studio e i premi di laurea erogati dall'Università di Pisa. I predetti contributi sono altresì compatibili con le borse di mobilità "Socrates", mentre sono incompatibili con le integrazioni alle predette borse erogate dall'Università.

I contributi di mobilità di cui al presente regolamento sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio di cui al comma precedente.

Ultimo aggiornamento documento: 14-Jun-2006

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