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Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Statuto e Regolamenti / Regolamenti di ateneo / Area didattica e studenti / Regolamento per lo svolgimento di forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università

Area didattica e studenti

Funzioni utili

Regolamento per lo svolgimento di forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università

D.R. 22 luglio 2005, n.01/13329 Emanazione
D.R. 25 maggio 2007, n.I/2A/8286 Modifiche artt.4,6,13
D.R. 19 ottobre 2009, n. 14104 Modifiche

Articolo 1– Ambito di applicazione

Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e del D.P.C.M. 30 aprile 1997, disciplina l' assegnazione a studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale in attività connesse ai servizi resi dall'Università.
Dalle forme di collaborazione di cui al primo comma del presente articolo sono escluse le attività inerenti alla docenza di cui all'articolo 12 della Legge n. 341/90, allo svolgimento degli esami e all'assunzione di responsabilità amministrative.
Le collaborazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo è esente da imposta.
Lo studente non dovrà, al momento del conferimento e per tutto il periodo dell'incarico, aver instaurato con terzi rapporto di lavoro subordinato, né dovrà usufruire, per l' anno accademico di riferimento, di borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, né dei prestiti d'on ore, né di altra borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46 ad eccezione di eventuali borse o premi di studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito.

A ciascuno studente non può essere assegnato più di un incarico di collaborazione part-time nello stesso anno, compresi gli incarichi specifici previsti ai successivi art. 7bis e 7 ter. Le strutture presso le quali vengono svolti gli incarichi dovranno mediare fra le proprie esigenze e quelle didattiche e di studio degli studenti in modo che l'incarico interferisca il meno possibile con le stesse nell'ottica della legge n.390 del 1991.
Salvo quanto previsto all'art. 12 II c. del presente Regolamento ciascun rapporto di collaborazione consiste in un'attività di 150 ore.
L'orario giornaliero non deve, comunque, superare il normale orario di servizio della struttura assegnataria.

Articolo 2 – Risorse finanziarie

L'assegnazione delle collaborazioni di cui all'art. 1 avviene nei limiti delle somme disponibili nello specifico capitolo del bilancio universitario.
Il Consiglio di Amministrazione, ai fini di cui al comma precedente, determina annualmente lo stanziamento e l'ammontare del corrispettivo orario per le collaborazioni in parola. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, alle quali saranno assegnati incarichi di collaborazione part - time studenti dovranno contribuire per il 50 % al budget necessario al pagamento dei compensi. L'assegnazione di collaborazioni part-time studenti all'Amministrazione centrale sarà annualmente proporzionata a quelle delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

Articolo 3 – Forme di collaborazione

I rapporti di collaborazione devono prevalentemente riguardare servizi direttamente o indirettamente rivolti alla comunità studentesca mediante il supporto alle diverse attività di biblioteca, laboratorio, amministrazione, archivio, tipografia, fotoriproduzione, informatica, etc.; essi non possono comportare responsabilità amministrative e devono configurarsi come aggiuntivi o integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte da personale tecnico-amministrativo.

Articolo 4 – Determinazione e pubblicazione delle collaborazioni attivabili

Allo scopo di individuare le effettive necessità, ogni anno, i responsabili delle strutture universitarie didattiche, scientifiche e di servizio, in riferimento al regolamento di organizzazione vigente, su apposito invito dell'ufficio competente, comunicano allo stesso le esigenze di collaborazione, con l'indicazione delle prestazioni oggetto delle medesime, nonché delle eventuali competenze minime richieste.
Sulla base delle indicazioni di cui sopra ed in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 2, la Commissione didattica di Ateneo, eventualmente delegando per l'esame delle richieste una sottocommissione formata dal Prorettore per i rapporti con gli studenti, dal Dirigente della struttura competente e da due rappresentanti degli studenti determina, tra quelle proposte, le collaborazioni attivabili.

Articolo 5 – Requisiti per l'ammissione

Possono essere assegnatari delle collaborazioni gli studenti che abbiano fatto domanda tramite web entro il 31 dicembre di ciascun anno per una o più collaborazioni relative agli avvisi pubblicati sul sito di Ateneo e siano per l' anno accademico di riferimento in possesso dei seguenti requisiti:
- Siano iscritti ad un corso di laurea o laurea magistrale dell'Università di Pisa non per la prima volta;
- Abbiano acquisito, alla data del 31 ottobre e con riferimento all'anno accademico precedente, e agli effettivi anni di iscrizione, almeno una media di 24 crediti annui;
Tra gli studenti che presentano tali requisiti, il beneficio viene attribuito in via prioritaria agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall'Azienda Regionale DSU e dei prestiti d'onore.
I richiedenti di cui sopra vengono inseriti in una graduatoria elaborata secondo i criteri di cui al successivo art. 6.

Articolo 6 – Criteri per la formazione della graduatoria

Entro il 31 gennaio di ogni anno, viene predisposta la graduatoria degli aventi titolo alle collaborazioni in ordine decrescente dell'entità di riduzione della contribuzione universitaria per merito nell'anno di riferimento.
A parità di entità di riduzione della contribuzione universitaria per merito prevalgono le condizioni di reddito calcolate secondo quanto stabilito dal Regolamento sulla contribuzione universitaria.
La graduatoria è approvata con decreto rettorale e resa pubblica mediante il sito web dell'Università. Essa mantiene la sua validità fino alla data di approvazione della graduatoria successiva.

Articolo 7 – Attribuzione delle collaborazioni

Tenuto conto della graduatoria, l'Ufficio competente, sulla base delle preferenze espresse dai candidati, relativamente alle collaborazioni da attivare tramite l'apposita sezione sul sito web di Ateneo, procede agli abbinamenti fra gli aventi titolo e le strutture richiedenti, pervenendo alla definizione delle assegnazioni delle collaborazioni medesime.
La definizione dell' assegnazione è consultabile dalle strutture interessate nella citata sezione on-line disponibile sul sito web dell'Ateneo.
Alle strutture interessate sono assegnati i fondi disponibili da utilizzare per l'attribuzione dei compensi agli studenti.
Gli studenti incaricati della collaborazione devono stipulare il contratto e svolgere l'attività entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è stata emanata la graduatoria. L'attività deve iniziare entro una settimana dalla stipula del contratto.
Per le strutture organizzative dell'Amministrazione centrale, l'ufficio competente provvede direttamente alla stipula del contratto e al pagamento del corrispettivo dell'incarico.
Il pagamento della collaborazione avviene, a scelta del candidato, o in unica soluzione al termine della collaborazione o in due distinte rate.
Nel caso si rendano disponibili collaborazioni per rinuncia (ad attività già iniziata), revoca o nei casi di risoluzione di cui all'art. 11, l'Ufficio competente comunica alle strutture interessate i nominativi dei candidati collocati in posizione utile nella graduatoria stessa per la sostituzione, salvo che nel frattempo sia uscita una nuova graduatoria.

Articolo 7 bis - Collaborazioni specifiche

Nel rispetto delle procedure previste nei precedenti articoli, possono essere disposte attribuzioni di incarichi di collaborazione part-time per ambiti specifici o particolari iniziative, tramite la formazione di apposite graduatorie. Nel caso in cui nell'avviso siano specificati titoli aventi una particolare rilevanza per il settore o per l'iniziativa per i quali è prevista la collaborazione, questi daranno diritto, a chi ne è titolare, di essere preferito, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, a chi ne risulti sprovvisto.
L'avviso per la definizione della procedura di attribuzione incarichi e per la tipologia degli stessi deve essere approvato dal Senato accademico. Dopo l'approvazione l'avviso per la procedura specifica potrà essere emanato annualmente su richiesta del soggetto proponente.
Ad ogni altro riguardo le collaborazioni part-time specifiche sono regolate dalle stesse norme di cui agli articoli precedenti e successivi.
Nel caso che gli studenti part-time siano destinati al servizio per l'integrazione ed il sostegno di studenti disabili sarà opportuno che al momento della stipula del contratto abbiano un colloquio con l'Unità organizzativa che si occupa del servizio al fine di essere destinati, nell'ambito dell'attività da svolgere, al compito più indicato rispetto alla loro preparazione, motivazione ed esperienza.

Articolo 7 ter Collaborazioni riservate a studenti stranieri

Nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti nei precedenti articoli possono essere disposte attribuzioni di incarichi di collaborazione part-time riservate a studenti extra-comunitari tramite elaborazione di apposita graduatoria.
Gli studenti extracomunitari dovranno provenire da paesi particolarmente poveri o comunque con coefficiente di correzione del valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto superiore a 1,2.
Gli studenti presteranno la loro attività, di norma, presso gli uffici "Studenti", "Laureati" e "Relazioni Internazionali".
Ad ogni altro riguardo le collaborazioni part-time per studenti stranieri sono regolate dalle stesse norme di cui agli articoli precedenti e successivi.

Articolo 8 – Adempimenti del responsabile della struttura

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 7, è compito del responsabile della struttura:
1. assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali;
2. vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione e, in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali, procedere alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'Ufficio competente e parere favorevole della Commissione didattica;
3. compiere, al termine di ciascun anno, ai sensi dell'art. 13/3 lett. d) Legge 390/91, una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati da trasmettersi all'Ufficio competente.
Annualmente le strutture trasmettono all'Ufficio competente, l'elenco nominativo delle collaborazioni effettivamente attivate sulla base dei contratti stipulati.

Articolo 9 – Obblighi dello studente

Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione, con diligenza, osservando l'orario di servizio e secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura presso cui svolge l'attività. Lo studente deve redigere le ore effettuate su apposito modulo messo a sua disposizione e controfirmato dal responsabile della struttura presso la quale presta la collaborazione.

Articolo 10 – Cause di rinvio o di sospensione del rapporto di collaborazione

L'inizio dell'attività di collaborazione è rinviato ovvero l'attività può essere sospesa per malattia dello studente. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione, allegando un certificato medico comprovante l'infermità e la durata della stessa. Lo studente perde il diritto allo svolgimento dell'incarico se dopo la domanda ma prima della emanazione della graduatoria consegua la laurea specialistica/magistrale o di primo livello salvo, in quest'ultimo caso, dichiari prima del conseguimento del suddetto titolo di volersi iscrivere ad un corso di laurea specialistica/magistrale dell'Università di Pisa. Il rapporto di collaborazione rimarrà sospeso fino al rinnovo dell'iscrizione per la laurea specialistica che comunque dovrà effettuarsi entro tre mesi dal conseguimento della laurea triennale pena la decadenza della collaborazione.
Lo svolgimento dell'incarico è inoltre rinviato o sospeso, per un periodo non superiore a due mesi, qualora lo studente instauri con terzi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione allegando l'apposita documentazione giustificativa.
Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione, lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, il rapporto è risolto di diritto.
La struttura comunicherà l'avvenuta risoluzione all'Ufficio competente che invierà un candidato idoneo in sostituzione del precedente.
Al momento dell'uscita della nuova graduatoria la precedente non potrà più essere utilizzata per la sostituzione di eventuali rinunce, mentre coloro che hanno avuto, sulla base delle scelte fatte, l'assegnazione dell'incarico potranno, nei tempi stabiliti dal regolamento, svolgerlo.

Articolo 11 – Cause di risoluzione del rapporto di collaborazione

Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per:
- rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria;
- conseguimento del titolo accademico salvo la previsione dell'art. 10 comma II, nel qual caso la decadenza è subordinata alla mancata dichiarazione di volersi iscrivere ad un corso di laurea specialistica dell'Ateneo, alla mancata ripresa dell'incarico oltre 10 gg. dalla data di iscrizione alla laurea specialistica e alla mancata iscrizione alla laurea specialistica entro un anno dal conseguimento della laurea triennale;
- irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari piu' gravi dell'ammonizione;
- consenso delle parti;
- impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti.
Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota corrispondente alla parte di collaborazione prestata.

Articolo 12 – Collaborazioni part-time “speciali” abrogato
Articolo 13 – Norme di rinvio e finali

Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo. Esso è applicabile alle collaborazioni attivate a partire dall'anno accademico 2010/2011.
Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica.

Ultimo aggiornamento documento: 16-Nov-2011

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