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Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Statuto e Regolamenti / Regolamenti di ateneo / Area didattica e studenti / Regolamento per l'assegnazione di contributi per le attività studentesche

Area didattica e studenti

Funzioni utili

Regolamento per l'assegnazione di contributi per le attività studentesche

D.R. n. 16464 del 21 novembre 2008 - emanazione
D.R. n. 2143 del 15 febbraio 2010 - Modifiche

Articolo 1-Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'assegnazione dei contributi per le attività delle organizzazioni rappresentative studentesche.
2. L'Università di Pisa annualmente, nei limiti della disponibilità di bilancio, destina contributi finanziari per attività culturali, sportive e ricreative.
3. Le attività studentesche finanziate dovranno essere confromi ai progetti presentati e approvati.

Articolo 2 - Destinatari dei contributi

1. Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi le associazioni non riconosciute (di cui all'articolo 36 e seguenti del Codice civile) e i comitati (di cui all'articolo 39 e seguenti del codice civile), registrati e muniti di codice fiscale, composti da studenti dell'Università di Pisa e senza scopo di lucro.
1 bis. Ogni associazione o comitato può presentare domansa per un progetto, composto da una o più attività.
1 ter. Ciascuna attività del progetto dovrà essere sottoscritta da almeno trenta studenti universitari.
2. Ogni studente può sottoscrivere una sola attività e la firma è valida solo nel caso in cui siano indicati gli estremi di un documento d'identità valido; in caso di firma doppia è valida la firma apposta sull'attività presentata per prima.
2 bis. Negli Statuti delle Associazioni e dei Comitati dovrà essere in particolare statuito:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione o del comitato;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
3. Le associazioni e i comitati che nell'esercizio precedente non abbiano utilizzato almeno il 50% dei fondi assegnati o che abbiano fatto un uso dei fondi non conforme a quanto autorizzato, non possono presentare domanda di finanziamento. Il Consiglio degli Studenti provvederà tramite la calendarizzazione delle attività e resoconti periodici, resi dai responsabili, a controllare il corretto uso dei fondi destinati alle singole iniziative e a segnalare eventuali discrepanze fra l'utilizzo autorizzato e quello effettuato.

Articolo 2bis - Norme organizzative nei rapporti tra Università ed associazioni studentesche o comitati

1. I rapporti tra l'Università e le organizzazioni titolari di contributi sono regolati da apposito contratto di servizio dove sono specificate le modalità di utilizzazione degli spazi universitari, le eventuali forme di agevolazione relative a beni e servizi (come le spese di apertura, gestione e chiusura di un conto corrente) messi gratuitamente a disposizione delle Associazioni e dei comitati.
2. In particolare l'Ateneo garantisce la messa a disposizione del proprio ufficio fiscale per gli adempimenti contabili e dichiarativi scaturenti dalle attività esercitate, compresa la stesura del rendiconto contabile.

Articolo 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno viene emanato apposito bando nel quale vengono fissate le modalità per la presentazione delle domande.
2. Le associazioni e i comitati interessati devono presentare entro il 30 novembre la propria domanda presso l'ufficio competente. Ad ogni domanda debbono essere allegati il programma dettagliato delle attività che l'ente intende svolgere, e l'entità del finanziamento che si richiede comprensivo di qualsiasi onere, compresi i rimborsi spese e gli oneri di ospitalità a favore di terse persone che abbiano prestato la loro opera all'interno dell'attività finanziata e la previsione di spese per affitto locali e strutture esterne all'Ateneo. Le varie voci di spesa previste devono essere adeguatamente motivate.
3. Le domande pervenute oltre il termine suddetto o prive della documentazione prescritta non saranno prese in considerazione.

Articolo 4 - Spese non finanziabili

1. Qualora, per la particolare natura dell'attività, si richieda l'utilizzazione di specificare aree, il budget assegnato potrà essere utilizzato per spese di locazione di spazi limitatamente allo svolgimento delle singole iniziative quali convegni, seminari, tavole rotonde, incontri pubblici, ecc.
2. Non è previsto l'acquisto di beni mediante leasing e l'acquisto di materiale durevole. Non è, inoltre, ammesso l'utilizzo dei fondi assegnati per feste e attività ludiche (con esclusione dei concerti e delle attività sportive) nonché il finanziamento di gite e viaggi di istruzione e assimilati per i quali si rimanda all'apposito bando.
3. abrogato.
4. abrogato.

Articolo 5 - Attribuzione dei contributi

1. In relazione alle istanze pervenute e nei limiti della disponibilità finanziaria, il Consiglio degli Studenti, coadiuvato nella fase istruttoria, nella loro qualità di esperti, dal prorettore per gli studenti e dal responsabile del centro di spesa competente, o da un suo delegato, entro il 31 gennaio, delibera previa determinazione dei criteri di distribuzione, in merito alla ripartizione dei fondi da utilizzarsi entro l'anno solare.
2. Il Consiglio degli Studenti, entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'attribuzione dei fondi, rende noti i massimali di spesa per ogni tipologia di attività. Non saranno prese in considerazione domande di finanziamento che eccedano tali massimali.
3. La determinazione dell'ammontare del contributo da assegnare a ciascun ente sarà effettuata previo esame del programma di attività presentato alla II Commissione del CdS.
4. Nell'attribuzione dei fondi dovrà essere verificata la congruità tra spese richieste e attività da sviluppare anche introducendo nuovi tetti di spesa, al di sopra dei quali non procedere al finanziamento dell'attività.
5. Sarà data priorità a quelle attività che, per la sede in cui saranno effettuati, per il periodo dell'anno in cui saranno eseguiti e per la natura del tema svolto, prevedano di coinvolgere il maggior numero possibile di studenti, con possibilità di apertura e fruizione da parte della collettività e del territorio.
6. Saranno favorevolmente valutate quelle attività che prevedano l'utilizzo di attrezzature fruibili in più iniziative culturali e sociali e utilizzabili anche negli anni successivi.
7. Sarà invece valutata negativamente la mancata utilizzazione dei fondi; sono comunque fatti salvi i casi di mancata o parziale utilizzazione dei fondi per cause non imputabili all'associazione.
8. Non è possibile assegnare ad una sola attività più di un decimo dello stanziamento complessivo.
9. Le eventuali economie, risultanti dal rendiconto dell'associazione, saranno restituite, dopo l'approvazione del rendiconto da parte degli organi dell' ente, all' Ateneo.
10. Ferma restando la obbligatorietà della realizzazione integrale del programma approvato e finanziato è consentito ad ogni associazione o comitato che realizzasse economie sulla singola attività programmata utlizzarle per integrare eventuali costi non previsti di altre attività parimenti finanziate. Dello scostamento è comunque necessario dare ragione in sede di rendicontazione con l'analitica dimostrazione dei dati obiettivi che dimostrino che lo scostamento sull'attività in carenza non è dovuto a fenomeni di errata programmazione.
Non è comunque consentito finanziare con i risparmi ulteriori attività non previste anche se collegate all'attività finanziata: tali economie vanno restituite ai sensi del precedente comma.

Articolo 6 - Piano di ripartizione

1. Nel piano di ripartizione dei fondi dovrà essere previsto un rimborso per le spese di registrazione delle associazioni e dei comitati, fino alla copertura totale delle spese sostenute.
2. Il rimborso dovrà essere erogato entro un anno dal provvedimento di ripartizione dei fondi. L'eventuale spesa di cancellazione dell'Associazione non sarà invece rimborsata.
3. Il piano di ripartizione dei finanziamenti verrà reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università e diffuso presso le segreterie studenti e le presidenze di facoltà. Sarà data inoltre comunicazione ai presidenti delle associazioni e dei comitati dei contributi assegnati.

Articolo 7 - Pubblicità

1. Le associazioni e i comitati che hanno ottenuto i contributi devono apporre, sul materiale di illustrazione delle varie manifestazioni, la dizione "con il patrocino dell'§Università di Pisa". Copia del materiale dovrà essere trasmesso all'ufficio competente prima dello svolgimento dell'attività stessa..
2. Le associazioni e i comitati dovranno inoltre dare comunicazione della data di svolgimento dell'attività, che sarà inserita in un calendario pubblicato sulla pagine web del Consiglio degli Studenti.

Articolo 8 - Erogazione dei contributi

1. Sulla base della ripartizione effettuata dal Consiglio degli Studenti, l'ufficio competente provvede, per ciascun anno solare all'erogazione dell'intero contributo assegnato ai progetti finanziati entro trenta giorni dal provvedimento di ripartizione dei fondi.I fondi saranno attribuiti sulle coordinate bancarie intestate all'Associazione o al Comitato, il cui certificato originale dovrà essere consegnato al'ufficio competente.
2. Il presidente dell'associazione/del comitato dovrà rendicontare tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'attività o del progetto entro il 31 gennaio dell'anno successivo, avendo cura di darne completa e dettagliata documentazione (con particolare attenzione alle fatture quietanzate intestate all'associazione o al comitato) nonché dimostrare, tramite una relazione illustrativa, la corrispondenza delle stesse al progetto programmato e svolto.
3. In caso di indisponibilità motivata e documentata del presidente tutta l'attività di gestione del progetto e le relative responsabilità, faranno capo alla figura del vice presidente.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Nei casi di mancato rispetto delle finalità istitutive degli enti, mancata presentazione dei documenti giustificativi di spesa, di mancata restituzione degli importi non utilizzati o comunque in tutti i casi di grave violazione delle disposizioni di cui al Regolamento in materia, il Consiglio degli Studenti potrà escludere o penalizzare l'ente (anche interrompendo la relativa procedura di rimborso delle spese di registrazione) ed i suoi singoli associati nella fruizione dei contributi per gli anni successivi.
2. L'Università si riserva di intraprendere le azioni legali nelle suddette ipotesi di violazione delle disposizioni del Regolamento vigente. Il presidente risponde direttamente della correttezza e diligenza nella gestione dei fondi, anche attraverso l'applicazione di sanzioni di carattere disciplinare, amministrativo, civile e penale in base a quanto previsto dalle norme regolamentari e di legge vigenti.

Articolo 10 - Norme transitorie

1. In caso di mancato funzionamento del Consiglio degli Studenti, i fondi non vengono assegnati.
2. Le date di cui all'articolo 4, comma 2, e articolo 6, comma 2, per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, sono modificate rispettivamente in "22 marzo" e "22 febbraio".

Articolo 11 -Norme finali

1. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo.
2. Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica.

 

 

Ultimo aggionamento documento: 22-Feb-2010

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