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Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Statuto e Regolamenti / Regolamenti di ateneo / Area ricerca e relazioni internazionali / Regolamento di Ateneo per l'attività di sperimentazione animale

Area ricerca e relazioni internazionali

Funzioni utili

Regolamento di Ateneo per l'attività di sperimentazione animale

D.R. 21 giugno 2000, n.01/899 Emanazione regolamento
D.R. 30 maggio 2003, n.01/700 Modifiche regolamento

TITOLO I
STABILIMENTI
Articolo 1

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 116/92 e successive integrazioni e modificazioni, ferma restando l'indipendenza dell'attività di ricerca scientifica e la libertà di iniziativa dei singoli ricercatori nell'ambito dei loro compiti istituzionali, l'Ateneo di Pisa si configura come Stabilimento Unico utilizzatore e/o di allevamento nel campo della sperimentazione animale di pertinenza universitaria.

Articolo 2

L'Ateneo di Pisa esercita attività di sperimentazione animale attraverso i dipartimenti ed i centri di ricerca ad esso appartenenti che si configurano a tal fine come Stabilimenti Decentrati utilizzatori e/o di allevamento.

Articolo 3

Lo Stabilimento Decentrato può esercitare la sua attività di stabulazione e sperimentale soltanto dopo avere ottenuto l'autorizzazione formale da parte delle autorità competenti, concessa sulla base della idoneità dei suoi impianti e delle sue attrezzature alle specie animali utilizzate ed al tipo degli esperimenti che vi si effettuano.

Il Responsabile dello stabilimento decentrato utilizzatore può assumere anche la responsabilità dello stabilimento di allevamento, o configurarsi come figura distinta.

Qualora il Responsabile dello stabilimento di allevamento si configuri come figura distinta, l'attività di allevamento deve essere autorizzata dal Responsabile dello stabilimento e coordinata con l'attività di quest'ultimo.

Articolo 4

Ogni Stabilimento Decentrato deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal competente ufficio del Ministero della Sanità in cui, a cura del suo Responsabile, si annotano i dati relativi a tutti gli animali utilizzati. Tale registro deve essere conservato per almeno tre anni e reso disponibile per le autorità competenti che ne facciano richiesta.

TITOLO II
COMPETENZE
Articolo 5

Le figure competenti nel campo della gestione degli animali utilizzati per la ricerca scientifica e dei relativi stabulari e laboratori sono le seguenti:

Articolo 6

Il Titolare dello Stabilimento Unico utilizzatore e/o di allevamento è il Rettore in quanto legale rappresentante dell'Università.

Allo stesso compete:

Richiedere alle competenti autorità nazionali e locali l'autorizzazione a configurarsi come Stabilimento Unico utilizzatore e/o di allevamento.

Provvedere alla preventiva vidimazione dei registri predisposti dal competente Ministero e utilizzati dagli Stabilimenti Decentrati per documentare il movimento (carico e scarico) degli animali utilizzati.

Interpellare il C.A.S.A., come suo organo di consulenza, su specifiche questioni inerenti l'attività di sperimentazione animale svolta nell'ambito dell'Ateneo e dare attuazioni alle deliberazioni conseguenti.

Designare, sentito il C:A.S.A., i Medici Veterinari addetti al controllo degli Stabilimenti Decentrati.

Articolo 7

Il " Comitato di Ateneo per la Sperimentazione Animale" (C.A.S.A. ), istituito con D.R. 01/731 del 12 maggio 1999, è l'organo di consulenza del Rettore che promuove e controlla la piena osservanza delle norme vigenti in materia di sperimentazione animale nelle strutture dell'Ateneo interessate ed abilitate all'esercizio di tale attività istituzionale.

A tal fine ed in conformità del relativo Regolamento (D.R. 01/998 de 13 luglio 1999), competono al Comitato le seguenti funzioni:

Esercitare un'azione sistematica di sorveglianza delle condizioni degli animali stabulati nelle strutture adibite al loro utilizzo sperimentale.

Proporre, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ateneo, i provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia, necessari per garantire le migliori condizioni di vita degli animali stabulati, sia in ordine agli ambienti che al personale ad essi adibito.

Valutare eventuali segnalazioni di situazioni o comportamenti pregiudizievoli per lo stato di benessere degli animali o comunque lesivi della tutela ad essi dovuta, e proporre le conseguenti misure correttive.

Esaminare i protocolli di ricerca con utilizzo di animali da inoltrarsi al Ministero della Sanità ed agli altri Enti competenti ed esprimere su di essi un parere preventivo di validità etico-scientifica.

Promuovere iniziative finalizzate all'informazione ed all'aggiornamento in materia di tutela degli animali da esperimento, attraverso l'organizzazione di corsi, convegni o seminari, destinati agli studenti ed agli operatori delle aree scientifiche interessate alla ricerca biomedica sperimentale.

Articolo 8

Il Responsabile dello Stabilimento Decentrato utilizzatore e/o di allevamento è il Direttore del dipartimento o centro cui appartengono gli stabulari ed i laboratori abilitati all'attività di sperimentazione animale.

Allo stesso compete:

Vigilare sulla corretta applicazione delle norme vigenti sulla sperimentazione animale all'interno della struttura da lui diretta.

Curare la corretta compilazione dei registri relativi al movimento (carico e scarico) degli animali.

Coordinare le attività dei Responsabili dei progetti di ricerca e programmare l'idoneo utilizzo delle strutture disponibili.

Rispondere direttamente al Rettore della corretta gestione degli animali stabulati e/o utilizzati nello Stabilimento da lui diretto.

Redigere, con il Responsabile dello stabulario, la relazione annuale relativa all'utilizzo degli animali da esperimento e trasmetterla, entro i termini indicati, al competente ufficio dell'Ateneo ai fini del suo inoltro al Ministero della Sanità.

Provvedere affinché siano rispettate e salvaguardate le condizioni igieniche e la salute del personale addetto alla manutenzione dello stabulario e dei laboratori annessi allo Stabilimento da lui diretto.

Articolo 9

Il Responsabile dello stabulario è designato dal direttore del dipartimento o centro cui lo stabulario appartiene, nella sua qualità di Responsabile dello Stabilimento Decentrato, tra il personale in possesso di una specifica competenza nel campo della sperimentazione animale.

Allo stesso compete:

Rispondere al Responsabile dello Stabilimento Decentrato della corretta programmazione e gestione dello stabulario e dell'assolvimento dei compiti organizzativi e tecnici ad esso connessi.

Sorvegliare, in collaborazione con il Medico Veterinario addetto, lo stato di benessere e di salute degli animali stabulati sia in fase pre che post-sperimentale, assumendo le conseguenti misure.

Curare l'aggiornamento dei registri predisposti per documentare il movimento (carico e scarico) degli animali stabulati e degli esperimenti eseguiti.

Articolo 10

Il Medico Veterinario incaricato della sorveglianza sul benessere animale, in conformità delle direttive del C.A.S.A. ed in collaborazione con il Responsabile dello stabulario, svolge funzioni di controllo e di consulenza sul benessere degli animali in ogni fase del loro utilizzo sperimentale.

Ad esso pertanto compete:

Sorvegliare, attraverso regolari ispezioni dello Stabilimento Decentrato, lo stato di salute degli animali allo scopo di evitare loro inutili sofferenze e danni durevoli.

Fornire al Responsabile dello Stabulario la propria consulenza professionale al fine di ottimizzare lo stato di benessere degli animali.

Segnalare al C.A.S.A. e al direttore del dipartimento eventuali situazioni o comportamenti non conformi ai fini suddetti.

Provvedere, unitamente al Responsabile del singolo progetto di ricerca, alla verifica generale del protocollo sperimentale, sottoscrivendolo per quanto di competenza.

Controllare la corretta esecuzione delle procedure tecniche dell'esperimento e decidere, al loro termine, se l'animale debba essere mantenuto in vita o essere soppresso.

Verificare la certificazione di sanità degli animali acquistati e assunti in carico dallo stabulario.

Articolo 11

Al Responsabile del progetto di ricerca compete:

La redazione del protocollo sperimentale, corredata dalla documentazione richiesta, utilizzando la modulistica a ciò predisposta dallo Stabilimento Unico e la sua sottoscrizione unitamente a quella del Medico Veterinario addetto allo Stabilimento Decentrato sede della sperimentazione programmata.

Informare del progetto il Responsabile dello Stabilimento Decentrato ed il responsabile dello stabulario affinché la struttura sia adeguatamente predisposta alla sua esecuzione.

Trasmettere il suddetto protocollo, entro le scadenze annuali prefissate, al C.A.S.A., ai fini della sua valutazione etico-scientifica preliminare all'inoltro al competente Ministero, per l'autorizzazione alla sua esecuzione.

Tenere conto delle eventuali riserve espresse dal C.A.S.A. sulla correttezza etico-scientifica del progetto di ricerca presentato ed evitare che gli si dia corso prima che queste non siano state definitivamente sciolte.

Sorvegliare che l'esperimento autorizzato sia condotto correttamente e conformemente al progetto proposto ed approvato dal C.A.S.A.

Articolo 12
  1. Gli adempimenti in materia di sperimentazione animale sono assolti dagli uffici Amministrativi Centrali - Dipartimento I - ( Ufficio Ricerca ) che agiscono anche come strutture di supporto amministrativo.
  2. Alla struttura di supporto amministrativo compete:
    Dare seguito alle determinazione assunte dal Comitato di Ateneo per la Sperimentazione Animale ed in particolare :
    • Interagire con le varie figure che, a diverso titolo, sono coinvolte nei progetti sperimentali ( gruppi di ricerca, servizio veterinario incaricato della sorveglianza, organi di controllo ed altro);
    • Prestare la consulenza giuridica necessaria per la preparazione dei protocolli di ricerca, per l'apertura degli stabilimenti, per la richiesta di autorizzazione in deroga;
    • Predisporre, per conto dei richiedenti gruppi di ricerca, gli atti necessari per l'inoltro dei protocolli al Ministero, per le richieste di apertura di stabilimento decentrato, per le istanze di autorizzazione in deroga;
    • Provvedere alla vidimazione e distribuzione dei registri degli animali e degli esperimenti eseguiti;
    • Redigere ed inoltrare al Ministero la relazione generale contenente i dati statistici relativi all'impiego di animali usati nell'anno precedente dall'Ateneo;
    • Collaborare all'attivazione di corsi di formazione rivolti agli operatori che prestano attività nel settore della sperimentazione animale e collaborare alla relativa organizzazione con i competenti uffici dell'Ateneo;
    • Collaborare all'organizzazione di incontri, convegni e giornate di studio in materia di sperimentazione animale;
    • Recepire eventuali segnalazioni di mal funzionamento di impianti od attrezzature presso gli stabilimenti decentrati utilizzatori ed attivarsi per il relativo ripristino, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ateneo .
TITOLO III
ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE
Articolo 13

Gli esperimenti su animali sono consentiti solo quando per ottenere il risultato perseguito non sia possibile utilizzare altri metodi di ricerca scientificamente validi e praticamente applicabili.

Articolo 14

Gli esperimenti possono essere eseguiti soltanto su animali appartenenti alle specie allevate a tale scopo dagli Stabilimenti fornitori autorizzati dalle Autorità competenti.

Gli esperimenti su cani, gatti, primati non umani, nonché su animali appartenenti a specie minacciate o in via di estinzione, sono vietati, ovvero consentiti solo a seguito di specifica autorizzazione in deroga.

Articolo 15

Tra gli esperimenti finalizzati ad ottenere un determinato risultato debbono preferirsi quelli che richiedono l'impiego del minor numero di animali, implicano l'uso di animali con il più basso sviluppo neurologico, comportano il grado minore di sofferenza e non causano danni durevoli.

Articolo 16

Ogni esperimento che comporti sofferenze per l'animale, ivi compreso l'atto della sua soppressione, deve essere eseguito sotto anestesia generale o locale (salvo specifica autorizzazione in deroga). Ogni esperimento che comporti sofferenze durevoli per l'animale preclude l'utilizzo dello stesso animale per altri esperimenti.

Articolo 17

Nessun esperimento può essere eseguito senza la preventiva comunicazione al Ministero della Sanità. A questo fine, ogni progetto sperimentale deve essere presentato dal suo Responsabile, utilizzando l'apposita modulistica ed alle scadenze annuali prefissate, al C.A.S.A. che provvede ad inoltrarlo al suddetto Ministero dopo averne accertata la conformità alle norme etico-scientifiche vigenti in materia

Articolo 18

Nessun esperimento può essere eseguito se il relativo progetto è stato valutato negativamente dal C.A.S.A. e comunque prima che il suo Responsabile abbia ricevuto parere positive o che siano state soddisfatte le eventuali richieste di modifica o di acquisizione di documentazione aggiuntiva.

Articolo 19

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 413 del 12 ottobre 1993 è riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

Il personale (medici, ricercatori, personale sanitario dei ruoli professionisti laureati, tecnici ed infermieristici) e gli studenti che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

L'obiezione di coscienza viene dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso e, per gli studenti universitari, all'inizio dei corsi nel cui ambito possono svolgersi attività o interventi di sperimentazione animale.

L'obiezione di coscienza può essere revocata in qualunque momento.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto dell'Università di Pisa e nei Regolamenti generali di Ateneo, in quanto applicabili .

Articolo 21

Il presente Regolamento entra in vigore nei modi e nelle forme previste dall'art 45 dello Statuto dell'Università di Pisa.

Ultimo aggiornamento documento: 13-Jun-2006

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