Normativa di Ateneo in tema di valutazione

Statuto dell'Università di Pisa (a norma della L. 168/89), art 37bis

37bis.1 Per le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio è istituito il nucleo di valutazione di ateneo.
37bis.2 Il nucleo di valutazione è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri di cui uno è uno studente e almeno tre sono studiosi ed esperti, anche esterni all'ateneo, del campo della valutazione, in particolare del rendimento dei pubblici servizi, dell'organizzazione e gestione aziendale, dell'andamento delle procedure amministrative, della produttività e qualità delle attività didattiche e di ricerca.
37bis.3 Il nucleo di valutazione dura in carica quattro anni ed è nominato dal rettore, sentiti il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione. Il decreto di nomina designa il presidente del nucleo.
37bis.4 Il nucleo di valutazione svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute. Il nucleo gode di autonomia operativa e di accesso a tutti i dati dell'ateneo. Risponde esclusivamente al rettore. (torna a inizio documento)

Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, artt. 30, 32, 61, 62
Articolo 30

1. Il conto consuntivo annuale di Ateneo si compone del rendiconto finanziario e della situazione patrimoniale; a esso sono allegati la situazione dei crediti e dei debiti e il documento di consolidamento dei conti. (ART34)
2. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione che evidenzia i risultati della gestione finanziaria dell'esercizio in funzione degli obiettivi programmati e i profili economici della spesa, la consistenza di cassa e la consistenza patrimoniale, anche con riferimento a crediti e debiti. Il conto consuntivo è altresì accompagnato da un allegato che espone i dati della gestione in conformità alle previsioni del decreto di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 168/1989.
3. Al conto consuntivo è inoltre unito il conto annuale delle spese sostenute per il personale, a sua volta corredato da una relazione in cui sono esposti i risultati della gestione del personale stesso.
4. Il conto consuntivo annuale dei centri di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è costituito esclusivamente dal rendiconto finanziario; esso è predisposto dal responsabile del centro e trasmesso, previa verifica da parte del Servizio per la finanza e la contabilità, entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo al Direttore amministrativo per la formazione del conto consuntivo di Ateneo.
5. Il conto consuntivo annuale dei centri di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, è costituito dal rendiconto finanziario, cui vengono allegati la relazione generale, un prospetto delle variazioni dei beni inventariati durante l'anno e la situazione dei crediti e dei debiti; esso è predisposto dal responsabile del centro, di concerto con il segretario amministrativo per la parte tecnica, e approvato dal Consiglio del centro stesso, per poi essere trasmesso al Direttore amministrativo entro il termine di cui al comma 4.
6. La bozza di conto consuntivo di Ateneo, gli allegati e lo schema di relazione sono predisposti dal Direttore amministrativo e presentati entro il 31 marzo al Rettore, che li sottopone, unitamente ai consuntivi dei centri di spesa, all'esame del Collegio dei revisori e del Nucleo di valutazione interna per le rispettive relazioni da allegare al conto stesso.
7. Il conto consuntivo di Ateneo è presentato entro il successivo 15 aprile dal Rettore al Consiglio di amministrazione, che lo approva entro il 30 aprile, unitamente ai conti dei centri di spesa. Il conto annuale di cui al comma 3 deve essere sottoscritto anche dal Direttore amministrativo e dal rappresentante del Ministero del tesoro in seno al Collegio dei revisori.
8. Il conto consuntivo, corredato delle relazioni del Rettore, del Nucleo di valutazione interna e del Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso entro quindici giorni dalla approvazione alla Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 21, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, nonché al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Il conto annuale delle spese sostenute per il personale è altresì inviato, per gli effetti di cui all'articolo 65 del D.Lgs. 29/1993, alla Ragioneria regionale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
9. Il conto consuntivo di Ateneo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Università; sono altresì pubblicati per estratto i conti consuntivi dei centri di spesa di cui all'articolo 2, comma 3. (torna a inizio documento)

Articolo 32 — Situazione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale indica la effettiva consistenza patrimoniale all'inizio e al termine dell'esercizio, tenuto conto delle rivalutazioni dei singoli cespiti, e le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive del patrimonio, con particolare riguardo ai crediti e ai debiti nonché agli oneri di ammortamento; essa pone altresì in evidenza l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.
2. I criteri generali, anche di tipo automatico, per la determinazione degli ammortamenti e delle rivalutazioni nonché i tempi delle loro applicazioni sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Nucleo di valutazione interna. La rivalutazione dei beni inventariati è comunque effettuata almeno ogni dieci anni.
3. Sono vietate le compensazioni tra partite dell'attivo e partite del passivo del conto patrimoniale. (torna a inizio documento)

Articolo 61 — Verifica della attività amministrativa e contabile

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 37bis dello Statuto (in base a l. 370 art.1, ndr), il Nucleo di valutazione interna per la verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti della produttività della ricerca e della didattica, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'amministrazione centrale dell'Università e degli altri centri di spesa. Esso esegue altresì rilevazioni periodiche, anche a campione, sullo svolgimento dell'azione amministrativa e contabile, anche ai fini di cui all'articolo 70 del presente regolamento.
2. Il nucleo di valutazione interna è costituito con decreto del rettore ed è composto dal Presidente e da un numero minimo di cinque e un numero massimo di nove membri, anche esterni all'ateneo, designati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, di cui uno è uno studente e tre sono studiosi ed esperti.
3. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Rettore, cui riferisce trimestralmente; può proporre, nella relazione generale di cui al comma 4, gli opportuni adeguamenti dell'azione amministrativa e contabile e le conseguenti modifiche del presente regolamento. Esso determina almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di governo dell'Università, ivi compreso il consiglio degli studenti per la parte riguardante i servizi amministrativi connessi alle attività didattiche, i parametri di riferimento del controllo; ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni a tutti gli uffici e centri di spesa.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno al Nucleo di valutazione sono fatti pervenire i risultati della gestione di Ateneo e dei centri di spesa relativi all'esercizio trascorso. Il Nucleo formula nei quindici giorni successivi le proprie osservazioni in una relazione generale che deve accompagnare il conto consuntivo, nella quale è riepilogato l'esito dei controlli effettuati. La relazione del Nucleo è pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'Università ed è altresì comunicata al Ministero dell'Università, al Consiglio universitario nazionale, alla Conferenza dei rettori delle Università italiane, per i fini di cui all'articolo 5, comma 23, della Legge 537/1993 (verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario) nonché al Comitato provinciale della pubblica amministrazione e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
5. Le decisioni relative alla ripartizione delle risorse ai centri di spesa in sede di formazione del bilancio annuale di Ateneo devono essere prese anche tenendo conto dei risultati delle verifiche di cui al presente articolo.
6. Delle suddette verifiche si deve altresì tener conto ai fini della eventuale adozione nei confronti del Direttore amministrativo e dei dirige nti amministrativi dei provvedimenti di cui all'articolo 37 dello Statuto e all'articolo 20 del D.Lgs. 29/1993.
7. Il Nucleo di valutazione interna dura in carica 4 anni. (torna a inizio documento)

Articolo 62 — Obbligo di denuncia

1. Salvo ogni altro obbligo previsto dalla legge, i dirigenti degli uffici dell'amministrazione centrale, i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, nonché i segretari amministrativi per la parte di loro competenza, ove nell'esercizio delle rispettive funzioni vengano a conoscenza di un fatto che possa dar luogo a responsabilità amministrative e contabili, sono tenuti a darne tempestiva notizia al Rettore e al Direttore amministrativo per l'esercizio delle azioni previste dalla legge. A tali fini, inoltre, la competenza è del Rettore, se il fatto sia imputabile al Direttore amministrativo; del Consiglio di amministrazione, se il fatto sia imputabile al Rettore.
2. Qualora dalle verifiche del Nucleo di valutazione interna o del Collegio dei revisori ovvero al momento della presentazione del conto consuntivo si evidenzi uno scoperto di cassa ovvero uno squilibrio tra assegnazioni o entrate e spese nella gestione di un centro di spesa, il Rettore procede alla diffida nei confronti del responsabile del centro stesso, affinché vengano adottati, entro i successivi tre mesi, gli opportuni provvedimenti per sovvenire a tale situazione, in mancanza dei quali il Rettore provvede a effettuare apposita comunicazione al Consiglio di amministrazione o al Consiglio del centro interessato per i provvedimenti conseguenti e a trasmettere altresì denuncia alla procura regionale della Corte dei Conti per l'avvio dell'azione di responsabilità a carico dei soggetti responsabili dello squilibrio finanziario. (torna a inizio documento)

Regolamento per il Dottorato di ricerca, artt. 2, 6
Articolo 2 – Istituzione

Le proposte di istituzione di un corso di dottorato di ricerca sono presentate al senato accademico da un dipartimento o da più dipartimenti congiuntamente, entro il 30 marzo di ogni anno.
Il senato accademico delibera l'istituzione di un corso di dottorato di ricerca in base all'esame delle qualità scientifiche (questa prima valutazione esula dal focus del NVI!) ed organizzative della proposta, sentito il nucleo di valutazione interna dell'ateneo in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dal regolamento ministeriale.
La proposta deve documentare in particolare:
1.   le tematiche scientifiche e la denominazione del corso, che devono riferirsi ad un settore disciplinare o ad una aggregazione di più settori,
2.   la previsione del numero massimo di iscritti a corsi di dottorato annualmente ammissibili, in numero comunque non inferiore a tre,
3.   l'organizzazione didattica e scientifica del corso, ivi compresa l' eventuale suddivisione in curricula, i periodi di soggiorno all'estero previsti, la loro durata massima, e il relativo impegno finanziario,
4.   la durata del corso di dottorato, che non può essere inferiore a tre anni,
5.  la st ruttura organizzativa e di gestione del corso prevista, ivi compresa l' indicazione dei dipartimenti e delle strutture di ricerca istituenti, del dipartimento al quale il corso afferirà amministrativamente, del presidente, che deve essere professore dell'Università di Pisa, e del consiglio di dottorato. Il consiglio deve essere formato da almeno 10 membri, che devono essere per almeno un terzo professori o ricercatori dell'Università di Pisa, salvo deroghe per eccezionali motivi dovuti alla dimensione del settore disciplinare su scala nazionale.
6.   la documentazione sulla presenza di congruo numero di professori e ricercatori e sulla qualificazione scientifica delle strutture proponenti nell'area di riferimento del corso (quale la produzione scientifica nell'ultimo quinquennio dei membri del consiglio di dottorato proponente),
7.   la documentazione sulle precedenti esperienze delle strutture proponenti in tema di formazione post-laurea, e in particolare dei dottorati di ricerca attivati secondo la precedente legislazione.
8.   le collaborazioni scientifiche previste per l'intero corso o per particolari curricula con altre università e enti pubblici o privati,
9.   i termini organizzativi, didattici, scientifici, finanziari di eventuali convenzioni (a norma del successivo art. 3) proposte per la stipula con altre università e enti italiani ed esteri, e le lettere di intenti a supporto delle convenzioni proposte,
10.   le possibilità di integrazione dell'eventuale finanziamento d' ateneo dal bilancio delle strutture proponenti o con finanziamenti provenienti da altri enti pubblici o privati, italiani o stranieri. I dipartimenti proponenti devono garantire l'esistenza delle strutture necessarie per il funzionamento del corso.

Articolo 6 – Relazione triennale

Il consiglio di dottorato di ogni corso di dottorato di ricerca predispone ogni tre anni una relazione sull'attività didattica e scientifica svolta. La relazione deve essere approvata dai dipartimenti concorrenti e sottoposta al senato accademico, il quale provvede alla verifica della rispondenza dei corsi agli obiettivi scientifici e formativi previsti e del permanere delle condizioni di idoneità. A tal fine il nucleo di valutazione interna, sentito il collegio dei direttori di dipartimento, provvederà ad individuare gli elementi informativi indispensabili per tale verifica. Sulla base delle relazioni triennali, sentito il nucleo di valutazione interna, il senato accademico può deliberare la soppressione di un corso di dottorato di ricerca. (torna a inizio documento)

Regolamento didattico di Ateneo, art. 3
Articolo 3 – Verifica delle attività didattiche

1. Il senato accademico, anche sulla base della relazione del nucleo di valutazione di cui all'art. 5, comma 22, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, determina periodicamente i dati e gli indicatori quantitativi e qualitativi idonei a valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività didattiche condotte nei corsi di studio. Tali dati ed indicatori vengono annualmente trasmessi ai presidenti dei corsi di studio, i quali, sentite le commissioni didattiche di corso di studio, predisporranno e sottoporranno all'approvazione dei rispettivi consigli una relazione di analisi e commento. La relazione sarà trasmessa al preside di facoltà interessato e al rettore, che la rende disponibile ai membri del senato accademico, del consiglio degli studenti e del suddetto nucleo di valutazione.
2. I presidi di facoltà, sulla base delle relazioni di cui al precedente comma, sentite le commissioni didattiche, predispongono e sottopongono all'approvazione del consiglio di facoltà, entro i termini stabiliti dal senato accademico, una relazione complessiva sulla didattica della facoltà. Tale relazione è trasmessa al rettore, che la sottopone all'esame del senato accademico, del consiglio degli studenti e del nucleo di valutazione. Ove la commissione didattica lo ritenesse opportuno, può approvare una propria relazione complessiva sulla didattica della facoltà che è trasmessa al rettore unitamente a quella approvata dal consiglio di facoltà.
3. Il senato accademico, per l'intero ateneo, le facoltà e i singoli corsi di studio rilevano regolarmente, mediante questionari, i dati concernenti la valutazione degli studenti sull'attività didattica. I risultati di tale rilevamento sono utilizzati nelle relazioni di cui ai precedenti commi. (torna a inizio documento)


Ultimo aggionamento documento: 28-Dec-2006