Università di Pisa

Elenco scorciatoie

Cerca nel sito

Salta al menu principale

Menu principale

Salta al percorso di navigazione

Percorso di navigazione

Salta al menu di sezione

Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Elezioni / Elezioni delle cariche direttive / Presidi di Facoltà

Elezioni delle cariche direttive

Funzioni utili

Elezioni dei Presidi di Facoltà

Modulistica di riferimento

La modulistica di seguito allegata ha il solo scopo di agevolare le procedure e non ha carattere vincolante.

Quando si vota?

Le ipotesi che si possono verificare sono due:

  1. In caso di "scadenza naturale del mandato", e cioè nell'ipotesi in cui il preside abbia portato a termine il proprio mandato quadriennale e occorra rinnovare la carica, le elezioni devono svolgersi nei sei mesi antecedenti la scadenza (e quindi nel periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre).
  2. In caso di "interruzione del mandato", e quindi nelle ipotesi di dimissioni o di decadenza per pensionamento, trasferimento, etc., le elezioni devono svolgersi entro 30 giorni dall'interruzione del mandato. (art. 47.3 dello statuto)
Chi vota?

Possono partecipare alla votazione, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato attivo", tutti i membri del consiglio di facoltà:

  1. professori e ricercatori della facoltà
  2. rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
  3. rappresentanti degli studenti (art. 23.5 dello statuto)

Nota bene:
Non partecipa alle votazioni il segretario amministrativo della facoltà. Il segretario partecipa esclusivamente alle sedute del consiglio di facoltà in quanto operante come centro di spesa, con voto consultivo ristretto alle legittimità delle deliberazioni sulle materie disciplinate dal regolamento di contabilità. 

Chi può essere eletto?

Possono essere eletti, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato passivo", i professori di prima fascia della facoltà in regime di impegno a tempo pieno (art. 23.4 dello statuto)
Non può essere eletto colui che ha già effettuato due mandati consecutivi, salvo quanto disposto dall'art.47.10 dello statuto.

È prevista la presentazione di candidature ufficiali?

Sì, lo Statuto prevede la presentazione di candidature ufficiali prima di ogni turno di votazione. Ciò implica che al secondo turno possono essere presentate nuove candidature e possono essere ritirate quelle già presentate.

Chi indice le elezioni?

Il decano dei professori ordinari della facoltà.

Ricordiamo a tale proposito che lo statuto attribuisce:

  1. il compito di indire le elezioni al decano dei professori;
  2. il compito di sostituire il preside in caso di assenza o impedimento al decano dei professori.
Con quali modalità sono indette le elezioni?

Possono essere adottate due diverse procedure:

  1. per ogni turno di votazione, il decano invia un'apposita comunicazione a tutti i membri del consiglio di facoltà, da spedire almeno 5 giorni prima della data delle votazioni;
  2. il decano indica, fin dall'inizio e con un'unica comunicazione, le date relative ai tre turni di votazione specificando il momento dedicato alla presentazione delle candidature. In questo caso non sono previsti termini minimi tra i vari turni.
Come deve essere composta la commissione di seggio?

La commissione di seggio è composta da tre membri: presidente, segretario e scrutatore. Di norma la commissione è presieduta dal decano. È opportuno designare anche dei membri supplenti, per consentire la sostituzione dei membri effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non può far parte della commissione chi ha presentato la candidatura.

Come si svolgono le elezioni?

Le elezioni del preside si svolgono a scrutinio segreto in uno o più turni di votazione. Nell'ambito di ogni turno occorre verificare la presenza di due condizioni:

  1. Quorum di validità del turno;
  2. Quorum per essere eletti.
Primo turno di votazione

Prima del primo turno di votazione deve svolgersi una riunione per la presentazione delle candidature.

  1. Quorum di validità del turno. Devono essere presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto ovvero dei membri del consiglio di facoltà. Nel calcolo di questo numero si deve tener conto di tutti i membri del consiglio, inclusi gli "assenti giustificati" e coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza.
    Nota: a tali procedure elettorali non si applicano le regole dettate dallo statuto per la validità delle sedute degli organi collegiali (art. 49 commi 1 e 2) che impongono di non conteggiare coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza e di tener conto dei professori e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza soltanto se intervengono all'adunanza.
  2. Quorum per essere eletti. Al primo turno di votazione il preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Quindi occorre che un candidato abbia ottenuto voti pari al 50% + 1 dei membri del consiglio (con arrotondamento in difetto).

Nota bene:
Se manca il quorum di validità del turno (requisito a) occorre ripetere il primo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito b) si passa al secondo turno.

Secondo turno di votazione

Prima del secondo turno di votazione deve svolgersi una riunione per la presentazione delle candidature.

  1. Quorum di validità del turno. Devono essere presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto ovvero dei membri del consiglio di facoltà. Per il calcolo di questo numero vale quanto detto sopra.
  2. Quorum per essere eletti. Al secondo turno di votazione il preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Quindi occorre che un candidato abbia ottenuto voti pari al 50% + 1 di coloro che hanno partecipato alla votazione.

Nota bene:
Se manca il quorum di validità del turno (requisito a) occorre ripetere il secondo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito b) si passa al terzo turno.

Terzo turno di votazione

Ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel secondo turno. Qualora i due candidati riportino lo stesso numero di voti è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età. (delibera S.A. n. 102 del 7 aprile 2009).

  1. Quorum di validità del turno. Devono essere presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto ovvero dei membri del consiglio di facoltà. Per il calcolo di questo numero vale quanto detto sopra
  2. Quorum per essere eletti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

Queste regole sono descritte all' art. 23.6 dello statuto.

ESEMPIO NUMERICO DI UN' ELEZIONE DEL PRESIDE

Ipotizzando un consiglio di facoltà composto da 100 persone ("aventi diritto") delle quali 61 si recano a votare ("votanti") si ha:

Primo turno:
a) validità del turno: (100:2 )+1= 51 (membri che devono essere presenti).
b) maggioranza per essere eletti: 100:2+1= 51 voti.

Secondo turno: (sempre ipotizzando 61 votanti):
a) validità del turno: (100:2 )+1= 50 (membri che devono essere presenti).
b) maggioranza per essere eletti: 61:2+1 = 31,5 arrotondato in difetto =31 voti.

Terzo turno (ballottaggio):
a) validità del turno: (100:2 )+1= 51 (membri che devono essere presenti).
b) maggioranza per essere eletti: viene eletto il candidato che ottiene più voti.

Come viene nominato il preside?

Con un decreto del rettore.

Quanto dura il suo mandato?

Quattro anni accademici.

Nota bene:
Ai sensi dell' art. 47.9 dello statuto in caso di dimissioni, o comunque di decadenza anticipata dalla carica la durata del mandato del nuovo eletto non è di 4 anni pieni, ma è ridotta di una frazione di anno. Ciò in quanto la scadenza di ogni mandato deve coincidere con il termine dell'anno accademico (31 ottobre). Quindi un preside nominato a decorrere dal 30 aprile 2005, a seguito ad esempio delle dimissioni del precedente preside, avrà un mandato che scade il 31 ottobre 2008 (ovvero di tre anni e sei mesi).

È possibile effettuare più di due mandati consecutivi?

No, secondo lo statuto la funzione di preside non può essere svolta per più di due mandati consecutivi (art. 47.7 dello statuto).
Per il calcolo dei mandati ai fini della non rieleggibilità il mandato interrotto è considerato solo se la sua durata ha superato la metà di quella prevista dallo statuto. Quindi il preside che ha effettuato un primo mandato di 4 anni più un secondo di 2 anni e 1 giorno non è rieleggibile (almeno per quanto riguarda il quadriennio successivo) cfr. l'art. 47.10 dello statuto.

La carica di preside è incompatibile con altre cariche?

Sì, la carica di preside è incompatibile con la carica di direttore di dipartimento, presidente di corso di studio, direttore di uno dei centri previsti dall'art. 36.7 dello statuto (Centro linguistico interdipartimentale, Centro Avanzi, Centro interdipartimentale "Museo di Storia naturale e del territorio" e Centro di Ateneo di formazione e ricerca educativa - C.A.F.R.E.) (art. 48.2 dello statuto).
È invece compatibile con la carica di direttore di scuola di specializzazione, presidente di dottorato di ricerca, direttore e/o presidente dei centri di ricerca e di servizi diversi da quelli sopra indicati (art. 48.6 dello statuto).

Che cosa succede se viene eletto preside un docente che ricopre una delle cariche incompatibili?

Decade dalla carica precedentemente ricoperta all'atto della nomina a preside (art. 48.5 dello statuto).

Il preside che usufruisce del congedo per alternanza (anno sabbatico ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980 e/o art. 10, L. 311/1958) può continuare a svolgere il suo mandato?

Il Senato Accademico, confermando l'orientamento espresso con la delibera n. 427 dl 20 luglio 1999 secondo cui il docente in congedo per alternanza non può ricoprire contestualmente compiti di carattere gestionale e di coordinamento qualunque essi siano, con delibera n.167 del 10 giugno 2008 ha stabilito che il docente che rivesta una carica direttiva può richiedere l'alternanza per un periodo non superiore a tre mesi nel caso di mantenimento della carica stessa. Nel caso in cui, invece, la richiesta sia relativa ad un periodo superiore ai tre mesi, il docente interessato deve contemporaneamente rinunciare formalmente alla carica rivestita pena la mancata concessione del necessario nulla-osta.

Il preside che viene collocato fuori ruolo può continuare a svolgere il suo mandato?

Sì, rimane in carica fino alla scadenza del mandato. Il senato accademico ha stabilito che i requisiti di eleggibilità -in questo caso essere professore di ruolo- devono sussistere soltanto al momento dell'elezione e della nomina. (delibere n. 515 del 22 settembre 1998 e n. 370 del 24 settembre 2002).

Come viene individuato il vicepreside?

Il preside lo designa tra i professori di prima fascia della facoltà (art. 23.3 dello statuto). Viene nominato con decreto rettorale e, trattandosi di un rapporto fiduciario, il suo mandato è legato a quello del preside.

 

Ultimo aggiornamento documento: 01-Dec-2010

Copyright © 2006 - Università di Pisa
Università di Pisa - Lungarno Pacinotti, 43 - 56126 Pisa
tel +39 050 221 2111 - fax +39 050 40834 - P.I. 00286820501 - C.F. 80003670504
Numero Verde Studenti 800-018600
Posta Elettronica Certificata Ateneo protocollo@pec.unipi.it