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La modulistica di seguito allegata ha il solo scopo di agevolare le procedure e non ha carattere vincolante
Le ipotesi che si possono verificare sono due:
(vedi l'art. 47.3 dello statuto)
Possono partecipare alla votazione, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato attivo", tutti i membri del consiglio del dottorato di ricerca:
(vedi Art. 4 del Regolamento per il dottorato di ricerca)
I docenti dell'Università di Pisa non possono essere membri di più di due consigli di dottorato istituiti in Italia
Possono essere eletti, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato passivo", i professori appartenenti all'Università di Pisa (art.4 regolamento per il dottorato di ricerca).
Ogni professore può essere presidente di un solo dottorato istituito in Italia.
No, salvo che il regolamento del singolo dottorato di ricerca non lo preveda espressamente.
Il decano dei professori ordinari del dottorato di ricerca.
Possono essere adottate due diverse procedure:
La commissione di seggio è composta da tre membri: presidente, segretario e scrutatore. Di norma la commissione è presieduta dal decano. È opportuno designare anche dei membri supplenti, per consentire la sostituzione dei membri effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Se è prevista la presentazione di candidature ufficiali, non può far parte della commissione chi si è candidato
In assenza di una normativa specifica nello statuto e nel regolamento per il dottorato di ricerca, si applicano le disposizioni statutarie relative alle altre cariche direttive. Pertanto le elezioni del presidente si svolgono a scrutinio segreto in uno o più turni di votazione. Nell'ambito di ogni turno occorre verificare la presenza di due condizioni:
Primo turno di votazione:
Nota bene: a tali procedure elettorali non si applicano quindi dettate dallo statuto per la validità delle sedute degli organi collegiali (art. 49 commi 1 e 2) che impongono di non conteggiare coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza e di tener conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza soltanto se intervengono all'adunanza.
Se manca il quorum di validità del turno (requisito a) occorre ripetere il primo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito b) si passa al secondo turno.
Secondo turno di votazione:
Se manca il quorum di validità del turno (requisito a) occorre ripetere il secondo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito b) si passa al terzo turno.
Terzo turno di votazione:
Ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel secondo turno.Qualora i due candidati riportino lo stesso numero di voti è dichiarato eleto il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età (delibera S.A. n. 102 del 7 aprile 2009).
Quorum di validità del turno. Devono essere presenti almeno la metà degli "aventi diritto", ovvero almeno la metà dei membri del consiglio del dottorato di ricerca. Per il calcolo di questo numero vale quanto detto sopra.
Quorum per essere eletti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
Queste regole sono descritte all'art. 33.4 dello statuto.
Ipotizzando un consiglio del dottorato di ricerca composto da 20 persone ("aventi diritto") delle quali 11 si recano a votare ("votanti") si ha:
a) validità del turno: 20:2 = 10 (membri che devono essere presenti).
b) maggioranza per essere eletti: 20:2+1= 11 voti.
a) validità del turno: 20:2 = 10 (membri che devono essere presenti).
b) maggioranza per essere eletti: 11:2+1 = 6,5 con arrotondamento per difetto = 6 voti.
a) validità del turno: 20:2 = 10 (membri che devono essere presenti).
b) maggioranza per essere eletti: viene eletto il candidato che ottiene più voti.
Con un decreto del rettore.
Quattro anni accademici (art. 4 regolamento per il dottorato di ricerca).
In caso di dimissioni di un presidente, o comunque di decadenza anticipata dalla carica la durata del mandato del nuovo eletto non è di 4 anni pieni, ma è ridotta di una frazione di anno. Ciò in quanto la scadenza di ogni mandato deve coincidere con il termine dell'anno accademico (31 ottobre). Quindi un presidente di un dottorato di ricerca nominato a decorrere dal 30 aprile 2005, a seguito ad esempio delle dimissioni del precedente presidente, avrà un mandato che scade il 31 ottobre 2008 (ovvero di tre anni e sei mesi) (art. 47.9 delle statuto).
Sì, né lo statuto né il regolamento sul dottorato di ricerca pongono limiti al numero dei mandati per i presidenti dei corsi di dottorato di ricerca.
No, la carica di presidente di un corso di dottorato di ricerca è compatibile con tutte le altre cariche direttive dell'Università di Pisa (art. 48 dello statuto).
Non è però possibile essere contemporaneamente presidenti di più dottorati di ricerca istituiti in Italia (art. 4 del regolamento per il dottorato di ricerca)
Il Senato Accademico, confermando l'orientamento espresso con la delibera n. 427 dl 20 luglio 1999 secondo cui il docente in congedo per alternanza non può ricoprire contestualmente compiti di carattere gestionale e di coordinamento qualunque essi siano, con delibera n.167 del 10 giugno 2008 ha stabilito che il docente che rivesta una carica direttiva può richiedere l'alternanza per un periodo non superiore a tre mesi nel caso di mantenimento della carica stessa. Nel caso in cui, invece, la richiesta sia relativa ad un periodo superiore ai tre mesi, il docente interessato deve contemporaneamente rinunciare formalmente alla carica rivestita pena la mancata concessione del necessario nulla-osta.
Sì, in quanto i presidenti dei dottorati di ricerca non devono essere necessariamente professori di ruolo. Si tratta, infatti, dell'unica carica direttiva del nostro ateneo che può essere ricoperta anche da professori fuori ruolo.
Si, il presidente può designare come vicepresidente un professore o un ricercatore dell'Università di Pisa che sia membro del consiglio di dottorato. Trattandosi di un rapporto fiduciario, il mandato del vicepresidente è legato a quello del presidente.
Ultimo aggiornamento documento: 02-Mar-2012