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Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Elezioni / Elezioni delle cariche direttive / Direttori delle Scuole di Specializzazione

Elezioni delle cariche direttive

Funzioni utili

Elezioni dei Direttori delle Scuole di specializzazione

Modulistica di riferimento

La modulistica di seguito allegata ha il solo scopo di agevolare le procedure e non ha carattere vincolante

Quando si vota?

Le ipotesi che si possono verificare sono due:

  1. In caso di "scadenza naturale del mandato", e cioè nell'ipotesi in cui il direttore della scuola di specializzazione abbia portato a termine il proprio mandato e occorra rinnovare la carica, le elezioni devono svolgersi nei sei mesi antecedenti la scadenza (e quindi nel periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre).
  2. In caso di "interruzione del mandato", e quindi nelle ipotesi di dimissioni o di decadenza per pensionamento, trasferimento, etc., le elezioni devono svolgersi entro 30 giorni dall'interruzione del mandato.

(vedi l' art. 47.3 dello statuto)

Chi vota?

Possono partecipare alla votazione, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato attivo", tutti i membri del consiglio della scuola di specializzazione:

Chi può essere eletto?

Possono essere eletti, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato passivo",di norma, ai professori di prima fascia della scuola; in caso di motivato impedimento possono essere eletti i professori di seconda fascia (artt. 16 e 94 del D.P.R. 382/80 richiamati dall'art. 8 del D.P.R. 162/82). Sul punto vedi anche delibera del senato accademico n. 428 del 20 luglio 1999. L'eletto deve appartenere al settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola. Nel caso di multipli settori scientifico disciplinari di riferimento, l'eletto potrà appartenere ad uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola (vedi Decreto del MIUR dell'1° agosto 2005 relativo al riassetto delle scuole di specializzazione)

Devono essere presentate candidature ufficiali?

No, salvo che il regolamento della singola scuola di specializzazione non lo preveda espressamente.

Chi indice le elezioni?

Il decano dei professori ordinari della scuola.
Ricordiamo che lo statuto attribuisce:

  1. il compito di indire le elezioni al decano dei professori;
  2. il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento al decano dei professori.
Con quali modalità sono indette le elezioni?

Possono essere adottate due diverse procedure:

  1. per ogni turno di votazione, il decano invia un'apposita comunicazione a tutti i membri del consiglio della scuola, da spedire almeno 5 giorni prima della data delle votazioni;
  2. il decano indica, fin dall'inizio e con un'unica comunicazione, le date relative ai tre turni di votazione. In questo caso non sono previsti termini minimi tra i vari turni.
Come deve essere composta la commissione di seggio?

La commissione di seggio è composta da tre membri: presidente, segretario e scrutatore. Di norma la commissione è presieduta dal decano. E' opportuno designare anche dei membri supplenti, per consentire la sostituzione dei membri effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Se è prevista la presentazione di candidature ufficiali, non può far parte della commissione chi si è candidato.

Come si svolgono le elezioni?

In assenza di una normativa specifica nello statuto, si applicano le disposizioni statutarie relative alle altre cariche direttive. Pertanto le elezioni del direttore si svolgono a scrutinio segreto in uno o più turni di votazione. Nell'ambito di ogni turno occorre verificare la presenza di due condizioni:

  1. Quorum di validità del turno;
  2. Quorum per essere eletti.

Primo turno di votazione:

Nota bene: a tali procedure elettorali non si applicano quindi le regole dettate dallo statuto per la validità delle sedute degli organi collegiali (art. 49 commi 1 e 2) che impongono di non conteggiare coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza e di tener conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza soltanto se intervengono all'adunanza.

Se manca il quorum di validità del turno (requisito a) occorre ripetere il primo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito b) si passa al secondo turno.

Secondo turno di votazione:

Se manca il quorum di validità del turno (requisito a) occorre ripetere il secondo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito b) si passa al terzo turno.

Terzo turno di votazione:
Ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel secondo turno. Qualora i due candidati riportino lo stesso numero di voti è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età (delibera S.A. n. 102 del 7 aprile 2009).

Queste regole sono descritte all'art. 33.4 dello statuto

ESEMPIO NUMERICO DI UNA ELEZIONE DEL DIRETTORE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Ipotizzando un consiglio di una scuola di specializzazione composto da 20 persone ("aventi diritto") delle quali 11 si recano a votare ("votanti") si ha:

Primo turno:

validità del turno: (20:2)+1 = 11 (membri che devono essere presenti).
maggioranza per essere eletti: 20:2+1= 11 voti.

Secondo turno: (sempre ipotizzando11 votanti):

validità del turno: (20:2)+1 = 11 (membri che devono essere presenti).
maggioranza per essere eletti: 11:2 = 5,5 +1 = 6,5 arrotondato in difetto = 6 voti.

Terzo turno (ballottaggio):

validità del turno: (20:2 )+1= 11(membri che devono essere presenti).
maggioranza per essere eletti: viene eletto il candidato che ottiene più voti.

Come viene nominato il direttore di una scuola di specializzazione?

Con un decreto del rettore.

Quanto dura il suo mandato?

Tre anni accademici (art. 94 del D.P.R. 382/80).
Per la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario SSIS e la scuola di specializzazione per le professione legali il mandato è di durata quadriennale.
In caso di dimissioni, o comunque di decadenza anticipata dalla carica la durata del mandato del nuovo eletto non è di 3 anni pieni, ma è ridotta di una frazione di anno. Ciò in quanto la scadenza di ogni mandato deve coincidere con il termine dell'anno accademico (31 ottobre). Quindi un direttore nominato a decorrere dal 30 aprile 2005, a seguito ad esempio delle dimissioni del precedente direttore, avrà un mandato che scade il 31 ottobre 2007 (ovvero di due anni e sei mesi - art. 47.9 dello statuto).

È possibile svolgere più di due mandati consecutivi?

Sì, lo statuto non pone limiti al numero dei mandati per i direttori delle scuole di specializzazione.

La carica di direttore di una scuola di specializzazione è incompatibile con altre cariche?

No, la carica di direttore della scuola di specializzazione è compatibile con tutte le altre cariche direttive (art. 48.6 dello statuto).

Il direttore che usufruisce del congedo per alternanza (anno sabbatico ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980 e/o art. 10, L. 311/1958) può continuare a svolgere il suo mandato?

Il Senato Accademico, confermando l'orientamento espresso con la delibera n. 427 dl 20 luglio 1999 secondo cui il docente in congedo per alternanza non può ricoprire contestualmente compiti di carattere gestionale e di coordinamento qualunque essi siano, con delibera n.167 del 10 giugno 2008 ha stabilito che il docente che rivesta una carica direttiva può richiedere l'alternanza per un periodo non superiore a tre mesi nel caso di mantenimento della carica stessa. Nel caso in cui, invece, la richiesta sia relativa ad un periodo superiore ai tre mesi, il docente interessato deve contemporaneamente rinunciare formalmente alla carica rivestita pena la mancata concessione del necessario nulla-osta.

Il direttore di una scuola di specializzazione che viene collocato fuori ruolo può continuare a svolgere il suo mandato?

Sì, rimane in carica fino alla scadenza del mandato. Il senato accademico ha stabilito che i requisiti di eleggibilità - in questo caso essere professore di ruolo - devono sussistere soltanto al momento dell'elezione e della nomina. (delibere senato accademico n. 515 del 22 settembre 1998 e n. 370 del 24 settembre 2002)

Può essere designato un vicedirettore?

Sì, il direttore può designare come suo vice un professore o un ricercatore dell'Università di Pisa che sia membro del consiglio della scuola (delibera del senato accademico n. 355 del 16 settembre 2003). Trattandosi di un rapporto fiduciario, il mandato del vicedirettore è legato a quello del direttore.

 

Ultimo aggiornamento documento: 23-Feb-2010

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