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La modulistica di seguito allegata ha il solo scopo di agevolare le procedure e non ha carattere vincolante
Le ipotesi che si possono verificare sono due:
(vedi l' art. 47.3 dello statuto)
Possono partecipare alla votazione, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato attivo", tutti i membri del consiglio della scuola di specializzazione:
Possono essere eletti, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato passivo",di norma, ai professori di prima fascia della scuola; in caso di motivato impedimento possono essere eletti i professori di seconda fascia (artt. 16 e 94 del D.P.R. 382/80 richiamati dall'art. 8 del D.P.R. 162/82). Sul punto vedi anche delibera del senato accademico n. 428 del 20 luglio 1999. L'eletto deve appartenere al settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola. Nel caso di multipli settori scientifico disciplinari di riferimento, l'eletto potrà appartenere ad uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola (vedi Decreto del MIUR dell'1° agosto 2005 relativo al riassetto delle scuole di specializzazione)
No, salvo che il regolamento della singola scuola di specializzazione non lo preveda espressamente.
Il decano dei professori ordinari della scuola.
Ricordiamo che lo statuto attribuisce:
Possono essere adottate due diverse procedure:
La commissione di seggio è composta da tre membri: presidente, segretario e scrutatore. Di norma la commissione è presieduta dal decano. E' opportuno designare anche dei membri supplenti, per consentire la sostituzione dei membri effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Se è prevista la presentazione di candidature ufficiali, non può far parte della commissione chi si è candidato.
In assenza di una normativa specifica nello statuto, si applicano le disposizioni statutarie relative alle altre cariche direttive. Pertanto le elezioni del direttore si svolgono a scrutinio segreto in uno o più turni di votazione. Nell'ambito di ogni turno occorre verificare la presenza di due condizioni:
Primo turno di votazione:
Nota bene: a tali procedure elettorali non si applicano quindi le regole dettate dallo statuto per la validità delle sedute degli organi collegiali (art. 49 commi 1 e 2) che impongono di non conteggiare coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza e di tener conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza soltanto se intervengono all'adunanza.
Se manca il quorum di validità del turno (requisito a) occorre ripetere il primo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito b) si passa al secondo turno.
Secondo turno di votazione:
Se manca il quorum di validità del turno (requisito a) occorre ripetere il secondo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito b) si passa al terzo turno.
Terzo turno di votazione:
Ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel secondo turno. Qualora i due candidati riportino lo stesso numero di voti è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età (delibera S.A. n. 102 del 7 aprile 2009).
Queste regole sono descritte all'art. 33.4 dello statuto
Ipotizzando un consiglio di una scuola di specializzazione composto da 20 persone ("aventi diritto") delle quali 11 si recano a votare ("votanti") si ha:
validità del turno: (20:2)+1 = 11 (membri che devono essere presenti).
maggioranza per essere eletti: 20:2+1= 11 voti.
validità del turno: (20:2)+1 = 11 (membri che devono essere presenti).
maggioranza per essere eletti: 11:2 = 5,5 +1 = 6,5 arrotondato in difetto = 6 voti.
validità del turno: (20:2 )+1= 11(membri che devono essere presenti).
maggioranza per essere eletti: viene eletto il candidato che ottiene più voti.
Con un decreto del rettore.
Tre anni accademici (art. 94 del D.P.R. 382/80).
Per la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario SSIS e la scuola di specializzazione per le professione legali il mandato è di durata quadriennale.
In caso di dimissioni, o comunque di decadenza anticipata dalla carica la durata del mandato del nuovo eletto non è di 3 anni pieni, ma è ridotta di una frazione di anno. Ciò in quanto la scadenza di ogni mandato deve coincidere con il termine dell'anno accademico (31 ottobre). Quindi un direttore nominato a decorrere dal 30 aprile 2005, a seguito ad esempio delle dimissioni del precedente direttore, avrà un mandato che scade il 31 ottobre 2007 (ovvero di due anni e sei mesi - art. 47.9 dello statuto).
Sì, lo statuto non pone limiti al numero dei mandati per i direttori delle scuole di specializzazione.
No, la carica di direttore della scuola di specializzazione è compatibile con tutte le altre cariche direttive (art. 48.6 dello statuto).
Il Senato Accademico, confermando l'orientamento espresso con la delibera n. 427 dl 20 luglio 1999 secondo cui il docente in congedo per alternanza non può ricoprire contestualmente compiti di carattere gestionale e di coordinamento qualunque essi siano, con delibera n.167 del 10 giugno 2008 ha stabilito che il docente che rivesta una carica direttiva può richiedere l'alternanza per un periodo non superiore a tre mesi nel caso di mantenimento della carica stessa. Nel caso in cui, invece, la richiesta sia relativa ad un periodo superiore ai tre mesi, il docente interessato deve contemporaneamente rinunciare formalmente alla carica rivestita pena la mancata concessione del necessario nulla-osta.
Sì, rimane in carica fino alla scadenza del mandato. Il senato accademico ha stabilito che i requisiti di eleggibilità - in questo caso essere professore di ruolo - devono sussistere soltanto al momento dell'elezione e della nomina. (delibere senato accademico n. 515 del 22 settembre 1998 e n. 370 del 24 settembre 2002)
Sì, il direttore può designare come suo vice un professore o un ricercatore dell'Università di Pisa che sia membro del consiglio della scuola (delibera del senato accademico n. 355 del 16 settembre 2003). Trattandosi di un rapporto fiduciario, il mandato del vicedirettore è legato a quello del direttore.
Ultimo aggiornamento documento: 23-Feb-2010