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La modulistica di seguito allegata ha il solo scopo di agevolare le procedure e non ha carattere vincolante
Le ipotesi che si possono verificare sono due:
Possono partecipare alla votazione, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato attivo", tutti i membri del consiglio di dipartimento(artt. 34.4 e 34.5 dello statuto):
Possono essere eletti, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato passivo", i professori di prima fascia del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno. Nei casi di non eleggibilità dei professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno o di loro indisponibilità all'accettazione della carica per motivate ragioni accolte dal consiglio di dipartimento, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno (art. 33.4 dello statuto).
Non può essere eletto colui che ha già effettuato due mandati consecutivi, salvo quanto disposto dall'art.47.10 dello statuto.
Devono essere presentate candidature ufficiali?
No, salvo che il regolamento del dipartimento non lo preveda espressamente. Infatti lo statuto non contiene alcuna previsione sulla presentazione delle candidature nelle elezioni dei direttori di dipartimento.
Il decano dei professori ordinari del dipartimento. Ricordiamo che lo statuto attribuisce:
Possono essere adottate due diverse procedure:
La commissione di seggio è composta da tre membri: presidente, segretario e scrutatore. Di norma la commissione è presieduta dal decano. È opportuno designare anche dei membri supplenti, per consentire la sostituzione dei membri effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Se è prevista la presentazione di candidature ufficiali, non può far parte della commissione chi si è candidato.
Le elezioni del direttore si svolgono a scrutinio segreto in uno o più turni di votazione. Nell'ambito di ogni turno occorre verificare la presenza di due condizioni:
Se manca il quorum di validità del turno (requisito a) occorre ripetere il primo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito b) si passa al secondo turno.
Se manca il quorum di validità del turno (requisito a) occorre ripetere il secondo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito b) si passa al terzo turno.
Terzo turno di votazione:
Ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel secondo turno. Qualora i due candidati riportino lo stesso numero di voti è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età (delibera S.A. n. 102 del 7 aprile 2009).
Queste regole sono descritte all' art. 33.4 dello statuto
Ipotizzando un consiglio di dipartimento composto da 100 persone ("aventi diritto") delle quali 61 si recano a votare ("votanti") si ha:
Primo turno:
validità del turno: (100:2)+1 = 51 (membri che devono essere presenti)
maggioranza per essere eletti: 100:2+1= 51 voti
Secondo turno: (sempre ipotizzando 61 votanti):
validità del turno: (100:2 )+1= 51 (membri che devono essere presenti)
maggioranza per essere eletti: 61:2+1 = 31,5 arrotondato per difetto = 31 voti.
Terzo turno (ballottaggio):
validità del turno: (100:2)+1= 51(membri che devono essere presenti)
maggioranza per essere eletti: viene eletto il candidato che ottiene più voti.
Con un decreto del rettore.
Quattro anni accademici.
Ai sensi dell'art. 47.9 dello statuto in caso di dimissioni, o comunque di decadenza anticipata dalla carica la durata del mandato del nuovo eletto non è di 4 anni pieni, ma è ridotta di una frazione di anno. Ciò in quanto la scadenza di ogni mandato deve coincidere con il termine dell'anno accademico (31 ottobre). Quindi un direttore nominato a decorrere dal 30 aprile 2005, a seguito ad esempio delle dimissioni del precedente direttore, avrà un mandato che scade il 31 ottobre 2008 (ovvero di tre anni e sei mesi).
No, secondo lo statuto la funzione di direttore non può essere svolta per più di due mandati consecutivi (art. 47.7 dello statuto).
Il senato accademico ha stabilito che non è possibile ricoprire la direzione di un dipartimento per più di due mandati consecutivi anche se la carica si riferisce a dipartimenti diversi (ad esempio in caso di fusione di dipartimenti). (Delibere del senato accademico n. 355 del 16 settembre 2003 e n. 408 del 28 ottobre 2003).
Per il calcolo dei mandati ai fini della non rieleggibilità il mandato interrotto è considerato solo se la sua durata ha superato la metà di quella prevista dallo statuto. Quindi il direttore che ha effettuato un primo mandato di 4 anni più un secondo di 2 anni e 1 giorno non è rieleggibile (almeno per quanto riguarda il quadriennio successivo) art. 47.10 dello statuto.
Sì, la carica di direttore di dipartimento è incompatibile con la carica di preside, presidente di corso di studio, direttore di uno dei centri previsti dall'art. 36.7 dello statuto (Centro linguistico interdipartimentale, Centro Avanzi, Centro interdipartimentale "Museo di Storia naturale e del territorio" e Centro di Ateneo di formazione e ricerca educativa - C.A.F.R.E.) (art. 48.2 dello statuto).
È invece compatibile con la carica di direttore di scuola di specializzazione, presidente di dottorato di ricerca, direttore o presidente dei centri di ricerca e di servizi diversi da quelli sopra indicati (art. 48.6 dello statuto).
Decade dalla carica precedentemente ricoperta all'atto della nomina a direttore (art. 48.5 dello statuto).
Il Senato Accademico, confermando l'orientamento espresso con la delibera n. 427 dl 20 luglio 1999 secondo cui il docente in congedo per alternanza non può ricoprire contestualmente compiti di carattere gestionale e di coordinamento qualunque essi siano, con delibera n.167 del 10 giugno 2008 ha stabilito che il docente che rivesta una carica direttiva può richiedere l'alternanza per un periodo non superiore a tre mesi nel caso di mantenimento della carica stessa. Nel caso in cui, invece, la richiesta sia relativa ad un periodo superiore ai tre mesi, il docente interessato deve contemporaneamente rinunciare formalmente alla carica rivestita pena la mancata concessione del necessario nulla-osta.
Sì, rimane in carica fino alla scadenza del mandato. Il senato accademico ha stabilito che i requisiti di eleggibilità - in questo caso essere professore di ruolo - devono sussistere soltanto al momento dell'elezione e della nomina (delibere n. 515 del 22 settembre 1998 e n. 370 del 24 settembre 2002).
Il direttore lo designa tra i professori del dipartimento (art. 33.6 dello statuto). Viene nominato con decreto rettorale e, trattandosi di un rapporto fiduciario, il suo mandato è legato a quello del direttore.
Ultimo aggiornamento documento: 03-Jun-2010