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Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Elezioni / Elezioni delle cariche direttive / Direttori di Dipartimento

Elezioni delle cariche direttive

Funzioni utili

Elezioni dei Direttori di Dipartimento

Modulistica di riferimento

La modulistica di seguito allegata ha il solo scopo di agevolare le procedure e non ha carattere vincolante

Quando si vota?

Le ipotesi che si possono verificare sono due:

  1. In caso di "scadenza naturale del mandato", e cioè nell'ipotesi in cui il direttore di dipartimento abbia portato a termine il proprio mandato quadriennale e occorra rinnovare la carica, le elezioni devono svolgersi nei sei mesi antecedenti la scadenza (e quindi nel periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre).
  2. In caso di "interruzione del mandato", e quindi nelle ipotesi di dimissioni o di decadenza per pensionamento, trasferimento, etc., le elezioni devono svolgersi entro 30 giorni dall'interruzione del mandato.(art. 47.3 dello statuto)
Chi vota?

Possono partecipare alla votazione, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato attivo", tutti i membri del consiglio di dipartimento(artt. 34.4 e 34.5 dello statuto):

Chi può essere eletto?

Possono essere eletti, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato passivo", i professori di prima fascia del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno. Nei casi di non eleggibilità dei professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno o di loro indisponibilità all'accettazione della carica per motivate ragioni accolte dal consiglio di dipartimento, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno (art. 33.4 dello statuto).
Non può essere eletto colui che ha già effettuato due mandati consecutivi, salvo quanto disposto dall'art.47.10 dello statuto.

Devono essere presentate candidature ufficiali?
No, salvo che il regolamento del dipartimento non lo preveda espressamente. Infatti lo statuto non contiene alcuna previsione sulla presentazione delle candidature nelle elezioni dei direttori di dipartimento.

Chi indice le elezioni?

Il decano dei professori ordinari del dipartimento. Ricordiamo che lo statuto attribuisce:

Con quali modalità sono indette le elezioni?

Possono essere adottate due diverse procedure:

  1. per ogni turno di votazione, il decano invia un'apposita comunicazione a tutti i membri del consiglio del dipartimento, da spedire almeno 5 giorni prima della data delle votazioni;
  2. il decano indica, fin dall'inizio e con un'unica comunicazione, le date relative ai tre turni di votazione. In questo caso non sono previsti termini minimi tra i vari turni.
Come deve essere composta la commissione di seggio?

La commissione di seggio è composta da tre membri: presidente, segretario e scrutatore. Di norma la commissione è presieduta dal decano. È opportuno designare anche dei membri supplenti, per consentire la sostituzione dei membri effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Se è prevista la presentazione di candidature ufficiali, non può far parte della commissione chi si è candidato.

Come si svolgono le elezioni?

Le elezioni del direttore si svolgono a scrutinio segreto in uno o più turni di votazione. Nell'ambito di ogni turno occorre verificare la presenza di due condizioni:

  1. Quorum di validità del turno;
  2. Quorum per essere eletti.
Primo turno di votazione:
  1. Quorum di validità del turno. Devono essere presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto ovvero dei membri del consiglio di dipartimento. Nel calcolo di questo numero si deve tener conto di tutti i membri del consiglio, inclusi gli "assenti giustificati" e coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza.
    Nota bene: alle procedure elettorali non si applicano quindi le regole dettate dallo statuto per la validità delle sedute degli organi collegiali (art. 49 commi 1 e 2) che impongono di non conteggiare coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza e di tener conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza soltanto se intervengono all'adunanza.
  2. Quorum per essere eletti. Al primo turno di votazione il direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Quindi occorre che un candidato abbia ottenuto voti pari al 50% + 1 dei membri del consiglio (con arrotondamento per difetto).

Se manca il quorum di validità del turno (requisito a) occorre ripetere il primo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito b) si passa al secondo turno.

Secondo turno di votazione:
  1. Quorum di validità del turno. Devono essere presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto ovvero dei membri del consiglio di dipartimento. Per il calcolo di questo numero vale quanto detto sopra
  2. Quorum per essere eletti. Al secondo turno di votazione il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Quindi occorre che un candidato abbia ottenuto voti pari al 50% + 1 di coloro che hanno partecipato alla votazione (con arrotondamento per difetto).

Se manca il quorum di validità del turno (requisito a) occorre ripetere il secondo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito b) si passa al terzo turno.

Terzo turno di votazione:
Ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel secondo turno. Qualora i due candidati riportino lo stesso numero di voti è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età (delibera S.A. n. 102 del 7 aprile 2009).

  1. Quorum di validità del turno. Devono essere presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto ovvero dei membri del consiglio di dipartimento. Per il calcolo di questo numero vale quanto detto sopra
  2. Quorum per essere eletti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

Queste regole sono descritte all' art. 33.4 dello statuto

ESEMPIO NUMERICO DI UNA ELEZIONE DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Ipotizzando un consiglio di dipartimento composto da 100 persone ("aventi diritto") delle quali 61 si recano a votare ("votanti") si ha:

Primo turno:

validità del turno: (100:2)+1 = 51 (membri che devono essere presenti)
maggioranza per essere eletti: 100:2+1= 51 voti

Secondo turno: (sempre ipotizzando 61 votanti):

validità del turno: (100:2 )+1= 51 (membri che devono essere presenti)
maggioranza per essere eletti: 61:2+1 = 31,5 arrotondato per difetto = 31 voti.

Terzo turno (ballottaggio):

validità del turno: (100:2)+1= 51(membri che devono essere presenti)
maggioranza per essere eletti: viene eletto il candidato che ottiene più voti.

Come viene nominato il direttore di dipartimento?

Con un decreto del rettore.

Quanto dura il suo mandato?

Quattro anni accademici.
Ai sensi dell'art. 47.9 dello statuto in caso di dimissioni, o comunque di decadenza anticipata dalla carica la durata del mandato del nuovo eletto non è di 4 anni pieni, ma è ridotta di una frazione di anno. Ciò in quanto la scadenza di ogni mandato deve coincidere con il termine dell'anno accademico (31 ottobre). Quindi un direttore nominato a decorrere dal 30 aprile 2005, a seguito ad esempio delle dimissioni del precedente direttore, avrà un mandato che scade il 31 ottobre 2008 (ovvero di tre anni e sei mesi).

È possibile effettuare più di due mandati consecutivi?

No, secondo lo statuto la funzione di direttore non può essere svolta per più di due mandati consecutivi (art. 47.7 dello statuto).
Il senato accademico ha stabilito che non è possibile ricoprire la direzione di un dipartimento per più di due mandati consecutivi anche se la carica si riferisce a dipartimenti diversi (ad esempio in caso di fusione di dipartimenti). (Delibere del senato accademico n. 355 del 16 settembre 2003 e n. 408 del 28 ottobre 2003).
Per il calcolo dei mandati ai fini della non rieleggibilità il mandato interrotto è considerato solo se la sua durata ha superato la metà di quella prevista dallo statuto. Quindi il direttore che ha effettuato un primo mandato di 4 anni più un secondo di 2 anni e 1 giorno non è rieleggibile (almeno per quanto riguarda il quadriennio successivo) art. 47.10 dello statuto.

La carica di direttore di dipartimento è incompatibile con altre cariche?

Sì, la carica di direttore di dipartimento è incompatibile con la carica di preside, presidente di corso di studio, direttore di uno dei centri previsti dall'art. 36.7 dello statuto (Centro linguistico interdipartimentale, Centro Avanzi, Centro interdipartimentale "Museo di Storia naturale e del territorio" e Centro di Ateneo di formazione e ricerca educativa - C.A.F.R.E.) (art. 48.2 dello statuto).
È invece compatibile con la carica di direttore di scuola di specializzazione, presidente di dottorato di ricerca, direttore o presidente dei centri di ricerca e di servizi diversi da quelli sopra indicati (art. 48.6 dello statuto).

Che cosa succede se viene eletto direttore un docente che ricopre una delle cariche incompatibili?

Decade dalla carica precedentemente ricoperta all'atto della nomina a direttore (art. 48.5 dello statuto).

Il direttore che usufruisce del congedo per alternanza (anno sabbatico ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980 e/o art. 10, L. 311/1958) può continuare a svolgere il suo mandato?

Il Senato Accademico, confermando l'orientamento espresso con la delibera n. 427 dl 20 luglio 1999 secondo cui il docente in congedo per alternanza non può ricoprire contestualmente compiti di carattere gestionale e di coordinamento qualunque essi siano, con delibera n.167 del 10 giugno 2008 ha stabilito che il docente che rivesta una carica direttiva può richiedere l'alternanza per un periodo non superiore a tre mesi nel caso di mantenimento della carica stessa. Nel caso in cui, invece, la richiesta sia relativa ad un periodo superiore ai tre mesi, il docente interessato deve contemporaneamente rinunciare formalmente alla carica rivestita pena la mancata concessione del necessario nulla-osta.

Il direttore che viene collocato fuori ruolo può continuare a svolgere il suo mandato?

Sì, rimane in carica fino alla scadenza del mandato. Il senato accademico ha stabilito che i requisiti di eleggibilità - in questo caso essere professore di ruolo - devono sussistere soltanto al momento dell'elezione e della nomina (delibere n. 515 del 22 settembre 1998 e n. 370 del 24 settembre 2002).

Come viene individuato il vicedirettore?

Il direttore lo designa tra i professori del dipartimento (art. 33.6 dello statuto). Viene nominato con decreto rettorale e, trattandosi di un rapporto fiduciario, il suo mandato è legato a quello del direttore.

 

Ultimo aggiornamento documento: 03-Jun-2010

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