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La modulistica di seguito allegata ha il solo scopo di agevolare le procedure e non ha carattere vincolante
Le ipotesi che si possono verificare sono due:
(vedi art. 47.3 dello statuto)
Possono partecipare alla votazione, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato attivo", i membri del consiglio del centro indicati nel regolamento della struttura.
Possono essere eletti, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato passivo", i professori del centro (art.4 regolamento per i centri di servizio). Il senato accademico ha stabilito che qualora il regolamento di funzionamento del centro preveda ulteriori limiti all'elettorato passivo (es. professori di prima fascia, professori a tempo pieno etc.) prevale quanto stabilito dal regolamento sui centri di servizio (Delibera senato accademico n. 428 del 20 luglio 1999).
No, salvo che il regolamento del centro non lo preveda espressamente. Infatti né lo statuto né il regolamento per i centri di servizio contengono alcuna previsione sulla presentazione delle candidature nelle elezioni dei presidenti dei centri.
Il decano dei professori ordinari del centro. Ricordiamo che lo statuto attribuisce:
Possono essere adottate due diverse procedure:
La commissione di seggio è composta da tre membri: presidente, segretario e scrutatore. Di norma la commissione è presieduta dal decano. È opportuno designare anche dei membri supplenti, per consentire la sostituzione dei membri effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Se è prevista la presentazione di candidature ufficiali, non può far parte della commissione chi si è candidato.
In assenza di una normativa specifica nello statuto e nel regolamento dei centri servizio, si applicano le disposizioni statutarie relative alle altre cariche direttive. Pertanto le elezioni del presidente si svolgono a scrutinio segreto in uno o più turni di votazione. Nell'ambito di ogni turno occorre verificare la presenza di due condizioni:
Primo turno di votazione:
Nota: a tali procedure elettorali non si applicano quindi le regole dettate dallo statuto per la validità delle sedute degli organi collegiali (art. 49 commi 1 e 2) che impongono di non conteggiare coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza e di tener conto dei professori e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza soltanto se intervengono all'adunanza.
Se manca il quorum di validità del turno (requisito a) occorre ripetere il primo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito b) si passa al secondo turno.
Secondo turno di votazione:
Se manca il quorum di validità del turno (requisito a) occorre ripetere il secondo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito b) si passa al terzo turno.
Terzo turno di votazione:
Ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel secondo turno. Qualora i due candidati riportino lo stesso numero di voti è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età (delibera S.A. n. 102 del 7 aprile 2009).
Quorum per essere eletti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
Queste regole sono descritte all'art. 33.4 dello statuto.elettorale.
ESEMPIO NUMERICO DI UN'ELEZIONE DI DIRETTORE DI CENTRO DI SERVIZIO
Ipotizzando un consiglio del centro composto da 30 persone ("aventi diritto") delle quali 21 si recano a votare ("votanti") si ha:
a) validità del turno: 30:2 = 15 (membri che devono essere presenti).
b) maggioranza per essere eletti: 30:2+1= 16 voti.
a) validità del turno: 30:2 = 15 (membri che devono essere presenti).
b) maggioranza per essere eletti: 21:2+1 = 11,5 con arrotondamento per difetto = 11 voti.
a) validità del turno: 30:2 = 15 (membri che devono essere presenti).
b) maggioranza per essere eletti: viene eletto il candidato che ottiene più voti.
Con un decreto del rettore.
Quattro anni accademici (art.4 regolamento per i centri di servizio) ed, in ogni caso, non può superare la durata di quello della componente nel consiglio del centro (delibera del del Senato Accademico n.136 del 13 maggio 2008) .
Tale norma prevale anche quando i regolamenti dei singoli centri fissano una diversa durata.
In caso di dimissioni, o comunque di decadenza anticipata dalla carica la durata del mandato del nuovo eletto non è di 4 anni pieni, ma è ridotta di una frazione di anno. Ciò in quanto la scadenza di ogni mandato deve coincidere con il termine dell'anno accademico (31 ottobre). Quindi un presidente dei centri nominato a decorrere dal 30 aprile 2005, a seguito ad esempio delle dimissioni del precedente presidente, avrà un mandato che scade il 31 ottobre 2008 (ovvero di tre anni e sei mesi) (art. 47.9 delle statuto).
Lo Statuto non prescrive limiti al numero dei mandati per i presidenti dei centri. Nella maggior parte dei regolamenti dei singoli centri è però previsto il divieto di svolgere più di due mandati consecutivi.
Per il calcolo dei mandati ai fini della non rieleggibilità il mandato interrotto è considerato solo se la sua durata ha superato la metà di quella prevista dallo statuto. Quindi il presidente che ha effettuato un primo mandato di 4 anni più un secondo di 2 anni e 1 giorno non è rieleggibile (almeno per quanto riguarda il quadriennio successivo) (art.47.10 dello statuto).
No, tale carica è compatibile con tutte le altre cariche direttive (art. 48 dello statuto).
Il Senato Accademico, confermando l'orientamento espresso con la delibera n. 427 dl 20 luglio 1999 secondo cui il docente in congedo per alternanza non può ricoprire contestualmente compiti di carattere gestionale e di coordinamento qualunque essi siano, con delibera n.167 del 10 giugno 2008 ha stabilito che il docente che rivesta una carica direttiva può richiedere l'alternanza per un periodo non superiore a tre mesi nel caso di mantenimento della carica stessa. Nel caso in cui, invece, la richiesta sia relativa ad un periodo superiore ai tre mesi, il docente interessato deve contemporaneamente rinunciare formalmente alla carica rivestita pena la mancata concessione del necessario nulla-osta.
Sì, rimane in carica fino alla scadenza del mandato. Il senato accademico ha stabilito che i requisiti di eleggibilità - in questo caso essere professore di ruolo - devono sussistere soltanto al momento dell'elezione e della nomina. (delibere senato accedemico n. 515 del 22 settembre 1998 e n. 370 del 24 settembre 2002)
Il regolamento sui centri di servizio non contiene alcun riferimento al vicepresidente.
In molti regolamenti dei centri è comunque previsto che il presidente designi un vicepresidente tra i professori della struttura.
Ultimo aggiornamento documento: 23-Feb-2010