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La modulistica di seguito allegata ha il solo scopo di agevolare le procedure e non ha carattere vincolante
Le ipotesi che si possono verificare sono due:
(vedi art. 47.3 dello statuto).
Possono partecipare alla votazione, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato attivo", i membri del consiglio del centro indicati nel regolamento della struttura.
Anche per l'elettorato passivo occorre far riferimento al regolamento del centro. In alcuni regolamenti l'elettorato passivo spetta ai professori (quindi indifferentemente professori di prima fascia e di seconda fascia), in altri spetta invece ai soli professori di prima fascia.
No, salvo che il regolamento del centro non lo preveda espressamente.
Il decano dei professori ordinari del centro. Ricordiamo che lo statuto attribuisce:
Possono essere adottate due diverse procedure di indizione:
La commissione di seggio è composta da tre membri: presidente, segretario e scrutatore. Di norma la commissione è presieduta dal decano. È opportuno designare anche dei membri supplenti, per consentire la sostituzione dei membri effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Se è prevista la presentazione di candidature ufficiali, non può far parte della commissione chi si è candidato.
Le elezioni del presidente si svolgono a scrutinio segreto in uno o più turni di votazione. Nell'ambito di ogni turno occorre verificare la presenza di due condizioni:
Nota bene: In alcuni regolamenti viene adottato un diverso quorum di validità dei turni di votazione: 30% degli aventi diritto anziché 50%.
Nota: A tali procedure elettorali non si applicano quindi le regole dettate dallo statuto per la validità delle sedute degli organi collegiali (art. 49 commi 1 e 2) che impongono di non conteggiare coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza e di tener conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza soltanto se intervengono all'adunanza.
Se manca il quorum di validità del turno (requisito a) occorre ripetere il primo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito b) si passa al secondo turno.
Se manca il quorum di validità del turno (requisito a) occorre ripetere il secondo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito b) si passa al terzo turno.
Ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel secondo turno. Qualora i due candidati riportino lo stesso numero di voti è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruol o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età (delibera S.A. n. 102 del 7 aprile 2009).
Queste regole sono descritte all'art. 33.4 dello statuto.
*nel caso in cui il regolamento preveda un quorum di validità dei turni di votazione
pari ad almeno la metà degli aventi diritto
Ipotizzando un consiglio di un centro di ricerca composto da 30 persone ("aventi diritto") delle quali 21 si recano a votare ("votanti") si ha:
a) validità del turno: 30:2 = 15 (membri che devono essere presenti).
b) maggioranza per essere eletti: 30:2+1= 16 voti.
a) validità del turno: 30:2 = 15 (membri che devono essere presenti).
b) maggioranza per essere eletti: 21:2+1 = 11,5 con arrotondamento per difetto = 11 voti.
a) validità del turno: 30:2 = 15 (membri che devono essere presenti).
b) maggioranza per essere eletti: viene eletto il candidato che ottiene più voti.
Con un decreto del rettore.
In assenza di specifiche disposizioni nella normativa di Ateneo sui centri di ricerca, si applicano le norme dello statuto relative alle altre cariche direttive, che prevedono una durata di quattro anni accademici. Ciò anche quando i regolamenti dei singoli centri fissano una diversa durata (delibera senato accademico n. 428 del 20 luglio 1999).
Ai sensi dell'art. 47.9 dello statuto in caso di dimissioni, o comunque di decadenza anticipata dalla carica, la durata del mandato del nuovo eletto non è di 4 anni pieni, ma è ridotta di una frazione di anno. Ciò in quanto la scadenza di ogni mandato deve coincidere con il termine dell'anno accademico (31 ottobre). Quindi un direttore nominato a decorrere dal 30 aprile 2005, a seguito ad esempio delle dimissioni del precedente direttore, avrà un mandato che scade il 31 ottobre 2008 (ovvero di tre anni e sei mesi).
Lo statuto non prescrive limiti al numero dei mandati per i presidenti dei centri. Nella maggior parte dei regolamenti dei singoli centri è però previsto il divieto di svolgere più di due mandati consecutivi.
Per il calcolo dei mandati ai fini della non rieleggibilità il mandato interrotto è considerato solo se la sua durata ha superato la metà di quella prevista dallo statuto. Quindi il direttore che ha effettuato un primo mandato di 4 anni più un secondo di 2 anni e 1 giorno non è rieleggibile (almeno per quanto riguarda il quadriennio successivo) (art.47.10 dello statuto).
No, la carica di direttore di un centro di ricerca è compatibile con tutte le altre cariche direttive.
Un'incompatibilità è prevista soltanto per i quattro centri previsti dall'art. 36.7 dello statuto: Centro linguistico interdipartimentale, Centro Avanzi, Centro interdipartimentale "Museo di Storia naturale e del territorio" e Centro di Ateneo di formazione e ricerca educativa C.A.F.R.E. I direttori di questi centri non possono ricoprire le cariche di preside di facoltà, direttore di dipartimento e presidente di corso di studio (art. 48.2 dello statuto).
Il Senato Accademico, confermando l'orientamento espresso con la delibera n. 427 dl 20 luglio 1999 secondo cui il docente in congedo per alternanza non può ricoprire contestualmente compiti di carattere gestionale e di coordinamento qualunque essi siano, con delibera n.167 del 10 giugno 2008 ha stabilito che il docente che rivesta una carica direttiva può richiedere l'alternanza per un periodo non superiore a tre mesi nel caso di mantenimento della carica stessa. Nel caso in cui, invece, la richiesta sia relativa ad un periodo superiore ai tre mesi, il docente interessato deve contemporaneamente rinunciare formalmente alla carica rivestita pena la mancata concessione del necessario nulla-osta.
Sì, rimane in carica fino alla scadenza del mandato. Il senato accademico ha stabilito che i requisiti di eleggibilità - in questo caso essere professore di ruolo - devono sussistere soltanto al momento dell'elezione e della nomina (delibere n. 515 del 22 settembre 1998 e n. 370 del 24 settembre 2002).
In molti regolamenti dei singoli centri è previsto che il direttore lo designi tra i professori del centro. Il vicedirettore viene nominato con decreto rettorale e, trattandosi di un rapporto fiduciario, il suo mandato è legato a quello del direttore.
Ultimo aggiornamento documento: 23-Feb-2010