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La modulistica di seguito allegata ha il solo scopo di agevolare le procedure e non ha carattere vincolante
Le ipotesi che si possono verificare sono due:
1. In caso di "scadenza naturale del mandato", e cioè nell'ipotesi in cui il presidente del corso di studio abbia portato a termine il proprio mandato quadriennale e occorra rinnovare la carica, le elezioni devono svolgersi nei sei mesi antecedenti la scadenza (e quindi nel periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre).
2. In caso di "interruzione del mandato", e quindi nelle ipotesi di dimissioni o di decadenza per pensionamento, trasferimento, etc., le elezioni devono svolgersi entro 30 giorni dall'interruzione del mandato.
vedi art. 47.3 dello statuto
Possono partecipare alla votazione, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato attivo", tutti i membri del consiglio del corso di studio:
1. professori ufficiali degli insegnamenti attivati specificamente per le esigenze del corso e ricercatori che svolgono la loro attività didattica istituzionale nell'ambito del corso stesso;
2. coordinatore didattico del corso e responsabile della segreteria didattica del corso ove costituita;
3. rappresentanti degli studenti.
vedi art. 27.4 dello statuto
Possono essere eletti, e quindi hanno il cosiddetto "elettorato passivo", i professori di ruolo membri del consiglio, che siano professori della facoltà cui il corso appartiene o di una delle facoltà interessate qualora il corso di studio sia interfacoltà.
vedi art. 28.3 dello statuto
Non può essere eletto colui che ha già effettuato due mandati consecutivi, salvo quanto disposto dall'art.47.10 dello statuto.
No, salvo che il regolamento del corso di studio non lo preveda espressamente. Infatti lo statuto non contiene alcuna previsione sulla presentazione delle candidature nelle elezioni dei presidenti dei corsi di studio.
Il decano dei professori di I fascia del corso di studio.
1. Possono essere adottate due diverse procedure:
2. per ogni turno di votazione, il decano invia un'apposita comunicazione a tutti i membri del consiglio del corso, da spedire almeno 5 giorni prima della data delle votazioni;
3. il decano indica, fin dall'inizio e con un'unica comunicazione, le date relative ai tre turni di votazione. In questo caso non sono previsti termini minimi tra i vari turni.
La commissione di seggio è composta da tre membri scelti dal decano: presidente, segretario e scrutatore. Di norma la commissione è presieduta dal decano.
Le elezioni del presidente si svolgono a scrutinio segreto in uno o più turni di votazione. Nell'ambito di ogni turno occorre verificare la presenza di due condizioni:
1. Quorum di validità del turno;
2. Quorum per essere eletti.
Primo turno di votazione:
1. Quorum di validità del turno. Devono essere presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto ovvero dei membri del consiglio. Nel calcolo di questo numero si deve tener conto di tutti i membri del consiglio, inclusi gli "assenti giustificati" e coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
2. Quorum per essere eletti. Al primo turno di votazione il presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Quindi occorre che un candidato abbia ottenuto voti pari al 50% + 1 dei membri del consiglio (con arrotondamento per difetto).
Se manca il quorum di validità del turno (requisito 1) occorre ripetere il primo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito 2) si passa al secondo turno.
Secondo turno di votazione:
1. Quorum di validità del turno. Devono essere presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto ovvero dei membri del consiglio. Nel calcolo di questo numero si deve tener conto di tutti i membri del consiglio, inclusi gli "assenti giustificati" e coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
2. Quorum per essere eletti. Al secondo turno di votazione il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Quindi occorre che un candidato abbia ottenuto voti pari al 50% + 1 di coloro che hanno partecipato alla votazione (con arrotondamento per difetto).
Se manca il quorum di validità del turno (requisito 1) occorre ripetere il secondo turno.
Se manca il quorum per essere eletti (requisito 2) si passa al terzo turno.
Terzo turno di votazione:
Ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel secondo turno.Qualora i due candidati riportino lo stesso numero di voti è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età (delibera S.A. n. 102 del 7 aprile 2009).
1. Quorum di validità del turno. Devono essere presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto ovvero dei membri del consiglio. Nel calcolo di questo numero si deve tener conto di tutti i membri del consiglio, inclusi gli "assenti giustificati" e coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
2. Quorum per essere eletti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
Queste regole sono descritte all' art. 28.4 dello statuto
ESEMPIO NUMERICO
Ipotizzando un consiglio di corso di studio composto da 30 membri ("aventi diritto") tra i quali 21 si recano a votare ("votanti"), si ha:
Primo turno:
a)validità del turno: (30:2)+1 = 16 (membri che devono essere presenti).
b)maggioranza per essere eletti: 30:2+1= 16 voti.
Secondo turno: (sempre ipotizzando 21 votanti):
a)validità del turno: (30:2)+1 = 16 (membri che devono essere presenti).
b)maggioranza per essere eletti: 21:2+1 = 11,5 con arrotondamento per difetto = 11 voti.
Terzo turno (ballottaggio):
a)validità del turno: (30:2)+1 = 16 (membri che devono essere presenti).
b)maggioranza per essere eletti: viene eletto il candidato che ottiene più voti.
Con un decreto del Rettore.
Quattro anni accademici.
Ai sensi dell'art. 47.9 dello statuto in caso di dimissioni, o comunque di decadenza anticipata dalla carica la durata del mandato del nuovo eletto non è di 4 anni pieni, ma è ridotta di una frazione di anno. Ciò in quanto la scadenza di ogni mandato deve coincidere con il termine dell'anno accademico (31 ottobre). Quindi un presidente di un corso di studio nominato a decorrere dal 30 aprile 2005, a seguito ad esempio delle dimissioni del precedente presidente, avrà un mandato che scade il 31 ottobre 2008 (ovvero di tre anni e sei mesi).
Ai sensi dell'art. 47.7 dello statuto la funzione di presidente di corso di studio non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Tale limite deve intendersi riferito a corsi di studio appartenenti alla stessa tipologia ovvero allo stesso ordinamento didattico.
Per il calcolo dei mandati ai fini della non rieleggibilità il mandato interrotto è considerato solo se la sua durata ha superato la metà di quella prevista dallo statuto. Quindi il presidente che ha effettuato un primo mandato di 4 anni più un secondo di 2 anni e 1 giorno non è rieleggibile (almeno per quanto riguarda il quadriennio successivo)
vedi art.47.10 dello statuto.
Si, la carica di presidente di un corso di studio è incompatibile con la carica di preside, direttore di dipartimento, direttore di uno dei centri previsti dall'art. 36.7 dello statuto (Centro linguistico interdipartimentale, Centro Avanzi, Centro interdipartimentale "Museo di Storia naturale e del territorio" e Centro di Ateneo di formazione e ricerca educativa - C.A.F.R.E.).
vedi art. 48.2 dello statuto
Inoltre, non è possibile essere contemporaneamente presidente di due o più corsi di studio, anche se di livello diverso, (es. presidente di una laurea triennale e di una laurea specialistica).
La carica di presidente di corso di studio è invece compatibile con la carica di direttore di scuola di specializzazione, presidente di dottorato di ricerca, direttore e/o presidente dei centri di ricerca e di servizi diversi da quelli sopra indicati.(art. 48.6 dello statuto)
Decade dalla carica precedentemente ricoperta all'atto della nomina a presidente. (art. 48.5 dello statuto)
Il Senato Accademico, confermando l'orientamento espresso con la delibera n. 427 dl 20 luglio 1999 secondo cui il docente in congedo per alternanza non può ricoprire contestualmente compiti di carattere gestionale e di coordinamento qualunque essi siano, con delibera n.167 del 10 giugno 2008 ha stabilito che il docente che rivesta una carica direttiva può richiedere l'alternanza per un periodo non superiore a tre mesi nel caso di mantenimento della carica stessa. Nel caso in cui, invece, la richiesta sia relativa ad un periodo superiore ai tre mesi, il docente interessato deve contemporaneamente rinunciare formalmente alla carica rivestita pena la mancata concessione del necessario nulla-osta.
Sì, rimane in carica fino alla scadenza del mandato. Il senato accademico ha stabilito che i requisiti di eleggibilità -in questo caso essere professore di ruolo- devono sussistere soltanto al momento dell'elezione e della nomina.(deliberazioni del senato accademico n. 515 del 22 settembre 1998 e n. 370 del 24 settembre 2002)
Il presidente lo designa tra i professori del corso di studio. (art. 23.3 dello statuto) Viene nominato con decreto rettorale e, trattandosi di un rapporto fiduciario, il suo mandato è legato a quello del presidente.
Ultimo aggiornamento documento: 20-Oct-2010