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Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Amministrazione / Servizio Prevenzione e Protezione / L'esperto risponde

Servizio Prevenzione e Protezione

Funzioni utili

Modalità di accesso al servizio "L'Esperto risponde"

Il servizio "L'Esperto risponde" è rivolto a tutto il personale dell'Università di Pisa, docente e tecnico-amministrativo, e consente di rivolgere domande e/o chiedere chiarimenti al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo sulle tematiche relative all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed all'ambiente.
Per accedere al servizio occorre inviare il quesito al seguente indirizzo spp-lespertorisponde@adm.unipi.it ; entro 60 giorni dal ricevimento della e-mail, la domanda e la relativa risposta saranno pubblicate su questa pagina web.
Nella e-mail il personale dovrà indicare necessariamente il proprio nome, cognome, qualifica e struttura di appartenenza; le e-mail che perverranno in maniera anonima non saranno prese in considerazione.
Inoltre saranno pubblicati, secondo le modalità sopra descritte, solo i quesiti che rivestono carattere generale o che possono essere ricondotti ad un caso generale; gli altri quesiti saranno gestiti dal Servizio Prevenzione e Protezione nell'ambito della ordinaria attività di consulenza.

Le risposte alle domande più frequenti
Dobbiamo smaltire alcune batterie al piombo esauste, per le quali abbiamo preso contatti con una Ditta afferente al COBAT (= Consorzio Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste e i Rifiuti Piombosi), che provvederà a ritirarle gratuitamente e inviarle a recupero. Dobbiamo preoccuparci di avere il formulario anche in questo caso?

Si, il formulario di identificazione del rifiuto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/06, è un documento necessario per il trasporto di tutti i rifiuti, indipendentemente dalla loro natura e dalla destinazione finale. Gli unici casi in cui non c'è obbligo di formulario dei rifiuti sono così individuati: il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico di raccolta; il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato, in modo occasionale e saltuario, dal produttore dei rifiuti stessi per quantitativi che non eccedano i 30 kg o 30 l.

In quali casi è obbligatoria, nell'Università di Pisa, la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti? Quali sono le modalità di compilazione dei registri?

Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale) e del "Regolamento d'Ateneo per la Gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi", solo le Strutture Universitarie che producono rifiuti speciali pericolosi hanno l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti. Sul registro devono essere annotate le operazioni di "carico" e "scarico" dei soli rifiuti speciali pericolosi. Non è, comunque, vietato registrarvi anche le operazioni di carico e scarico dei rifiuti speciali non pericolosi. Qualora una Struttura Universitaria abbia sedi distaccate che producano, anch'esse, rifiuti speciali pericolosi, ciascuna sede dovrà essere munita di un proprio registro. Per le modalità di compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti si rimanda all'apposita pagina del sito del Servizio Prevenzione e Protezione d'Ateneo (http://www.unipi.it/ateneo/governo/amm/spp/ambiente/rifiuti/speciali/Registro.pdf).

Nel "deposito temporaneo" dei rifiuti devono essere tenuti solo i rifiuti pericolosi?

No, il deposito temporaneo, come definito all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06, deve essere utilizzato sia per i rifiuti speciali pericolosi che per quelli non pericolosi, in attesa di avvio alle operazioni di recupero o smaltimento, da parte della Ditta incaricata. Ci sono alcune differenze connesse essenzialmente al quantitativo massimo di rifiuti che è possibile tenere nel deposito (10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi e 20 metri cubi per i non pericolosi), tuttavia la durata massima del deposito temporaneo non può essere superiore ad un anno, sia per rifiuti pericolosi che per non pericolosi. Per maggiori indicazioni relative alle modalità di tenuta del deposito temporaneo si rimanda al paragrafo 2.4 e 5.1 delle "Norme pratiche per la gestione dei rifiuti speciali dell'Università di Pisa" (http://www.unipi.it/ateneo/governo/amm/spp/ambiente/rifiuti/rifiuti.pdf).

Qual è la superficie minima che ogni lavoratore deve disporre in un ufficio?

Secondo il punto 1.2. dell'allegato IV del D.Lgs 81/2008, ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente di lavoro deve disporre di una superficie di almeno 2 mq. Gli "Indirizzi tecnici di igiene ed edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro emanati dalla Regione Toscana nel 2000", alla cui attuazione siamo tenuti solo in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti, variazioni di destinazioni d'uso e inizi di attività avvenute dopo il 2000, prevedono per i locali di categoria 2 (uffici e studi), una superficie utile minima (superficie del locale al netto delle murature) di 5 mq per addetto, con una superficie utile minima complessiva pari a 9 mq. Ristrutturazioni, variazioni di destinazione d'uso, inizi di attività in fabbricati esistenti o interventi nei centri storici in difformità agli indirizzi sopraccitati possono essere ammessi, su parere dall'Azienda USL competente per territorio, quando ne risulti un miglioramento delle condizioni igieniche e di sicurezza o comunque il rispetto della normativa vigente in materia.

Il tecnico della Ditta incaricata della manutenzione degli estintori ci ha fatto notare che nel nostro Centro di Spesa gli estintori sono insufficienti: qual è il criterio con il quale vengono installati gli estintori?

La scelta degli estintori portatili deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nell'allegato V del D.M. 10/03/98 (Tabella 1), per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati: il numero dei piani (non meno di un estintore a piano); la superficie in pianta; la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m). Ad esempio, per le attività a RISCHIO MEDIO di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente almeno pari a 21A 113B ogni 100 mq di superficie (escluso quelli ad Anidride Carbonica che proteggono solo dai fuochi di classe B e C). Il DM 10/03/98 è scaricabile al seguente link: http://www.unipi.it/ateneo/governo/amm/spp/normativa/index.htm.

Quante cassette del pronto soccorso ci devono essere nella mia struttura e chi deve reintegrare il suo contenuto?

Il numero minimo e la composizione delle cassette del pronto soccorso, necessarie in ogni struttura, sono stabiliti in relazione all'attività svolta e all'affollamento presente, secondo quanto previsto dal Decreto 15 luglio 2003, n°388. I contenuti minimi delle cassette pronto soccorso sono indicati nel sito del Servizio Prevenzione e Protezione al seguente link:
http://www.unipi.it/ateneo/governo/amm/spp/emergenza/cassetta-p/cassetta-pronto-soccorso.htm_cvt.htm. Il contenuto deve essere reintegrato a cura di ciascun Centro di Spesa, su indicazione dei propri Addetti al Primo Soccorso che periodicamente devono controllare sia il contenuto che la scadenza dei prodotti.

Come vengono individuati gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso nell'Università di Pisa? Quali sono i loro compiti?

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett b), del D. Lgs. 81/2008, gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso vengono nominati dal Datore di Lavoro, che nell'Università di Pisa è individuato nel Direttore Amministrativo, su segnalazione dei Responsabili dei Centri di Spesa. I compiti degli addetti antincendio e primo soccorso sono riportati sul sito del Servizio Prevenzione e Protezione ai seguenti links: http://www.unipi.it/ateneo/governo/amm/spp/antincendio.htm_cvt.htm; http://www.unipi.it/ateneo/governo/amm/spp/primo_soccorso.htm_cvt.htm.

Nell'officina del nostro Dipartimento c'è un vecchio tornio, fuori norma, che non viene utilizzato se non in casi estremamente sporadici. Possiamo considerarci tranquilli, nel caso di controlli da parte dell'Organo di Vigilanza (AUSL), considerato che la macchina non viene usata?

No, le attrezzature che non rispondono alla norma, qualora non si voglia provvedere all'adeguamento delle stesse ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative in materia, devono essere messe definitivamente "fuori uso" e sottratte alla disponibilità del lavoratore.

Il Registro di Prevenzione Incendi deve essere custodito necessariamente dal Referente per la Sicurezza del Centro di Spesa?

No, non è necessario che il Registro di Prevenzione Incendi sia detenuto da una figura specifica - es. il referente per la sicurezza -, l'importante è che sia custodito in un luogo prestabilito e noto, in modo tale che, in occasione di ogni manutenzione su presidi antincendio, la ditta incaricata possa annotarvi l'avvenuto intervento, anche in assenza del referente per la sicurezza.

 

Ultimo aggiornamento documento: 26-Nov-2008

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